Taxpayer Appeal on Commuting Expense Deduction
Sintesi Legislator
Generato dall'IATaxpayers appealed the assessment office's limited deduction of Fr. 3,600 for commuting expenses, seeking an increase to Fr. 6,662.40 annually based on the wife's public transport costs and the husband's private vehicle use due to varying work locations, including attending police cadet school in 1993. Following an appeal hearing where the husband detailed his subsequent eight-hour shift work preventing public transport use, the tax office agreed to the revised amount, leading the appellate court to sustain the appeal and increase the deductible commuting expenses to an average of Fr. 6,660 per year, remanding the matter for recalculation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 cpv. 4 dell, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 231 LT 1994, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Taxpayer Appeal on Commuting Expense Deduction: 3,600 for commuting expenses, seeking an increase to Fr. 6,662.40 annually based on the wife's public transport costs and the husband's private vehicle use due to varying work locations, including attending police cadet school in 1993. Following an appeal hearing where the husband detailed his subsequent eight-hour shift work preventing public transport use, the tax office agreed to the revised amount, leading the appellate court to sustain the appeal and increase the deductible commuting expenses to an average of Fr. 6,660 per year, remanding the matter for recalculation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the decision regarding the costs/fees.
Cited in the preamble to the decision regarding the costs/fees.
Cited in order 4 to confirm the finality of the judgment for the IC.
Cited in order 4 to specify the deadline and forum for appeal concerning the IFD.
Testo completo
Incarto n. 80.96.00150 · Lugano 25 ottobre 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 25 luglio 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da: · __________ e __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. __________ __________ __________, domiciliato a __________, ha frequentato nel corso del 1993 la scuola di aspiranti gendarmi a __________, intercalandola con periodi lavorativi in luoghi diversi (__________di ____________________ stradale di __________ __________ e __________ di __________). Dal 1° gennaio 1994 svolge la sua attività a __________ __________ presso la __________ __________.
Sempre nel corso degli anni 1993-94 sua moglie __________ ha lavorato presso la __________ __________ di __________.
Nella dichiarazione fiscale IC/IFD 1995-96 i contribuenti hanno chiesto di poter dedurre a titolo di spese di trasferta un importo complessivo di fr. 9'000.--, che l' Ufficio di tassazione ha invece ammesso nella limitata misura di fr. 3'600.-- (cfr. decisione su reclamo del 28 giugno 1996).
2. Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ __________ chiedono che la deduzione per le spese di trasferta venga aumentata a fr. 6'662,40 di media annua: fr. 1'500.-- per l'uso del mezzo pubblico da parte della moglie (fr. 1'212.-- di treno e fr. 288.-- di funicolare) e fr. 5'162,40 per l'uso del mezzo privato da parte del marito in ragione dei diversi luoghi di lavoro nel corso del 1993, anno durante il quale ha frequentato la scuola di aspirante gendarme.
L' Ufficio di tassazione, dal canto suo, propone di applicare la tariffa graduale prevista dall'art. 5 cpv. 4 dell'Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali IFD.
3. In occasione dell’udienza del 2 ottobre 1996 il ricorrente ha ulteriormente illustrato le ragioni della sua richiesta, segnatamente lo svolgimento dal 1° gennaio 1994 di turni di servizio di otto ore consecutive sull’arco della giornata, che non gli consentono l’uso del mezzo pubblico.
Alla luce di quanto esposto nel ricorso e precisato all’udienza, l’ Ufficio di tassazione ha dichiarato di aderire al ricorso, stabilendo la deduzione per spese di trasferta di entrambi i coniugi in fr. 6’660.-- di media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 28 giugno 1996 è riformata nel senso che la deduzione per spese di trasferta è elevata a fr. 6’660.-- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all’ Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.
146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: