Late Tax Appeal Rejected Due to Missed Deadline and Lack of Valid Excuse
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer, subject to limited taxation in the canton for property ownership, filed a late appeal against the tax assessment, submitting an intercantonal allocation document from their canton of domicile requesting adjustments, particularly regarding passive interest; the court rejected the appeal, reasoning that the initial tax authority correctly deemed the appeal inadmissible due to being filed outside the strict 30-day deadline for ordinary tax complaints, as awaiting the intercantonal allocation does not constitute a permissible reason for the restitution of the deadline unless a specific statutory ground like serious illness or absence is proven, and further clarified that while the prohibition of double taxation can be raised via a federal administrative law appeal after the final cantonal decision, adherence to cantonal procedural deadlines for challenging the initial assessment on its merits is mandatory.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 206 cpv. 1 LT, Art. 192 cpv. 5 LT, Art. 89 cpv. 3 OG, Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT, art. 231 LT 1994; Late Tax Appeal Rejected Due to Missed Deadline and Lack of Valid Excuse: 111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA 53 pag. 212; RTT 1984 pag. 241 segg.; STF dell'8 gennaio 1986 in re F. St.: Höhn, op. cit., p. 389; CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAProvision cited in relation to the assessment of costs.
Cited in the dispositive to declare the judgment as final.
Testo completo
Incarto n. 80.96.00111 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario: · Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 5 giugno 1996
in materia di: IC 95/96
presentato da: · __________ __________ -__________, __________ __________, ritenuto
in fatto ed in diritto
- che __________ __________ -__________, domiciliata a __________ (Canton __________) è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, quale proprietaria di un immobile a __________ __________;
- che, con decisione del 12 febbraio 1996, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna le notificava la tassazione IC 1995/96, commisurando il reddito imponibile in fr. 2'478.- e la sostanza in fr. 44'704.–;
- che, in data 29 aprile 1996, la contribuente trasmetteva all'autorità fiscale il riparto intercantonale redatto dall'amministrazione delle contribuzioni del cantone di domicilio, chiedendo di emettere una nuova tassazione conforme ai dati ivi contenuti, con particolare riguardo alla ripartizione degli interessi passivi;
- che l' Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il gravame, in quanto tardivo, rilevando che la contribuente avrebbe potuto reclamare tempestivamente anche prima di ricevere il riparto intercantonale, riservandosi di presentarlo in seguito;
- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ -__________ chiede nuovamente che la decisione dell'autorità cantonale ticinese sia resa conforme ai dati contenuti nel riparto emesso dal Canton __________;
- che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, deve esaminare preliminarmente se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata, poiché, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono venire retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito;
- che l'art. 206 cpv. 1 LT 1994 stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994);
- che, in altre parole, la restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (cfr. sent. CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in senso analogico DTF 106 II 173);
- che, nel presente caso, nessun motivo di restituzione dei termini è invocato dal ricorrente, che d'altronde ha chiesto la modifica della propria tassazione solo perché aveva ricevuto il riparto intercantonale emesso dall'autorità fiscale del Canton __________;
- che, stando così le cose, non può essere censurata la decisione dell' Ufficio di tassazione, che ha dichiarato irricevibile il gravame;
- che, inoltre, la norma dell'art.
46 cpv. 2 CF volta ad impedire i casi di doppia imposizione, ed invocata anche dalla ricorrente nel suo gravame, non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro, sicché, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (Höhn, Doppelbesteuerungsrecht, Berna 1973, p. 387 ss.);
- che, pertanto, se, per motivi desunti dal divieto di doppia imposizione, un contribuente intende contestare davanti ad una autorità cantonale una decisione di quest'ultima autorità egli deve agire secondo il diritto processuale di questo cantone e meglio entro i termini di reclamo rispettivamente di ricorso previsti da questa legislazione (cfr. CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);
- che comunque la ricorrente ha ancora la facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art. 46 cpv. 2 CF nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale, mediante ricorso di
diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 89 cpv. 3 OG; DTF
111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA 53 pag. 212; RTT 1984 pag. 241 segg.; STF dell'8 gennaio 1986 in re F. St.: Höhn, op. cit., p. 389; CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese processuali, consistenti in complessivi fr. 150.-, sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: