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80.1995.263 • CATI TI 80.1995.263 Generato dall'IA

Co-Owner Fine Over Improper Notice and Culpability Assessment

Numero d'incarto 80.1995.263
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The administrative authority imposed a disciplinary fine on co-owners for failing to timely submit a required questionnaire concerning undivided property, following a formal warning. The appellate tax court overturned the fine because the initial warning and subsequent communications were sent only to one of the co-owners, meaning the second owner never received a direct request for the required information, and further, imposing a single fine on multiple individuals without assessing each person's subjective culpability was improper under general penal law principles applicable to tax infractions.

Regesto Legislator

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Art. 202 LT, Art. 128 LIFD, Art. 198 cpv. 3 LT, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD; Co-Owner Fine Over Improper Notice and Culpability Assessment: The appellate tax court overturned the fine because the initial warning and subsequent communications were sent only to one of the co-owners, meaning the second owner never received a direct request for the required information, and further, imposing a single fine on multiple individuals without assessing each person's subjective culpability was improper under general penal law principles applicable to tax infractions.

Parole chiave

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multa fiscale decisione di tassazione autorità fiscale autorità disciplinare azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari imposta diretta Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited to state that the decision is final regarding Cantonal Tax (IC) matters.

art. 146 LIFD

Cited to define the admissibility of an appeal to the Federal Tribunal regarding Federal Direct Tax (IFD) matters.

art. 144 LIFD

Cited as the basis for costs consideration concerning the Federal Direct Tax.

art. 231 LT 1994

Cited as the basis for costs consideration concerning the Cantonal Tax.

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Testo completo

Incarto n. 80.95.00263 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Andrea Pedroli vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 12 dicembre 1995

in materia di: multa disciplinare

presentato da: · 1. __________ __________, __________ __________, 2. __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che, non avendo i signori __________ __________ e __________ __________, domiciliati a __________, inoltrato tempestivamente il questionario per le indivisioni, cui erano tenuti in quanto comproprietari di un appartamento in PPP nel Comune di domicilio, l' Ufficio di tassazione di __________ -__________ intimava loro, in data 12 ottobre 1995, una diffida raccomandata, con cui gli attribuiva un ultimo termine di dieci giorni;

- che, con decisione del 9 novembre 1995, non avendo ancora ricevuto il formulario richiesto, l'autorità fiscale infliggeva ai contribuenti una multa disciplinare di fr. 50.–;

- che la multa veniva poi confermata con decisione del 29 novembre 1995, successiva ad un reclamo con cui i contribuenti rilevavano che i propri numeri di controllo differivano da quello indicato sul questionario ed argomentavano di non far parte di alcuna comunione ereditaria;

- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ e __________ __________ postulano l'annullamento della multa disciplinare, ribadendo che il numero di controllo che figura sul questionario delle indivisioni (n. __________.__________.__________.__________) non si riferisce a nessuno di essi bensì ad un parente della signora __________, domiciliato in __________;

- che l'art. 202 LT 1994, in materia di imposta cantonale, e l'art. 128 LIFD, in materia di imposta federale diretta, stabiliscono che i soci, i comproprietari e i proprietari in comune devono, a richiesta, fornire alle autorità fiscali informazioni sui loro rapporti di diritto, in particolare sulle quote, sui redditi e sulla sostanza;

- che su tale presupposto l'autorità fiscale ha preteso dai ricorrenti l'inoltro dell'apposito modulo n. 134, cioè del *Questionario per le comunioni ereditarie e altre indivisioni, per le comproprietà*;

- che, secondo gli art. 198 cpv. 3 LT 1994 e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine;

- che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT 1994 e 174 LIFD);

- che, nel caso concreto, si è già rilevato come i ricorrenti abbiano violato l'obbligo di collaborazione cui erano tenuti in qualità di comproprietari o proprietari in comune, omettendo di inoltrare, debitamente compilato, il modulo 134;

- che, tuttavia, il formulario per le indivisioni, così come la diffida e la multa, sono stati inviati al solo signor __________ __________ e non separatamente ai due comproprietari, obbligati a prestare la propria collaborazione all'autorità fiscale;

- che, in simili circostanze, non si giustifica di infliggere una qualsivoglia sanzione a uno dei due ricorrenti, cioè alla signora __________ __________, cui non è mai stata direttamente richiesta la collaborazione prevista dagli articoli 202 LT 1994 e 128 LIFD;

- che, comunque, in virtù dei principi generali del diritto penale, applicabili anche alle contravvenzioni fiscali, in nessun modo avrebbe potuto giustificarsi l'inflizione di un'unica multa a più persone, senza tener conto della rispettiva posizione penale e della responsabilità soggettiva di ciascuno;

- che, pertanto, la multa, inflitta ai ricorrenti, deve essere annullata.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

29 novembre 1995 e la multa disciplinare del 9 novembre 1995 sono annullate.

2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese processuali.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: