Tax Domicile Dispute and Partial Cancellation of Assessment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer, initially subject to unlimited cantonal tax liability, contested assessments following a claimed change of domicile, with the tax authority initially maintaining unlimited liability despite communication from another canton indicating a willingness to waive taxation after the September 1, 1991, move. The court, after considering evidence including witness testimony and documents such as the taxpayer's own declarations and a building permit application, found sufficient evidence that the taxpayer and his spouse effectively resided in the new location from the date of their marriage on April 16, 1993, leading the court to uphold the cancellation of the intermediate tax assessment effective September 1, 1991, and remit the matter to the tax office to establish a new tax assessment effective from the date of marriage, after confirming with the other canton that taxation there would only apply until April 15, 1993, thus accepting the appeal in part.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 185 LT, Art. 184 cpv. 3 LT; Tax Domicile Dispute and Partial Cancellation of Assessment: The court, after considering evidence including witness testimony and documents such as the taxpayer's own declarations and a building permit application, found sufficient evidence that the taxpayer and his spouse effectively resided in the new location from the date of their marriage on April 16, 1993, leading the court to uphold the cancellation of the intermediate tax assessment effective September 1, 1991, and remit the matter to the tax office to establish a new tax assessment effective from the date of marriage, after confirming with the other canton that taxation there would only apply until April 15, 1993, thus accepting the appeal in part.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive to confirm the final nature of the judgment.
Cited regarding costs before the final orders were issued.
Testo completo
Incarto n. 80.95.00069 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 11 aprile 1995
in materia di: IC 91/92 (IC 54/95)
presentato da: · __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. __________ __________ è stato assoggettato illimitatamente alla sovranità fiscale cantonale durante l’intero periodo di tassazione IC/IFD 1989-90, durante il quale era domiciliato a __________ __________.
Il 22 settembre 1991 __________ __________ inoltrava la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1991-92; con lettera praticamente coeva, datata 25 settembre 1991 comunicava all’ Ufficio di tassazione di aver trasferito il proprio domicilio a __________ dal 1° settembre 1991.
L’Ufficio di tassazione di __________ -__________ il 12 agosto 1992 notificava all’interessato due distinte tassazioni: la tassazione ordinaria IC/IFD 1991-92 con effetto limitato per l’imposta cantonale al 31 agosto 1991, in cui venivano esposti sia il reddito del lavoro sia quello della sostanza, e la tassazione intermedia IC dal 1° settembre 1991 al 31 dicembre 1992, in cui veniva esposto unicamente il reddito della sostanza immobiliare.
L’8 settembre 1992 __________ __________ presentava reclamo contro entrambe le tassazioni suddette contestando il reddito della sostanza, le spese professionali e il valore dei veicoli.
Pendente il reclamo all’Ufficio di tassazione giungeva una segnalazione, datata 22 febbraio 1993, da parte di un municipale di __________ __________, in cui si affermava che __________ __________ non aveva mai realmente trasferito il proprio domicilio a __________ e che si faceva vanto di non pagare le imposte. L’ Amministrazione cantonale delle contribuzioni si rivolgeva pertanto all’autorità fiscale del Canton __________ per chiarire la questione del domicilio. La kantonale Steuerverwaltung del Canton __________, con lettera del 22 luglio 1993, si dichiarava disposta a rinunciare all’assoggettamento fiscale di __________ __________ __________ richiedendo nondimeno all’autorità fiscale ticinese di trasmetterle copia delle tassazioni cresciute in giudicato per poter procedere ai relativi annullamenti.
Il 3 maggio 1994 l’UT sentiva il rappresentante del contribuente in relazione alle contestazioni sollevate con il reclamo; in quell’occasione gli significava l’intenzione di procedere alla revoca della tassazione intermedia dal 1° settembre 1991 e di considerare il contribuente ininterrottamente domiciliato in Ticino.
Va altresì notato che il
15 aprile 1993 __________ __________ contraeva matrimonio con __________ __________ __________, dando così luogo a una nuova tassazione intermedia con effetto dal 16 aprile 1993, che veniva notificata all’interessato, unitamente alla tassazione ordinaria 1993-94, il 20 febbraio 1995. Con scritto dell’ 11 marzo 1995 alla Divisione delle contribuzioni __________ __________ reclamava contro le suddette tassazioni, contestando l’assoggettamento illimitato alla sovranità fiscale cantonale ticinese.
Con uno scritto del 23 novembre 1994 __________ __________ fornisce ulteriori spiegazioni all’autorità fiscale ticinese, spiegando le ragioni familiari che lo hanno spinto a trasferire il proprio domicilio nel Canton __________, non da ultimo l’attività di medico assistente esplicata in quel Cantone dal figlio e rilevando di essersi trasferito a __________ a seguito del matrimonio dal 16 aprile 1993.
Finalmente il 13 marzo 1995 l’ Ufficio di tassazione di __________ -__________ emetteva le decisioni sul reclamo contro la tassazione ordinaria IC/IFD 1991-92 e la tassazione intermedia IC 1991-92, con effetto dal 1° settembre 1991, confermando l’assoggettamento illimitato alla sovranità fiscale ticinese per l’intera durata del periodo di tassazione e annullando quindi la tassazione intermedia per partenza dal cantone.
2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede in sostanza l’annullamento della decisione su reclamo emessa dall’ Ufficio di tassazione in materia di tassazione intermedia IC 1991-92, affermando sostanzialmente di essere rimasto domiciliato fiscalmente nel Canton __________ fino alla fine del 1994.
3. All'udienza del 26 aprile 1996 sono stati sentiti quali testi il buralista postale e il segretario comunale di __________ __________.
Discusse le risultanze dell'incarto e quelle testimoniali, il giudice ha proposto, trovando l'adesione delle parti, di confermare la tassazione intermedia per partenza dal Cantone con effetto dal 1° settembre 1991 e di allestirne una nuova per rientro nel Cantone, segnatamente nel comune di __________, con effetto dalla data del matrimonio, ossia dal 16 aprile 1993.
Dalle tavole processuali emergono infatti numerosi e convergenti indizi (ad es. la chiara e non equivocabile dichiarazione del contribuente medesimo del 25 febbraio 1993 al Comune di __________ __________
e la richiesta di una licenza edilizia al Comune di __________ pubblicata sul Foglio Ufficiale del 18 febbraio 1993)
per ritenere che, semmai vi fosse stata partenza dal Cantone, dalla data del matrimonio il ricorrente e sua moglie risiedono a __________ e vanno quindi nuovamente assoggettati alla sovranità fiscale cantonale al più tardi da quella data.
È altresì stato convenuto che, prima di procedere allo stralcio del presente ricorso, questa Camera, per il tramite della Divisione cantonale delle contribuzioni avrebbe provveduto a
dare comunicazione della soluzione proposta all'autorità fiscale del Canton __________ allo scopo di evitare una doppia
imposizione.
Con scritto del 14 luglio 1996 l'autorità fiscale del Canton __________ ha confermato di imporre __________ __________ per l’imposta cantonale solo fino al 15 aprile 1993.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto a'sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza, gli atti del procedimento vengono retrocessi all' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna perché proceda come indicato al consid. 3.
2. Non si prelevano né spese processuali né tassa di giustizia.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: