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80.1995.44 • CATI TI 80.1995.44 Generato dall'IA

Taxpayer Late Appeal Dismissed Due to Peremptory Deadline

Numero d'incarto 80.1995.44
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer, only partially taxable in the Canton, challenged a tax assessment by submitting a late appeal based on an intercantonal apportionment received from their canton of domicile, arguing for a reassessment of taxable income and liabilities. The court dismissed the appeal, affirming that the tax office correctly declared the appeal inadmissible because the statutory 30-day appeal period was peremptory and the taxpayer failed to invoke any legally recognized reason for reinstatement of the term, further clarifying that constitutional provisions preventing double taxation do not override the procedural tax law of the assessing canton.

Regesto Legislator

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Art. 175 cpv. 1 LT, Art. 157 cpv. 1 LT, Art. 157 cpv. 4 LT, Art. 89 cpv. 3 OG, Art. 185 cpv. 5 LT, Art. 184 cpv. 3 LT; Taxpayer Late Appeal Dismissed Due to Peremptory Deadline: The court dismissed the appeal, affirming that the tax office correctly declared the appeal inadmissible because the statutory 30-day appeal period was peremptory and the taxpayer failed to invoke any legally recognized reason for reinstatement of the term, further clarifying that constitutional provisions preventing double taxation do not override the procedural tax law of the assessing canton.

Parole chiave

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imposta sul reddito termine legale atto tardivo priorità del credito fiscale tempestività della tassazione fiscale sospensione della riscossione fiscale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 185 cpv. 5 LT

This article was cited in relation to the costs ('visto per le spese').

art. 184 cpv. 3 LT

This article was cited to declare the judgment as final.

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Testo completo

Incarto n. 80.95.00044 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca segretario: · Andrea Pedroli vicecancelliere statuendo sul ricorso del 7 marzo 1995

in materia di: IC 91/92 (IC 40/95)

presentato da: · __________ __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che il __________ __________ Bü__________ler, domiciliato a __________ (Cantone __________ __________) è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, quale proprietario di immobili a __________ e __________ __________

- che, con decisione del 12 ottobre 1992, l' Ufficio di tassazione di Locarno gli notificava la tassazione IC 1991/92, commisurando il reddito imponibile in fr. 10'013.- e la sostanza in fr. zero;

- che, in data 18 ottobre 1994, il contribuente trasmetteva all'autorità fiscale il riparto intercantonale redatto dall'amministrazione delle contribuzioni del cantone di domicilio, chiedendo di emettere una nuova tassazione conforme ai dati ivi contenuti, con particolare riguardo alla ripartizione degli interessi passivi;

- che l' Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il gravame, in quanto tardivo, rilevando altresì che le regole sulla doppia imposizione non limitano la sovranità fiscale di un Cantone in favore di un altro;

- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ __________ ribadisce di ritenere non valida la decisione dell'autorità cantonale ticinese, siccome non conforme ai dati contenuti nel riparto emesso dal Cantone __________ Campagna;

- che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, deve esaminare preliminarmente se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata, poiché, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono venire retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito;

- che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa (art. 175 cpv. 1 LT) e che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 157 cpv. 1 LT);

- che una deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 157 cpv. 4 LT);

- che, in altre parole, la restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (cfr. sent. CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in senso analogico DTF 106 II 173);

- che, nel presente caso, nessun motivo di restituzione dei termini è invocato dal ricorrente, che d'altronde ha chiesto la modifica della propria tassazione solo perché aveva ricevuto il riparto intercantonale emesso dall'autorità fiscale del Cantone Basilea Campagna;

- che, stando così le cose, non può essere censurata la decisione dell' Ufficio di tassazione, che ha dichiarato irricevibile il gravame;

- che, inoltre, la norma dell'art.

46 cpv. 2 CF volta ad impedire i casi di doppia imposizione, ed invocata anche dal ricorrente nel suo gravame, non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro, sicché, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (Höhn, Doppelbesteuerungsrecht, Berna 1973, p. 387 ss.);

- che, pertanto, se, per motivi desunti dal divieto di doppia imposizione, un contribuente intende contestare davanti ad una autorità cantonale una decisione di quest'ultima autorità egli deve agire secondo il diritto processuale di questo cantone e meglio entro i termini di reclamo rispettivamente di ricorso previsti da questa legislazione (cfr. CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);

- che comunque il ricorrente ha ancora la facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art. 46 cpv. 2 CF nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale, mediante ricorso di

diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 89 cpv. 3 OG; DTF

111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA 53 pag. 212; RTT 1984 pag. 241 segg.; STF dell'8 gennaio 1986 in re F. St.: Höhn, op. cit., p. 389; CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.).

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese processuali, consistenti in complessivi fr. 150.-, sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario

Il Presidente Il Segretario