Taxpayer Appeal Inadmissibility Due to Untranslated Filing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer filed an appeal regarding income tax for 1993-94 in German, prompting the court to request a translation into Italian and completion of required procedural elements within fifteen days, as Italian is an essential, non-negotiable language for dealings with the local tax authorities, a requirement deemed compatible with European human rights protections. Because the appellant failed to submit the required Italian translation by the specified deadline, the court declared the appeal inadmissible and assessed costs against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 227 cpv. 2 LT-1994, Art. 191 LT-1994, Art. 227 cpv. 3 LT-1994, Art. 89 cpv. 3 OG, Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT; Taxpayer Appeal Inadmissibility Due to Untranslated Filing: Because the appellant failed to submit the required Italian translation by the specified deadline, the court declared the appeal inadmissible and assessed costs against the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the orders regarding the costs applicable to the proceedings.
Cited in the final order (4) to declare the decision as final.
Cited in the reasoning section to justify the deadline extension granted, which, although not in the main operative part (1), relates to the procedure leading to the inadmissibility declared in order 1. However, this provision is implicitly connected to the inadmissibility ruling based on non-compliance with procedural requirements, which is the main ground.
Testo completo
Incarto n. 80.96.00155 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 27 luglio 1996
in materia di: IC 93/94
presentato da: · __________ __________, __________ -__________ __________ __________ __________ (__________)
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che il contribuente, domiciliato in __________, ha presentato il 27 luglio 1996 un ricorso in materia di IC 1993-94 redatto in lingua tedesca;
- che questa Camera con raccomandata con ricevuta di ritorno del 29 luglio 1996 ha invitato il ricorrente, sotto comminatoria di irricevibilità, a tradurre il ricorso in italiano nel termine di quindici giorni dal ricevimento della raccomandata e a completarlo, precisando, come vuole l'art. 227 cpv. 2 LT-1994, le proprie conclusioni, i fatti su cui si fondano e i relativi mezzi di prova;
- che con quello stesso scritto il ricorrente veniva altresì invitato, conformemente all'art. 191 LT-1994, a designare un rappresentante in Svizzera;
- che in effetti l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del
diritto, per cui si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i requisiti formali (DTF 102 Ia 35; DTF 83 III 58; Rep. 1975 pag. 302);
- che tale esigenza non è in contrasto con la CEDU, poiché il principio della territorialità, secondo cui i confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter essere modificati, è compatibile con l' art. 8 (che tutela la vita privata e familiare) e con l'art. 14 (che vieta fra l' altro una discriminazione fondata sulla lingua) (DTF 106 Ia 303; Häfliger, Die EMRK und die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT II-1993 p. 215 s.; CDT n. 80.95.00006 del 31 maggio 1995 in re R. K.).
- che, nel caso in esame, al ricorrente, in applicazione dell’art. 227 cpv. 3 LT-1994, è stato fissato - sotto comminatoria di irricevibilità del ricorso - un termine di grazia per presentare la traduzione del ricorso in lingua italiana;
- che lo scritto di questa Camera, con il quale veniva assegnato al ricorrente un termine di 15 giorni per presentare la traduzione in italiano e per completare il ricorso, gli è stato recapitato e quindi regolarmente notificato il 16 agosto 1996 (v. ricevuta di ritorno);
- che il ricorrente, nel termine assegnatogli, non ha presentato la traduzione;
- che pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;
- che - sia osservato a mero titolo abbondanziale - se viene fatta valere una doppia imposizione intercantonale, il termine per interporre ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale comincia a decorrere solo dopo che i due Cantoni hanno preso decisioni contro le quali é ammesso il ricorso di diritto pubblico (art. 89 cpv. 3 OG).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso irricevibile.
2. Le spese del presente giudizio e la tassa di giustizia in complessivi fr. 150.-- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: