Taxpayer Appeal Regarding Land and Forest Property Valuation in Tax Assessment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer appealed an intermediate tax assessment for 1993-94, contesting the valuation of land and forest properties as too high based on current market prices. The court rejected the appeal, reasoning that in this jurisdiction, the taxation of real estate, except for agricultural and forest land, is based on the official valuation, and the procedure for official property valuation is legally separate and independent from the taxation procedure; therefore, challenges to the valuation itself must be directed to the competent valuation authority, not the tax authority during a tax appeal, which correctly applied the already established official values.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 50 LT, Art. 51 LT, Art. 52 LT, Art. 655 CC, Art. 53 LT, Art. 1 Lst; Taxpayer Appeal Regarding Land and Forest Property Valuation in Tax Assessment: The court rejected the appeal, reasoning that in this jurisdiction, the taxation of real estate, except for agricultural and forest land, is based on the official valuation, and the procedure for official property valuation is legally separate and independent from the taxation procedure; therefore, challenges to the valuation itself must be directed to the competent valuation authority, not the tax authority during a tax appeal, which correctly applied the already established official values.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for determining the procedural costs.
Cited to declare the present judgment as final.
Testo completo
Incarto n. 80.96.00144 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 luglio 1996
in materia di: IC 93/94 int.
presentato da: · __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. Il 13 maggio 1996 l' Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava a __________ __________ la tassazione intermedia IC 1993-94, a valere dal 1° gennaio 1993, per modifica dei rapporti intercantonali. La sostanza lorda (immobili nel comune) veniva stabilita in fr. 402'975.--; il relativo reddito il fr. 15'000.-- di media annua.
Gli elementi di reddito e sostanza venivano poi confermati con decisione su reclamo del 15 luglio 1996.
2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta la decisione su reclamo del
15 luglio 1996, ritenendo troppo alti, rispetto ai prezzi oggi conseguibili, i valori di stima dei terreni e del bosco.
3. 3.1.
La sostanza imponibile comprende la totalità dei beni mobiliari e immobiliari del contribuente (cfr. art.
50 LT). Essa è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni degli art.
52 e ss. della LT (cfr. art. 51 LT).
L'art. 52 LT stabilisce che gli immobili, la cui nozione è quella dell'art. 655 CC (cpv. 2), e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale (cpv. 1), ad eccezione dei terreni agricoli e forestali, la cui imposizione è regolata dall'art.
53 LT.
3.2.
Risulta, da quanto precede, che, nel Canton Ticino, come d'altronde in molti altri Cantoni, la stima ufficiale è alla base dell’imposizione degli immobili e dei loro accessori (art. 52 LT; art. 1 Lst). L’allestimento delle stime compete all’Ufficio cantonale di stima (art. 7 ss. Lst). Dalla sistematica della normativa cantonale (cfr. art.
146 seg. LT e art. 7 ss. Lst) si deve necessariamente dedurre che la procedura di valutazione della sostanza immobiliare è indipendente da quella di tassazione (cfr. RDAT 1990 p. 169; CDT n. 224 del 4 novembre 1994 in re K.S.).
4. Ciò basta ad escludere che possano avere rilievo, nell’ambito di una procedura di ricorso contro una decisione in materia di imposta cantonale, censure indirizzate contro le decisioni delle autorità competenti in materia di stime. In virtù della indipendenza della procedura di stima da quella di tassazione, le contestazioni accennate nel ricorso avrebbero semmai dovuto essere sottoposte all’autorità competente in materia di stima.
In questa sede si può solo rilevare che l’autorità di tassazione ha operato in modo ineccepibile, essendosi limitata ad applicare valori di stima ufficiali cresciuti in giudicato (CDT n. 224 del 4 novembre 1994 in re K.S.).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, per complessivi fr. 100.–, sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: