Taxpayer's Withdrawal of Appeal Following Inadmissible Objection
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe taxpayer, domiciled in the canton from January to September 1994, was subject to an estimated income tax assessment for 1994 after failing to provide requested salary documentation. The taxpayer subsequently submitted a challenge to the tax assessment, initially in German, and after being ordered to translate it into Italian and justify the delay, the challenge was declared inadmissible by the tax authority. Upon appeal, the court struck the appeal from the record because the appellant formally withdrew the appeal before the court could rule on the admissibility of the prior objection, resulting in the appellant being responsible for court fees and costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT, art. 231 LT 1994, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Taxpayer's Withdrawal of Appeal Following Inadmissible Objection: The taxpayer subsequently submitted a challenge to the tax assessment, initially in German, and after being ordered to translate it into Italian and justify the delay, the challenge was declared inadmissible by the tax authority. Upon appeal, the court struck the appeal from the record because the appellant formally withdrew the appeal before the court could rule on the admissibility of the prior objection, resulting in the appellant being responsible for court fees and costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the ruling preamble regarding costs.
Cited in order 4 to declare the judgment final.
Testo completo
Incarto n. 80.96.00107 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario: · Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 1 giugno 1996
in materia di: IC 94
presentato da: · __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ & __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che __________ __________, pilota alle dipendenze della __________ __________, è stata domiciliata a __________, e quindi illimitatamente imponibile nel Canton Ticino, dal 1° gennaio al 30 settembre 1994;
- che il 3 novembre 1994 l' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna invitava la contribuente a voler produrre il certificato di salario per tale periodo, al fine di procedere alla definizione della tassazione IC 1994;
- che, non avendo ricevuto la documentazione richiesta, con decisione del 26 febbraio 1996, l'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna notificava alla contribuente la tassazione IC 1994, in cui indicava un reddito del lavoro stabilito per apprezzamento in fr. 60'000.– in media annua, dal quale deduceva gli oneri assicurativi per fr. 3'300.–;
- che l'imposta sul reddito era pertanto commisurata in fr. 5'648.– all'anno, cui corrispondeva peraltro un debito fiscale effettivo, commisurato cioè ai nove mesi di assoggettamento, pari a fr. 5'648.85;
- che, con scritto del 2 aprile 1996, redatto in lingua tedesca, l'ufficio contabile __________ __________ di __________ contestava la tassazione d'ufficio, allegando un certificato di salario da cui risultava un reddito lordo di fr. 41'546.– per il periodo in cui la contribuente era stata domiciliata nel Canton Ticino;
- che il successivo 9 aprile, l'Ufficio di tassazione attribuiva alla contribuente un termine di tre settimane (fino al 24 aprile) per tradurre il reclamo in italiano e per giustificare il ritardo nella presentazione dello stesso;
- che la rappresentante della contribuente rispondeva con una lettera del 19 aprile 1996, limitandosi a tradurre il reclamo, ma senza alcun accenno alle ragioni del ritardo nella presentazione dello stesso;
- che, con decisione del 20 maggio 1996, l'autorità di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo;
- che, in data 31 maggio 1996, la rappresentante della contribuente impugna la decisione su reclamo, giustificando il tardivo inoltro di quest'ultimo con le difficoltà intervenute nei rapporti fra la contribuente e la sua rappresentante, al momento di concordare un appuntamento, nonché con i problemi di traduzione in lingua italiana;
- che, con scritto del 21 giugno 1996, la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. La tassa di giustizia e le spese processuali, in complessivi fr. 100.– sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: