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80.1995.29 • CATI TI 80.1995.29 Generato dall'IA

Taxpayer's Untimely Appeal of Capital Gains Tax Dismissed

Numero d'incarto 80.1995.29
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer's appeal concerning a real estate capital gains tax assessment was dismissed because the initial appeal to the registry office was filed untimely, specifically 28 days after notification when the statutory period for appeal was fifteen days, and the lower tax administration correctly determined that the relevant appeal deadlines in tax matters are not suspended by judicial recess, nor were any statutory grounds for term extension invoked.

Regesto Legislator

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Art. 20 cpv. 1 LIMVI, Art. 8 cpv. 1 RIMVI, Art. 11 RIMVI, Art. 13 LPAmm, Art. 20 cpv. 2 LIMVI, Art. 20 LIMVI; Taxpayer's Untimely Appeal of Capital Gains Tax Dismissed: Come ricordato dall' Amministrazione cantonale delle contribuzioni, il reclamo contro la notifica di tassazione deve essere presentato per iscritto all' Ufficio dei registri nel termine di quindici giorni (art. 20 cpv. 1 LIMVI), deve indicare la tassazione impugnata e contenere sia una concisa esposizione dei fatti e dei motivi, sia le conclusioni (art. 8 cpv. 1 RIMVI).

Parole chiave

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imposta sugli utili immobiliari tassazioni fiscali spese di procedura dichiarazione fiscale tardiva base legale liquidazione aziendale a fini fiscali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 20 cpv. 1 LIMVI
Come ricordato dall' Amministrazione cantonale delle contribuzioni, il reclamo contro la notifica di tassazione deve essere presentato per iscritto all' Ufficio dei registri nel termine di quindici giorni (art. 20 cpv.
Art. 8 cpv. 1 RIMVI
1 LIMVI), deve indicare la tassazione impugnata e contenere sia una concisa esposizione dei fatti e dei motivi, sia le conclusioni (art. 8 cpv. 1 RIMVI).
Art. 11 RIMVI
Cited in the final orders as a legal basis concerning the procedure for costs, relating to procedural provisions governing the appeal at the ACC level.
Art. 13 LPAmm
Art. 20 cpv. 2 LIMVI
Cited in the reasoning when confirming that no grounds for restitutio in integrum were invoked, although the judgment rejects the appeal on procedural grounds (untimely filing).
Art. 20 LIMVI
Cited in the final orders as a legal basis concerning the substance/procedure related to the IMVI tax matter, although the dismissal is based on procedural grounds (untimely filing based on art. 20 para. 1 LIMVI mentioned earlier).
Art. 184 cpv. 3 LT
Cited in order 4, declaring the judgment as final (definitive).
art. 185 LT
Cited in the final orders when determining the legal basis for imposing procedural costs.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20 cpv. 2 LIMVI

Cited in the reasoning when confirming that no grounds for restitutio in integrum were invoked, although the judgment rejects the appeal on procedural grounds (untimely filing).

art. 185 LT

Cited in the final orders when determining the legal basis for imposing procedural costs.

art. 20 LIMVI

Cited in the final orders as a legal basis concerning the substance/procedure related to the IMVI tax matter, although the dismissal is based on procedural grounds (untimely filing based on art. 20 para. 1 LIMVI mentioned earlier).

art. 11 RIMVI

Cited in the final orders as a legal basis concerning the procedure for costs, relating to procedural provisions governing the appeal at the ACC level.

art. 184 cpv. 3 LT

Cited in order 4, declaring the judgment as final (definitive).

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Testo completo

Incarto n. 80.95.00029 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca segretario: · Fiorenzo Gianinazzi segretario di Camera statuendo sul ricorso del 16 febbraio 1995 in materia di: IMVI

presentato da: · __________ __________, __________ __________, ritenuto

in fatto ed in diritto

1. Il 6 maggio 1994 __________ __________

alienava a __________ __________ la particella n. __________ RFD di __________ al prezzo di fr. 351'150.--. Il 29 luglio 1994 l'

Ufficio dei registri emetteva la tassazione in materia di imposta sul maggior valore immobiliare, determinando l'imponibile, dopo deduzione dal prezzo di vendita del valore ufficiale di stima maggiorato del 5%, in fr. 148'623.--.

Assistito dal __________. __________ __________ __________, __________ __________ presentava reclamo all' Ufficio dei registri il 26 agosto 1994. Il reclamo veniva dichiarato tardivo con decisione del 9 settembre 1994, essendo decorso infruttuoso il termine d'impugnazione di quindici giorni.

2. Il 12 settembre 1994 __________ __________ personalmente presentava ricorso all' Amministrazione cantonale delle contribuzioni, dichiarandosi sostanzialmente nell'impossibilità di pagare l'imposta.

Con decisione del 19 gennaio 1995 l'ACC respingeva il ricorso, confermando la decisione con cui l' Ufficio dei registri aveva dichiarato tardivo il reclamo e osservando altresì che la LIMVI non prevede la sospensione del decorso dei termini durante le ferie giudiziarie.

3. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente in questa sede l'accoglimento delle proprie censure, segnatamente il riconoscimento del conteggio relativo all'imponibile allestito dal suo fiduciario __________. __________.

4. 4.1

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni dell’ACC in materia di IMVI, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio dei registri, rispettivamente dell’ACC, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.

Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. Caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità, senza entrare nel merito delle censure.

4.2

Come ricordato dall' Amministrazione cantonale delle contribuzioni, il reclamo contro la notifica di tassazione deve essere presentato per iscritto all' Ufficio dei registri nel termine di quindici giorni (art. 20 cpv. 1 LIMVI), deve indicare la tassazione impugnata e contenere sia una concisa esposizione dei fatti e dei motivi, sia le conclusioni (art. 8 cpv. 1 RIMVI).

Alla procedura di reclamo, così come a quella di ricorso davanti all' Amministrazione cantonale delle contribuzioni non è applicabile quale diritto processuale sussidiario la Legge di procedura per le cause amministrative (art. 11 RIMVI "e contrario"). In sede di reclamo e di ricorso davanti all'ACC i termini non sono sospesi dalle ferie giudiziarie, contrariamente a quanto avviene invece per il ricorso a questa Camera (CDT n. 56/94 del 14 aprile 1994 in re F. W.; art.

13 LPAmm.).

5. 5.1

La tassazione IMVI è stata notificata al ricorrente il 29 luglio 1994. Il reclamo è stato presentato soltanto il 26 agosto successivo, quindi dopo la scadenza del termine quindicinale per presentare l'impugnativa.

Sia la decisione su reclamo dell'UR sia la decisione su ricorso dell'ACC sono dunque conformi ai disposti di legge applicabili e quindi corretta.

5.2

Nel suo ricorso il ricorrente non invoca nessuno dei motivi di restituzione del termine previsti dall'art.

20 cpv. 2 LIMVI (servizio militare, malattia, assenza imprevista dal cantone o altro grave motivo riguardante l'interessato o il proprio rappresentante). Anche sotto questo profilo la decisione impugnata merita quindi conferma.

Per questi motivi,

Visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 100.--

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--

per un totale di fr. 150.--

sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario

Il Presidente Il Segretario