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80.1995.81 • CATI TI 80.1995.81 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal Time-Barred Due to Prescription Periods

Numero d'incarto 80.1995.81
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer attempted to appeal tax assessments from 1981 and 1995 by claiming overpayment due to differing interpretations of marital status for federal (IDN) and cantonal taxes, but the appeal was rejected because the claim against the 1981 assessment was time-barred, as the formal tax notice of December 11, 1981, had become final without a timely appeal, and even a revision was precluded by prescription periods; furthermore, the correspondence from 1995 did not constitute a formal, appealable decision, and the court noted the previous tax assessments were compliant with the federal law in effect at the time, which only aligned with cantonal law starting in 1995.

Regesto Legislator

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Art. 111 DIN, Art. 112 DIFD, art. 111 DIN/DIFD; Taxpayer Appeal Time-Barred Due to Prescription Periods: In ogni caso, ogni rimedio giuridico, anche quello straordinario della revisione, è ormai precluso al contribuente. Infatti, anche in materia di IDN, l’istanza di revisione deve essere proposta entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione e non oltre cinque anni dal momento in cui la tassazione è divenuta esecutiva (Masshardt-Tatti, Commentario DIFD, ad art. 111 p. 446 n. 13; ASA 21 p. 421, Känzig, Wehrsteuer, ad art. 126, p. 615). Ne viene che anche il rimedio straordinario della revisione è ormai prescritto da quasi dieci anni.

Parole chiave

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tassazioni fiscali termine di disdetta prescrizione dichiarazione fiscale tardiva multa al contribuente condono dell'imposta Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 111 DIN
visto per le spese l’art. 111 DIN/DIFD
Art. 112 DIFD
This article is cited in the final order regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal for the Direct Federal Tax (IFD).
art. 111 DIN/DIFD
This article was cited when considering the costs, indicating its role in determining the expense allocation.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 111 DIN/DIFD

This article was cited when considering the costs, indicating its role in determining the expense allocation.

art. 112 DIFD

This article is cited in the final order regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal for the Direct Federal Tax (IFD).

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Testo completo

Incarto n. 80.95.00081 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi segretario di Camera

statuendo sul ricorso del 30 marzo 1995

in materia di: IDN 81/82

presentato da: · __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. Il 30 marzo 1995 __________ __________, non avendo ottenuto risposte concrete né dall’ Ufficio di tassazione di Bellinzona né da quello di Biasca, inviava a questa Camera uno scritto con cui chiedeva di accogliere “questo suo reclamo”, poiché avrebbe pagato imposte superiori a quanto in effetti poteva disporre (entrate) a causa di un’interpretazione differenziata del suo stato civile: sposato per l’IFD e singolo per il Cantone.

Il

26 aprile 1995 il presidente della Camera di diritto tributario, facendo presente i limiti di competenza dell’autorità giudiziaria, chiedeva a __________ __________ di specificargli quale fosse la decisione contro cui intendeva ricorrere e la data della sua notificazione.

Con scritto del 3 maggio 1995 l’interessato precisava che intendeva ricorrere contro la decisione del 22 dicembre 1981 (millenovecentottantuno), con cui l’ Ufficio di tassazione di Biasca dichiarava legale il prelievo di imposte superiore al reale percepito (entrate), togliendogli cosi ogni possibilità di ricorso in altra sede. Dichiarava altresì di ricorrere contro l’ulteriore decisione dell’ Ufficio di tassazione di Biasca dell’ 8 febbraio 1995, che trincerandosi dietro “la legge dice” gli ha imposto pagamenti superiori al suo reddito.

2. Le richieste di __________ __________ appaiono *prima facie* manifestamente infondate e temerarie.

2.1.

Innanzi tutto, nella misura in cui il contribuente intende ricorrere contro la decisione dell’ Ufficio di tassazione di Biasca del 22 dicembre 1981, la censura si rileva manifestamente intempestiva. Orbene, il 22 dicembre di quell’ anno l’ Ufficio di tassazione di Biasca non ha emesso alcuna decisione formale (notifica di tassazione) nei confronti del contribuente, ma si è limitato a rispondere a una richiesta d’informazioni del 17 dicembre relativa alla deduzione degli alimenti versati alla moglie in materia di IDN. La decisione contro la quale il contribuente avrebbe semmai potuto reclamare allo stesso Ufficio di tassazione e in seguito ricorrere a questa Camera, è la notifica di tassazione dell’

11 dicembre 1981. La stessa è però cresciuta incontestata in giudicato, non avendo l’interessato presentato reclamo nel termine di trenta giorni, segnatamente non avendo reagito alle precisazioni dell’ Ufficio di tassazione del 22 dicembre 1981 dichiarando formalmente di interporre reclamo contro la notifica della tassazione IDN 1981-82 dell’ 11 dicembre 1981.

2.2.

In ogni caso, ogni rimedio giuridico, anche quello straordinario della revisione, è ormai precluso al contribuente. Infatti, anche in materia di IDN, l’istanza di revisione deve essere proposta entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione e non oltre cinque anni dal momento in cui la tassazione è divenuta esecutiva (Masshardt-Tatti, Commentario DIFD, ad art. 111 p. 446 n. 13; ASA 21 p. 421, Känzig, Wehrsteuer, ad art. 126, p. 615). Ne viene che anche il rimedio straordinario della revisione è ormai prescritto da quasi dieci anni.

2.3.

A titolo meramente abbondanziale si conferma, come d’altronde già accennato nello scritto del presidente di questa Camera al contribuente del 26 aprile 1995, che la decisione dell’ Ufficio di tassazione in materia di IDN 1981-82 è perfettamente conforme al diritto federale allora vigente. Solo con effetto dal 1° gennaio 1995 il diritto federale è stato modificato e solo con effetto da quella data normativa federale e normativa cantonale coincidono. Prima d’allora, come ripetutamente spiegato al contribuente, la normativa federale divergeva da quella cantonale: entrambe trovavano autonoma applicazione nell’ambito delle rispettive sfere di sovranità, quella federale in materia di IDN, quella cantonale in materia di IC.

3. 3.1

Il “ricorso” contesta inoltre la “decisione” dell’ 8 febbraio 1995 dell’ Ufficio di tassazione di Biasca. Orbene, anche in questo caso non si tratta in nessun caso di una decisione formale suscettibile d’impugnativa, bensì dell’ennesima risposta ad uno scritto del contribuente, indirizzato per giunta all’ Ufficio di esazione.

3.2

Si ribadisce comunque, a titolo meramente abbondanziale, che l’ Ufficio di tassazione ha correttamente interpretato e applicato la legge federale per quanto concerne la non deduzione degli alimenti versati dal marito al coniuge separato o divorziato. Solo dal 1° gennaio di quest’anno le richieste del contribuente potranno trovare accoglimento anche in materia di imposta federale diretta in virtù della novella legislativa contenuta nella LIFD.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 111 DIN/DIFD

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.--

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.-- per un totale di fr. 250.--

sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribu­nale federale in Losanna (art.

112 DIFD).

per la Camera di diritto tributario

del tribunale di appello

Il Presidente: Il Segretario: