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80.1996.161 • CATI TI 80.1996.161 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal on Estimated Income Assessment

Numero d'incarto 80.1996.161
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer appealed an assessment that included an estimated income from other sources of CHF 31,000 for the 1993-94 fiscal period, arguing the estimate was excessive despite purchasing a vehicle, and claiming they maintained a simple lifestyle; the court reasoned that while the declared income appeared insufficient to support the taxpayer's standard of living, including home ownership and a high-displacement vehicle, the initial estimate was too high, and thus partially granted the appeal by reducing the estimated income from other sources to CHF 20,000 per year, remanding the case for recalculation.

Regesto Legislator

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Art. 33 LT, Art. 33 cpv. 2 LT, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 231 LT 1994; Taxpayer Appeal on Estimated Income Assessment: § Di conseguenza la decisione su reclamo del 28 giugno 1996 è riformata nel senso che il reddito d’altra fonte è ridotto a fr. 20’000.-- di media annua.

Parole chiave

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determinazione del reddito azione parziale restituzione dell'imposta imposta immobiliare ricalcolo del reddito livello di vita Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 33 LT

This article established the legal basis for assessing the taxpayer's standard of living against their declared income, leading to the partial acceptance of the appeal.

art. 144 LIFD

Cited in relation to the costs imposed on the appellant.

art. 231 LT 1994

Cited in relation to the costs imposed on the appellant.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited to confirm the finality of the judgment for the IC (Imposta Comunale).

art. 146 LIFD

Cited to specify the conditions for appealing the decision to the Federal Tribunal regarding the IFD (Imposta Federale Diretta).

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Testo completo

Incarto n. 80.96.00161 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 2 agosto 1996

in materia di: IC/IFD 93/94

presentato da: · __________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________ -__________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. L’ Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna ha esposto nel periodo fiscale 1993-94 a __________ e __________ __________ un reddito d’altra fonte valutato in fr. 31’000.-- di media annua in aggiunta ai redditi dichiarati, di cui fr. 1000.-- ricevuti dal contribuente quale amministratore di persone giuridiche (cfr. notifica di tassazione dell’ 11 marzo 1996).

Il reclamo presentato tempestivamente dai contribuenti è stato respinto dall’ Ufficio di tassazione con decisione del 22 luglio 1996, nella cui motivazione annessa si espone partitamente il calcolo del dispendio.

2. Assistiti dall’ avv. __________ __________ -__________ i contribuenti contestano nuovamente il reddito d’altra fonte di fr. 31’000.- esposto loro dall’UT. Argomentano che l’esposizione del reddito d’altra fonte sarebbe stata determinata dall’acquisto di un’automobile __________, precisando che la stessa è stata pagata soltanto fr. 12’000.--. Fanno inoltre presente che il reddito esposto loro nella tassazione IC/IFD 1993-94 supera quello del periodo precedente di ben fr. 20’000.-- e ancor più quello del periodo fiscale 1989-90. Affermano inoltre di condurre una vita semplice, priva di sperperi.

3. Secondo l'art. 33 LT il reddito di un contribuente deve corrispondere almeno al tenore di vita suo e delle persone al cui sostentamento provvede. Tocca al contribuente provare come egli abbia sopperito alle spese determinate dal suo tenore di vita facendo capo al consumo di redditi non imponibili o di sostanza (art. 33 cpv. 2 LT). Questa Camera, per costante giurisprudenza, ha quindi sempre considerato legittimo integrare i redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d'altra fonte fino a un valore che corrisponda al suo tenore di vita, nel caso in cui i redditi dichiarati apparissero manifestamente insufficienti al mantenimento del contribuente e della sua famiglia (cfr. per tutte CDT n. 67 del

22 febbraio 1983 in re R.; CDT n. 105 del 19 aprile 1983 in re Z.).

4. Il calcolo del dispendio è stato dettagliatamente esposto nella motivazione allegata alla decisione su reclamo contestata in questa sede. Dall’esame dello stesso risulta innanzi tutto chiaramente che l’acquisto dell’automobile marca __________ non è stato in quanto tale determinante. In effetti, l’UT ha correttamente computato un esborso di fr. 12’000.--, come sostenuto dai ricorrenti.

La disponibilità nel biennio risulta di soli fr. 20’650.-- circa in media annua. Si consideri che una famiglia di tre persone, marito, moglie e un figlio di oltre sedici anni, necessita per vivere, attenendosi ai parametri del minimo vitale validi in materia di esecuzione e fallimenti, di almeno fr. 20’220.-- all’anno, senza tener conto delle spese accessorie della casa, dell’automobile, delle spese scolastiche e di quelle del tempo libero.

In linea di principio l’operato dell’ Ufficio di tassazione di integrare il reddito aziendale del contribuente con un reddito d’altra fonte appare del tutto sostenibile, se si considera che i ricorrenti sono proprietari di un’abitazione nel Comune di domicilio del non trascurabile valore di stima di fr. 425’030.-- e di un’automobile, anche se costata poco, di notevole cilindrata e quindi di manutenzione non propriamente economica. Dando prova di prudenza questa Camera ritiene di poter contenere il reddito d’altra fonte di fr. 20’000.-- all’anno.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza la decisione su reclamo del 28 giugno 1996 è riformata nel senso che il reddito d’altra fonte è ridotto a fr. 20’000.-- di media annua.

§§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all’ Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi.

Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 300.--

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 90.–

per un totale di fr. 390.–

sono a carico del ricorrente in ragione di due terzi.

Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: