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80.1996.115 • CATI TI 80.1996.115 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal on Untimely Complaint Regarding Estimated Income Assessment

Numero d'incarto 80.1996.115
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A taxpayer, having taken up residence in the canton in mid-1993 and working as a culinary apprentice, appealed a tax assessment for 1993-1994 that included an estimated other income of 20,000 per year, after filing a complaint that was rejected by the tax office as untimely (filed after the statutory 30-day period). The appellate court rejected the appeal because the taxpayer failed to provide a legally recognized justification (such as military service, illness, or absence) for the late filing of the initial complaint, despite the court noting the taxpayer's modest income as a student/apprentice and advising them about the possibility of seeking a tax remission due to financial hardship.

Regesto Legislator

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Art. 206 cpv. 1 LT, Art. 192 cpv. 5 LT, Art. 246 cpv. 1 LT, Art. 246 cpv. 2 LT, Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT; Taxpayer Appeal on Untimely Complaint Regarding Estimated Income Assessment: The appellate court rejected the appeal because the taxpayer failed to provide a legally recognized justification (such as military service, illness, or absence) for the late filing of the initial complaint, despite the court noting the taxpayer's modest income as a student/apprentice and advising them about the possibility of seeking a tax remission due to financial hardship.

Parole chiave

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tassazione dell'imposta sul reddito deposito tardivo termine legale condono dell'imposta omissione del contribuente ristrettezza finanziaria Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 206 cpv. 1 LT 1994

Cited in the reasoning section regarding the deadline for filing the appeal, which is the basis for rejecting the appeal in the final order.

art. 192 cpv. 1 LT 1994

Cited in the reasoning section regarding the peremptory nature of the deadline for filing the appeal, which justifies the rejection of the appeal in the final order.

art. 192 cpv. 5 LT 1994

Cited in the reasoning section regarding the conditions for the restitution of the deadline, the absence of which supports the rejection of the appeal in the final order.

art. 246 cpv. 1 LT

Cited in the reasoning section concerning the possibility of tax remission, which is related to the procedural decision not to charge judicial fees.

art. 246 cpv. 2 LT

Cited in the reasoning section regarding the procedure for applying for tax remission, relevant to the overall context but not directly cited in the final orders regarding costs.

art. 231 LT 1994

Cited regarding costs ('visto per le spese'), justifying the decision on judicial fees in order 2.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited as the legal basis for declaring the decision final in order 4.

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Testo completo

Incarto n. 80.96.00115 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi, Il segretario

sedente per statuire sul ricorso presentato il 13 maggio 1996 da

__________ __________, __________ __________, contro

revisione IC 93/94

Letti ed esaminati gli atti;

considerato

- che __________ __________, nata nel 1973, è domiciliata in Ticino dal 1° luglio 1993, dove svolge attività di praticante di cucina presso alberghi del __________;

- che l'11 dicembre 1995 l' Ufficio di tassazione di Locarno le ha notificato la tassazione in materia di sola imposta cantonale 1993-94 per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1994, esponendole un reddito netto d'altra fonte di fr. 20'000.-- di media annua;

- che contro tale notifica la contribuente ha presentato reclamo in data 18 gennaio 1996, avvertendo che nel corso del 1993-94 frequentava ancora la scuola e che ha iniziato a lavorare soltanto nel marzo del 1994 con uno stipendio di fr. 1'200.-- mensili;

- che l' Ufficio di tassazione, dopo aver chiesto alla contribuente di giustificare il ritardo nella presentazione del reclamo, con decisione del 29 aprile 1996 lo ha respinto in quanto tardivo;

- che con il presente, tempestivo ricorso, chiede la riforma della tassazione IC 1993-94, argomentando che l' Ufficio di tassazione medesimo, da lei interpellato telefonicamente, le avrebbe detto di pur mandare il reclamo anche dopo 37 giorni e che il reddito imponibile stabilito nella tassazione è assolutamente ingiustificato;

- che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

- che, infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

- che l'art. 206 cpv. 1 LT 1994 stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 cpv. 1 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994);

- che, richiesta di giustificare la tardiva presentazione del reclamo, la contribuente non ha fornito alcuna spiegazione, limitandosi a tradurre il gravame in lingua italiana;

- che ciò basta a respingere il reclamo, non potendosi che constatare la sopravvenuta esecutività della decisione contestata;

- che nemmeno in questa sede la ricorrente ha fornito motivi atti a giustificare, a' sensi dell'art. 192 cpv. 5 LT, che le venga restituito il termine di reclamo;

- che dagli atti dell'incarto risulta comunque con chiarezza che, almeno fino al marzo del 1994, la ricorrente era praticante di cucina d'albergo e conseguiva un reddito assai modesto;

- che pertanto questa Camera attira la sua attenzione sulla possibilità di chiedere, in caso di difficoltà, il condono totale o parziale del pagamento dell'imposta cantonale;

- che l'art. 246 cpv. 1 LT consente infatti al contribuente caduti nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati;

- che, secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente, vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente;

- che, vista la particolarità della situazione, questa Camera prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e dall'accollare spese alla ricorrente;

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per la Camera di diritto tributario

del Tribunale di Appello

Il Presidente Il Segretario