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80.1995.226 • CATI TI 80.1995.226 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal of Imputed Real Estate Appreciation Tax Assessment Based on Construction Cost Disputes

Numero d'incarto 80.1995.226
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The taxpayer appealed an imputed real estate appreciation tax assessment based on a sale after construction, arguing that actual construction costs exceeded the sale price and that they were unable to produce supporting documentation due to disputes with the architect. The appellate court, after appointing an expert to verify the construction costs at the architect's office, accepted the expert's finding of deductible construction costs of a specified amount, thereby accepting the appeal and remitting the case for recalculation of the taxable gain based on the ascertained costs, though the taxpayer was ordered to pay the court costs due to the necessity of the proceedings arising from their failure to provide documentation earlier.

Regesto Legislator

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Art. 5 cpv. 1 LIMVI, Art. 20 LIMVI, Art. 184 cpv. 3 LT, art. 9 cpv. 1 LIMVI, art. 185 LT, art. 11 RIMVI; Taxpayer Appeal of Imputed Real Estate Appreciation Tax Assessment Based on Construction Cost Disputes: The appellate court, after appointing an expert to verify the construction costs at the architect's office, accepted the expert's finding of deductible construction costs of a specified amount, thereby accepting the appeal and remitting the case for recalculation of the taxable gain based on the ascertained costs, though the taxpayer was ordered to pay the court costs due to the necessity of the proceedings arising from their failure to provide documentation earlier.

Parole chiave

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tassazioni fiscali imposta reale costo di costruzione beni immobili valore locativo deduzione delle spese di manutenzione di immobili Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 5 cpv. 1 LIMVI
Cited in the reasoning as conforming to the law upon which the decision is based, concerning the flat-rate deduction.
Art. 20 LIMVI
Cited in the preamble to the final orders regarding the law governing costs.
Art. 184 cpv. 3 LT
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976).
art. 9 cpv. 1 LIMVI
Cited in the reasoning as conforming to the law upon which the decision is based, concerning construction and improvement costs.
art. 185 LT
Cited in the preamble to the final orders regarding the law governing the costs of the judgment.
art. 11 RIMVI
Cited in the preamble to the final orders regarding the law governing costs.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 5 cpv. 1 LIMVI

Cited in the reasoning as conforming to the law upon which the decision is based, concerning the flat-rate deduction.

art. 9 cpv. 1 LIMVI

Cited in the reasoning as conforming to the law upon which the decision is based, concerning construction and improvement costs.

art. 185 LT

Cited in the preamble to the final orders regarding the law governing the costs of the judgment.

art. 20 LIMVI

Cited in the preamble to the final orders regarding the law governing costs.

art. 11 RIMVI

Cited in the preamble to the final orders regarding the law governing costs.

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Testo completo

Incarto n. 80.95.00226 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 23 ottobre 1995

in materia di: IMVI

presentato da: · __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. Con mutazione iscritta il

17 settembre 1993 __________ __________ e __________ __________ alienavano in ragione di metà ciascuno la PPP n. __________, quota di 171 millesimi della part. n. __________ di __________ sopra __________ al prezzo complessivo di fr. 1'275'000.--. L'Ufficio dei registri notificava la tassazione relativa all'imposta sul maggior valore immobiliare, in cui deduceva dalla metà del prezzo di vendita (fr. 637'500.--) la metà delle spese del precedente acquisto (fr. 510'000.--), stabilendo così l'imponibile, prima che la costruzione fosse portata a termine, in fr. 127'500.-- pari al 20% del valore d’acquisto (cfr. notifica della tassazione del 5 novembre 1993, confermata con decisione su reclamo del 24 marzo 1995).

2. Con tempestivo ricorso dell’

8 aprile 1995 il contribuente chiedeva lo stralcio dell'imponibile, poiché i costi di costruzione sarebbero stati superiori al prezzo di vendita. A causa di dispute tra architetti e proprietari, non sarebbe ancora riuscito a disporre delle pezze giustificative atte a sostanziare i costi di costruzione. Produceva una ricapitolazione della situazione finanziaria, allestito dallo studio __________ __________ __________, che concludeva per un costo del complesso __________ __________ di fr. 4'806'733,45.

Con decisione del 22 settembre 1995 la Divisione cantonale delle contribuzioni respingeva il ricorso del contribuente, argomentando che è dovere del contribuente produrre le pezze giustificative atte a comprovare i costi di costruzione ma che, nel caso in esame, malgrado le ripetute richieste, non è stata presentata la documentazione atta a comprovare le spese: fatture originali con l'indicazione dell’avvenuto pagamento, addebiti bancari e estratti conto riferiti al costo di costruzione.

3. Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente chiede l'accoglimento del proprio ricorso e quindi lo stralcio dell'imponibile. Fa presente di essere nell'impossibilità materiale di produrre la documentazione richiestagli, perché non sarebbe in suo possesso e d'altra parte lo studio d'architettura __________ __________ __________ sarebbe reticente nel consegnargliela a causa del mancato pagamento integrale degli onorari. Il fatto di volergli accollare un utile forfetario del 20%, prosegue, creerà anche dei disagi finanziari agli acquirenti in quanto responsabili solidali del pagamento dell'imposta.

4. Pendente il ricorso questa Camera, dopo aver sentito le parti il 23 novembre 1995 e aver constatato l’impossibilità che i ricorrenti producessero la documentazione relativa ai costi di costruzione, dava incarico al proprio perito di recarsi presso lo Studio d’architettura __________ __________ __________ allo scopo di verificare analiticamente i costi di costruzione.

Nel proprio rapporto del

14 giugno 1996 il perito conclude che i costi di costruzione deducibili secondo la LIMVI ammontando a fr. 6’160’000.-- arrotondati, escludendo quindi quei costi, quali ad esempio i costi di promozione delle vendite, note d’onorario d’avvocatura o per l’ emissione di cartelle ipotecarie, premi assicurativi , ecc., che o rientrano nella deduzione forfetaria del 5% o non possono essere considerati né di costruzione né di miglioria secondo legge e giurisprudenza.

5. Il rappresentante del ricorrente ha comunicato la propria adesione alle conclusioni peritali con scritto del 21 giugno 1996. La Divisione delle contribuzioni, dal canto suo, con lettera del 22 luglio 1996 ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare sulle conclusioni peritali.

Esse appaiono per altro conformi alle legge, segnatamente agli articoli 5 cpv. 1 LIMVI (deduzione forfetaria del 5%) e 9 cpv. 1 LIMVI (spese di costruzione e di miglioria). Ad esse si può quindi fare riferimento.

6. Gli atti del procedimento vanno quindi retrocessi all’autorità di tassazione in materia di imposta sul maggior valore immobiliare perché determini se sussiste ancora un eventuale maggior valore imponibile in considerazione dei costi di costruzione accertati in questa sede (fr. 6’160’000.--) e del valore del precedente acquisto dei due fondi che compongono l’intera proprietà, non contestato (fr. 1’448’300.--).

7. Indipendentemente dall’esito del ricorso, favorevole ai ricorrenti, spese e tassa di giustizia, vanno loro accollate in considerazione del fatto che la presente vertenza si è sostanzialmente resa necessaria a dipendenza dell’impossibilità di produrre già in sede inferiore la documentazione relativa ai costi di costruzioni per questioni che concernono esclusivamente i rapporti tra i ricorrenti e gli architetti loro mandatari.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto a'sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza, gli atti del procedimento sono retrocessi all' Autorità fiscale per l'emissione di un nuovo conteggio conformemente a quanto stabilito nel consid. 6.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 125.–

per un totale di fr. 625.–

sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: