Taxpayer Appeal Regarding Real Estate Gains Tax Assessment and Improvement Deductions
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe taxpayer, who purchased a partial ownership in a property in 1982 and sold it in 1992, appealed the real estate gains tax assessment, seeking a further reduction of the taxable gain beyond the deduction already granted for specific improvements. The court reasoned that while maintenance costs are generally not deductible from the taxable gain, improvements increase the taxable base, and given the prior destruction of documentation for apartment improvements, an additional Fr. 10,000 was concededly to be added to the previously recognized improvements to account for work done on common areas, partially granting the appeal and ordering a recalculation of the taxable amount.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9 cpv. 1 LIMVI, Art. 30 cpv. 1 LT, Art. 185 cpv. 2 LT-1974, Art. 20 LIMVI, Art. 184 cpv. 3 LT, art. 11 RIMVI; Taxpayer Appeal Regarding Real Estate Gains Tax Assessment and Improvement Deductions: The court reasoned that while maintenance costs are generally not deductible from the taxable gain, improvements increase the taxable base, and given the prior destruction of documentation for apartment improvements, an additional Fr. 10,000 was concededly to be added to the previously recognized improvements to account for work done on common areas, partially granting the appeal and ordering a recalculation of the taxable amount.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision establishes the criterion for deducting construction or improvement costs that durably increase the value of the alienated property, underpinning the modification of the taxable amount.
Cited in relation to the costs for the decision.
Cited in relation to the costs for the decision.
Cited as the basis for the decision regarding costs and fees, specifically the non-imposition of costs/fees and denial of reimbursements.
Cited in the dispositive to declare the judgment final.
Testo completo
Incarto n. 80.95.00053 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 22 marzo 1995
in materia di: IMVI (IMVI 3/95)
presentato da: · __________, , rappr. da__________ __________. __________. __________, __________ __________, ritenuto
in fatto ed in diritto
1. Nel 1982 __________ __________ acquistava dallo studio d’architettura __________ -__________ & ____________________ __________ al prezzo di fr. 750’000.-- la PPP n. __________ (81 millesimi) in fase di costruzione sul fondo base n. __________ RFD di __________ sopra __________. In seguito l’acquirente incaricava la venditrice di apportare delle migliorie.
L’immobile veniva poi venduto nel 1992 a __________ __________ al prezzo di fr. 1’150’000.--.
Il
19 luglio 1993 l’ Ufficio dei registri di Locarno notificava la tassazione relativa all’imposta sul maggior valore immobiliare, in cui determinava l’imponibile in fr. 362’500.--. La tassazione veniva poi confermata in sede di reclamo, con decisione del 7 ottobre 1994, in mancanza di documentazione comprovante le migliorie apportate dal venditore alla quota di PPP venduta.
In sede di ricorso davanti alla Divisione delle contribuzioni veniva effettuata una perizia volta a determinare l’entità delle migliorie apportate dal venditore alla propria quota di PPP. Con decisione del 21 febbraio 1995 la Divisione delle contribuzioni aggiungeva al prezzo del precedente acquisto fr. 210’000.-- a titolo di migliorie, riducendo così l’imponibile a fr. 152’000.--.
2. Con il presente tempestivo ricorso __________ __________ chiede un’ulteriore riduzione dell’imponibile, argomentando che dalla data dell’acquisto della quota di PPP alla vendita sarebbero state apportate opere di miglioria anche alle parti comuni dell’immobile, di cui occorre tener conto.
La Divisione delle contribuzioni propone invece la reiezione del ricorso.
3. Dall'imponibile sono dedotte le spese di costruzione o, in genere, quelle di miglioria che hanno aumentato il valore del fondo alienato (cfr. art. 9 cpv. 1 LIMVI in modo durevole. Non è invece consentita la deduzione delle spese di manutenzione, che sono invece prese in considerazione nel quadro della legge tributaria. La LT-1976, come d’altronde l’attuale, prevedeva infatti la deduzione dai proventi della sostanza privata delle spese effettive di manutenzione, di gestione e di amministrazione (art. 30 cpv. 1 LT). Analoga normativa era prevista dal DIFD ed è tuttora prevista dalla LIFD. Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività.
4. In occasione dell'udienza del 3 ottobre 1995, sentite le spiegazioni del rappresentante del ricorrente ed esaminata la documentazione prodotta, il Presidente della Camera, considerato come i lavori eseguiti alle parti comuni del condominio debbano essere almeno in parte considerati di manutenzione e ritenuto inoltre come per la determinazione delle migliorie all'appartamento si sia proceduto in via di valutazione a seguito di forza maggiore (distruzione dei documenti a causa dell'incendio dello studio dell'architetto che li aveva seguiti), ha proposto di aggiungere, sempre in via valutativa, un ulteriore importo di fr. 10'000.-- (diecimila) alle migliorie già dedotte.
5. Gli atti del procedimento devono pertanto essere retrocessi all'Autorità di tassazione per l'emissione di un nuovo conteggio.
Visto l'esito del ricorso, si prescinde eccezionalmente dal prelevare spese e tassa di giustizia, malgrado che la richiesta di dedurre migliorie apportate alle parti comuni sia stata sollevata per la prima volta in questa sede, ma non si assegnano ripetibili (cfr. art. 185 cpv. 2 LT-1974).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione della Divisione cantonale delle contribuzioni del 21 febbraio 1995 è riformata nel senso che le spese di miglioria riconosciute vengono aumentate da fr. 210'000.-- a fr. 220'000.--.
§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'autorità di tassazione per l'emissione del nuovo conteggio.
2. Non si prelevano né spese né tassa di giustizia. Non si riconoscono ripetibili.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del tribunale di appello
Il Presidente: Il Segretario: