Appeal Dismissed for Untranslated Filing and Lack of Merit
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed an appeal because the appellant failed to submit the required translation of their recourse, originally filed in German, into Italian within the granted grace period, despite being warned that failure to comply would render the appeal inadmissible, which is a mandatory formality in dealings with the local authorities; furthermore, the court noted that even on the merits, the appeal concerning deductible property maintenance expenses would likely fail as the claimed expenses included non-deductible personal costs and other non-deductible items, possibly leaving the actual deductible maintenance expenses below the flat-rate deduction already allowed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 227 cpv. 3 LT-1994, Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT; Appeal Dismissed for Untranslated Filing and Lack of Merit: The court dismissed an appeal because the appellant failed to submit the required translation of their recourse, originally filed in German, into Italian within the granted grace period, despite being warned that failure to comply would render the appeal inadmissible, which is a mandatory formality in dealings with the local authorities; furthermore, the court noted that even on the merits, the appeal concerning deductible property maintenance expenses would likely fail as the claimed expenses included non-deductible personal costs and other non-deductible items, possibly leaving the actual deductible maintenance expenses below the flat-rate deduction already allowed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the facts as the legal basis for fixing the deadline for submitting the Italian translation of the appeal, which led to the appeal being declared inadmissible.
The main order declaring the appeal inadmissible.
Cited before the decree for ruling on costs.
Order imposing court fees on the appellant.
Cited in the dispositive to establish that the decision is final.
Testo completo
Incarto n. 80.96.00145 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 22 luglio 1996
in materia di: IC 95/96
presentato da: · __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ + __________ __________ __________, __________ __________,
in fatto ed in diritto
- che il rappresentante del contribuente ha presentato il 22 luglio 1996 un ricorso in materia di IC 93/94 redatto in lingua tedesca;
- che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del diritto, per cui si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i requisiti formali (DTF 102 Ia 35; DTF 83 III 58; Rep. 1975 pag. 302);
- che, in tal caso, in applicazione dell’art. 227 cpv. 3 LT-1994, al ricorrente, risp. al suo rappresentante, viene fissato -sotto comminatoria di irricevibilità del ricorsoun termine di grazia per presentare la traduzione del ricorso in lingua italiana;
- che al rappresentante del ricorrente è stato assegnato per lettera raccomandata il 23 luglio 1996 un termine di 15 giorni per presentare la traduzione in italiano del ricorso, rendendolo nel contempo attento sulle conseguenze del mancato ossequio di tale richiesta;
- che il rappresentante del ricorrente, nel termine assegnatogli, non ha presentato la traduzione;
- che comunque il ricorso non potrebbe essere accolto nemmeno nel merito;
- che in effetti tra le spese di manutenzione elencate nella scheda contabile prodotta all' Ufficio di tassazione dal contribuente sono annoverate diverse spese, che non possono essere considerate fiscalmente come spese di manutenzione dell'immobile, ma che in realtà costituiscono o spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia o, come nel caso dell'acquisto di una tosaerba, altre spese non deducibili;
- che pertanto le spese di manutenzione vere e proprie fiscalmente deducibili risultano *prima facie* addirittura inferiori all'importo della deduzione forfetaria ammessa dall' Ufficio di tassazione;
visto per le spese l’art. 231 LT;
decreta
1. Il ricorso è irricevibile
2. Le spese con tassa di giustizia in complessivi fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. La presente decisione è definitiva (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: