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80.1995.223 • CATI TI 80.1995.223 Generato dall'IA

Tax Assessment Appeal Settled by Agreement on Inter-Cantonal Allocation

Numero d'incarto 80.1995.223
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A taxpayer challenged the tax assessment for the 1989-90 period, contesting the determined business income and the limited deduction of interest expenses, particularly due to the pending resolution of inter-cantonal asset and income allocation from the canton of domicile. Following the taxpayer's eventual submission of the required inter-cantonal allocation documents, the tax office and the taxpayer reached an agreement, leading the court to partially uphold the appeal and reform the decision, setting the average taxable income at CHF 143,000, with the rate-determining income fixed at CHF 853,053, based on the agreement detailed in the hearing minutes of May 14, 1996, while waiving justice fees and costs due to the partially favorable outcome.

Regesto Legislator

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Art. 185 LT, Art. 184 cpv. 3 LT, art. 185 LT 1976, art. 184 cpv. 3 LT 1976; Tax Assessment Appeal Settled by Agreement on Inter-Cantonal Allocation: Following the taxpayer's eventual submission of the required inter-cantonal allocation documents, the tax office and the taxpayer reached an agreement, leading the court to partially uphold the appeal and reform the decision, setting the average taxable income at CHF 143,000, with the rate-determining income fixed at CHF 853,053, based on the agreement detailed in the hearing minutes of May 14, 1996, while waiving justice fees and costs due to the partially favorable outcome.

Parole chiave

Generato dall'IA
tassazione dell'imposta sul reddito riforma fiscale reddito della sostanza ripartizione delle spese convenzione fiscale procedura giudiziaria tributaria Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 185 LT
visto per le spese l'art. 185 LT 1976
Art. 184 cpv. 3 LT
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976).
art. 185 LT 1976
Cited as the basis for considering costs/fees ('visto per le spese').
art. 184 cpv. 3 LT 1976
Cited in the final order to establish that the judgment is definitive.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 185 LT 1976

Cited as the basis for considering costs/fees ('visto per le spese').

art. 184 cpv. 3 LT 1976

Cited in the final order to establish that the judgment is definitive.

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Testo completo

Incarto n. 80.95.00223 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi, segretario

statuendo sul ricorso del 16 ottobre 1995

in materia di: IC 89/90

presentato da: · __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. __________ __________, di professione ingegnere civile, attualmente domiciliato a __________, era stato imposto nel periodo fiscale 1987-88 su un reddito aziendale di fr. 170'000.-- e un reddito della sostanza di fr. 12'000.--, da cui venivano dedotti interessi passivi per fr. 96'468.--, conformemente a quanto concordato in sede di audizione il 29 settembre 1992 tra autorità fiscale e rappresentante del contribuente (cfr. decisione su reclamo IC 1987-88 del 30 novembre 1992).

Nella successiva tassazione IC 1989-90 l' Ufficio di tassazione determinava il reddito aziendale in fr. 214'520.-- e quello della sostanza in fr. 12'000.--, ammettendo deduzioni per interessi passivi limitatamente a fr. 24'939.-- (cfr. notifica della tassazione del 16 agosto 1993 e allegata motivazione).

Il contribuente contestava il reddito imponibile stabilito dall' Ufficio di tassazione, poiché non si sarebbe tenuto conto delle spese aziendali fiscalmente deducibili. Contestava inoltre la riserva tassata degli interessi passivi come pure il riparto degli stessi (si veda al riguardo la motivazione della notifica della tassazione del

16 agosto 1993).

Nel corso di un'audizione, il 27 aprile 1994, l' Ufficio di tassazione rinnovava al rappresentante del contribuente la richiesta di presentazione dei riparti intercantonali d'imposta emessi dal cantone di domicilio comprovanti la ripartizione della sostanza al 1° gennaio 1989 e dei redditi conseguiti negli anni 1987-88 (periodo di computo). Non avendo ottemperato all'invito, l' Ufficio di tassazione rinnovava la richiesta altre due volte, il 1° settembre 1994 e il 9 maggio 1995.

Il 31 maggio 1995 il __________. __________ presentava per conto del contribuente una proposta di tassazione, che concludeva a un imponibile di fr. 120'000.-- di media annua. L'UT, partendo da tale proposta, aggiungeva gli utili della vendita di __________ __________ di fr. 90'000.-- e gli interessi relativi alla costruzione di __________ per fr. 99'041.--, definendo così l'imponibile in fr. 214'520.-- di media annua (cfr. decisione su reclamo del 18 settembre 1995).

2. Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente, sempre assistito dal __________. __________, richiamata la precedente tassazione cresciuta in giudicato, chiede la deduzione di interessi riattivati in ragione di fr. 68'326.--. Contesta comunque nel principio la tassazione IC 1989-90, mancando ancora il riparto del Cantone di domicilio e sussistendo quindi tuttora incertezza sul riparto globale delle perdite accertate a livello svizzero, concludendo nel senso che il reddito venga azzerato.

3. All'udienza del 7 marzo 1996 il ricorrente ha prodotto il riparto intercantonale del Cantone di domicilio del 14 novembre 1995. Ciò ha indotto il giudice a invitare le parti a esaminare in contraddittorio la tassazione IC 1989-90 alle luce delle nuove emergenze.

Il 15 maggio 1996 l' Ufficio di tassazione ha comunicato a questa Camera d'aver definito, d'intesa con il rappresentante del ricorrente, il reddito imponibile in fr. 143'000.-- di media annua, comprensivo di un accantonamento di fr. 400'000.-- per il cantiere "__________" di __________ da sciogliere entro il 31 dicembre 1994, e, meglio, come precisato nel verbale di audizione del 14 maggio 1996. Ai soli fini dell'aliquota il reddito determinante è stato stabilito in fr. 853'053.--, vale a dire l'importo proposto al ricorrente con lettera del 29 marzo 1996, da cui sono stati dedotti accantonamenti e costi IMVI per fr. 237'500.-- di media annua (cfr. riparto intercantonale annesso al citato verbale del 14 maggio 1996; inoltre progetto di riparto annesso allo scritto dell'UT del 29 marzo 1996).

4. Dell'esito solo parzialmente favorevole del ricorso, malgrado la concessione al ricorrente di un accantonamento di fr. 200'000.-- di media annua, si terrà conto nella commisurazione della tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 185 LT 1976

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 18 settembre 1995 è riformata nel senso che il reddito imponibile viene stabilito in fr. 143'000.-- di media annua, stante un reddito determinante per l'aliquota di 853'053.-- e, meglio, come stabilito nel verbale del 14 maggio 1996.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 700.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 780.–

sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: