Taxpayer Appeal Timeliness Based on Postal Service Date
Sintesi Legislator
Generato dall'IATaxpayers filed a timely appeal against the tax assessment for 1991-92, but their subsequent appeal against the decision rejecting their initial complaint was deemed inadmissible because it was filed late. The court reasoned that the relevant deadline for appeal, thirty days following notification, commenced on January 23, 1995, as the prior registered notification of the complaint decision, sent on January 16, 1995, was only considered legally served on the last day of the seven-day postal custody period after non-collection, making the February 27 filing, which was after the February 22 deadline, untimely, and any subsequent re-mailing of the decision did not restart the appeal clock.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 181 cpv. 1 LT, Art. 106 cpv. 2 DIFD, Art. 99 cpv. 4 DIFD, Art. 111 DIFD, Art. 184 cpv. 3 LT, Art. 112 DIFD; Taxpayer Appeal Timeliness Based on Postal Service Date: The court reasoned that the relevant deadline for appeal, thirty days following notification, commenced on January 23, 1995, as the prior registered notification of the complaint decision, sent on January 16, 1995, was only considered legally served on the last day of the seven-day postal custody period after non-collection, making the February 27 filing, which was after the February 22 deadline, untimely, and any subsequent re-mailing of the decision did not restart the appeal clock.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the section preceding the final orders regarding the basis for imposing costs.
Cited in the section preceding the final orders regarding the basis for imposing costs.
Cited to establish that the decision for IC matters is final.
Cited to specify the possibility of an appeal to the Federal Tribunal for IFD matters.
Testo completo
Incarto n. 80.95.00037 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca segretario: · Fiorenzo Gianinazzi segretario di Camera statuendo sul ricorso del 27 febbraio 1995 in materia di: IC/IGD 91/92
presentato da: · __________ e __________ __________, __________ __________, ritenuto
in fatto ed in diritto
1. Il 17 maggio 1993 l' Ufficio di tassazione di Locarno notificava a __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1991-92, contro la quale i contribuenti presentavano reclamo per iscritto il 12 luglio 1993. Il reclamo veniva dichiarato tardivo con decisione del 16 gennaio 1995, notificata per lettera raccomandata.
2. Con ricorso del 25 febbraio 1995 __________ e __________ __________ chiedono l'annullamento della decisione con la quale l' UT ha dichiarato irricevibile il reclamo. Allega la fotocopia di una busta dell' Ufficio di tassazione di Locarno che reca il timbro postale del 27 gennaio 1995.
D'ufficio questa Camera ha esperito ulteriori indagini sulle modalità e la data d'intimazione della decisione su reclamo.
3. Contro le decisioni su reclamo è dato ricorso, sia in materia di IC che di IFD, entro trenta giorni dalla loro intimazione (art. 181 cpv. 1 LT e art. 106 cpv. 2 DIFD).
Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (ASA 45 p. 471; Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, p. 250 s.; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.). Quando un invio raccomandato non può essere consegnato, viene depositato nella buca lettere un avviso di ritiro. L'invio si considera però notificato non al momento del deposito dell'avviso nella bucalettere ma soltanto al momento in cui il destinatario lo ritira all'ufficio postale. Se tuttavia il ritiro non avviene entro il termine di custodia di sette giorni, l'invio è nondimeno considerato come notificato l'ultimo giorno di giacenza (DTF
100 III 7; CDT n. 32 del 21 gennaio 1983 in re G.; CDT n. 358 del
6 ottobre 1986 in re S.M.).
4. Dagli accertamenti effettuati da questa Camera è emerso che la decisione su reclamo è stata notificata per raccomandata il 16 gennaio 1995. Essendo decorso il termine di giacenza di sette giorni previsti dalla normativa postale il 23 gennaio 1995, la raccomandata è stata retrocessa all' Ufficio di tassazione.
Ne viene che il termine di trenta giorni per presentare ricorso ha iniziato a decorrere da questo giorno ed è scaduto mercoledì 22 febbraio 1995. Il ricorso, datato e spedito il 27 febbraio è quindi tardivo.
Vero è che i ricorrenti allegano al ricorso una busta dell' Ufficio di tassazione che reca il timbro postale del 27 gennaio 1995. Come ha però potuto essere accertato da questa Camera, si tratta della busta che conteneva la copia della decisione su reclamo che è stata nuovamente inviata a __________ e __________ __________ per lettera semplice. Questo nuovo invio non fa tuttavia decorrere un nuovo termine. Diversamente si finirebbe per restituire al contribuente negligente, senza che ve ne sia motivo giuridico, il termine di impugnazione.
Né i ricorrenti possono in nessun modo sostenere di essere stati tratti in inganno dalla cortesia usata nei loro confronti dall' Ufficio di tassazione, che ha loro reintimato la decisione su reclamo. La fotocopia della decisione da loro prodotta, ancorché "singolarmente" limitata alla seconda pagina, reca in modo chiaro sia la data di spedizione del 16 gennaio 1995 sia la modalità di intimazione, vale a dire per lettera raccomandata. Anzi, l'atteggiamento processuale dei ricorrenti non appare, tutto ben considerato, privo di una certa ingannevole astuzia.
5. Per quanto precede, non può nemmeno essere presa in considerazione un'eventuale richiesta di restituzione del temine di reclamo, anch'esso decorso infruttuoso, secondo l'impugnata decisione dell' Ufficio di tassazione, non tanto perché la restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B; DTF 106 II 173), quanto piuttosto perché anche il reclamo, rispettivamente il ricorso devono essere presentati entro 30 giorni dal momento in cui è cessato l'impedimento (art. 99 cpv. 4 DIFD).
Ne viene quindi, nel presente caso, che anche un'eventuale richiesta di restituzione del termine di reclamo deve essere considerata tardiva in considerazione della tardività stessa del presente ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 250.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--
c. nelle spese di verifica di fr. --.--
per un totale di fr. 300.--
sono a carico dei ricorrenti.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
Il Presidente Il Segretario