Taxpayer v. Tax Authority: Business Income Assessment Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer, engaged in the construction business, appealed the tax authority's assessment of higher net business income for the 1991-92 and 1993-94 tax periods based on a comparison with similar businesses, despite the taxpayer citing a construction industry crisis and dispersed work sites. The court partially granted the appeal following a subsequent agreement between the taxpayer and the tax office, thereby reducing the assessed average annual business income for both tax periods from the authority's figure to 25,000 currency units, and ordered the matter returned to the tax office for recalculation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111 DIFD, Art. 184 cpv. 3 LT, Art. 112 DIFD, art. 185 LT; Taxpayer v. Tax Authority: Business Income Assessment Appeal: The court partially granted the appeal following a subsequent agreement between the taxpayer and the tax office, thereby reducing the assessed average annual business income for both tax periods from the authority's figure to 25,000 currency units, and ordered the matter returned to the tax office for recalculation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive to establish that the judgment is final for IC matters.
Cited in the dispositive to establish the deadline and destination for appeal in IFD matters.
Cited before the dispositive regarding costs/fees applicable to the procedure.
Cited before the dispositive regarding costs/fees applicable to the procedure.
Testo completo
Incarto n. 80.95.00235 · Lugano 25 ottobre 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sui ricorsi del 6 novembre 1995
in materia di: IC/IFD 91/92 e 93/94
presentati da: · __________ e __________ __________ __________, __________ __________, ritenuto
in fatto ed in diritto
1. Nella tassazione IC/IFD 1991-92 e nella successiva tassazione IC/IFD 1993-94 l’ Ufficio di tassazione esponeva a __________ __________, di professione __________ in proprio, un reddito aziendale netto di fr. 30’000.-- di media annua a fronte di un reddito dichiarato di fr. 19’033.--, risp. di fr. 18’552.-- di media annua. La valutazione dell’autorità fiscale era basata sul raffronto con il rendimento normale di altre aziende similari (cfr. notifiche di tassazione IC/IFD 1991-92 e 1993-94, entrambe del 9 maggio 1994 e relative decisioni su reclamo, entrambe del 9 ottobre 1995).
2. Con tempestivi ricorsi del 6 novembre 1995 il ricorrente contesta il reddito aziendale espostogli in via valutativa dall’ Ufficio di tassazione, chiedendo di essere tassato come a dichiarazione, segnatamente su un reddito di fr. 19’033.-- di media annua per il periodo fiscale 1991-92 e di fr. 18’552.-- per il successivo.
Lamenta la crisi che penalizza l’edilizia, facendo altresì presente la disseminazione in luoghi diversi e distanti tra di loro dei diversi cantieri.
3. Impossibilitato a partecipare per ragioni di salute all’udienza da lui richiesta, il contribuente si è nuovamente incontrato per economia di giudizio con l' Ufficio di tassazione, con il quale ha nuovamente discusso l'entità del reddito aziendale conseguito negli anni di computo dal 1989 al 1992. In quella sede si è convenuto di ridurre il reddito aziendale a fr. 25'000.-- di media annua e di tenere altresì in sospeso la tassazione 1995-96, non litigiosa in questa sede, in attesa di conoscere compiutamente le conseguenze sul piano economico del grave incidente di cui il contribuente è rimasto vittima il 19 novembre 1995.
Questa camera, per parte sua, consente alla riduzione del reddito aziendale a fr. 25'000.-- di media annua tanto per la tassazione IC/IFD 1991-92 che per la successiva tassazione IC/IFD 1993-94.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 9 ottobre 1995 in materia di IC/IFD 1991-92 e 1993-94 sono riformate nel senso che il reddito aziendale viene ridotto a fr. 25'000.-- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento vengono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi,
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.
112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: