Taxpayer Travel and Double Household Expenses Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IATaxpayers performing concierge duties at multiple locations claimed a deduction for travel expenses of CHF 4,000 and for double household expenses; the tax authority initially allowed CHF 2,000 in travel expenses, later raised to CHF 3,000, while denying the household deduction. On appeal, the court partially granted the appeal, increasing the allowable travel expense deduction to the requested CHF 4,000 based on subsequent clarification during the hearing, but rejected the claim for double household expenses because they only arose near the end of the previous computation period and were thus practically irrelevant for the current tax assessment based on older computation years.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 230 cpv. 3 LT 1994, art. 231 LT 1994; Taxpayer Travel and Double Household Expenses Dispute: On appeal, the court partially granted the appeal, increasing the allowable travel expense deduction to the requested CHF 4,000 based on subsequent clarification during the hearing, but rejected the claim for double household expenses because they only arose near the end of the previous computation period and were thus practically irrelevant for the current tax assessment based on older computation years.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited to establish that the judgment is final for IC (Imposta Comunale).
Cited regarding the admissibility of appeal to the Federal Tribunal for IFD (Imposta di Famiglia e Diretta).
Cited in reference to costs for the decision on the merits.
Cited in reference to costs for the decision on the merits.
Testo completo
Incarto n. 80.96.00149 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 24 luglio 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da: · __________ e __________ __________, __________ __________, ritenuto
in fatto ed in diritto
1. __________ e __________ __________ svolgono attività di portineria in diversi stabili del __________. Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1995/96 hanno quindi chiesto la deduzione delle spese di trasferta per recarsi sui diversi luoghi di lavoro, quantificandole in fr. 4'000.-- di media annua, come pure la deduzione per doppia economia domestica limitata a due giorni settimanali.
L' Ufficio di tassazione nella notifica di tassazione del 12 giugno 1995 ha per contro concesso unicamente una deduzione per spese di trasferta di fr. 2'000.--, aumentandola poi in sede di reclamo a fr. 3'000.-- (cfr. decisione su reclamo del 28 giugno 1996).
2. Con il presente tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono l'aumento della deduzione per spese di trasferta a fr. 4'000.--, come pure la concessione della deduzione per doppia economia domestica per due giorni alla settimana, quantificandola in fr. 450.-- di media annua.
3. All' udienza del 17 settembre 1996, dopo aver chiesto ai ricorrenti ulteriori precisazioni sui lavori di portineria svolti, sulla loro intensità e sull'entità delle trasferte, si è convenuto su proposta del giudice di aumentare le spese di trasferte a fr. 4'000.-- di media annua, confermando per il resto la decisione su reclamo.
Le spese di doppia economia domestica sono infatti insorte soltanto verso la fine del 1994 con l'assunzione della portineria di uno stabile a __________ e sono quindi praticamente irrilevanti per la tassazione 1995-96, basata sugli anni di computo 1993-94.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del28 giugno 1996 è riformata nel senso che la deduzione per spese di trasferta è elevata a fr. 4'000.-- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: