Taxpayer Appeal on Expense Reimbursement Inclusion and Household Deductions
Sintesi Legislator
Generato dall'IATaxpayers, both employed, appealed their assessment for including CHF 12,000 annually as taxable income, representing expense reimbursements from the husband's employer, which they claimed were necessary for professional training not fully covered by the initial reimbursement; the tax office had denied deductions for undocumented professional expenses and for double household expenses due to proximity of work to home. The Appellate Tax Court partially granted the appeal, accepting a settlement reached at the hearing to limit the taxable income addition related to the expense reimbursement to CHF 6,000 annually on average (reflecting a total CHF 3,000 recovery per year over four years), while rejecting the claim for double household expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111 DIFD, Art. 184 cpv. 3 LT, Art. 112 DIFD, art. 185 LT; Taxpayer Appeal on Expense Reimbursement Inclusion and Household Deductions: The Appellate Tax Court partially granted the appeal, accepting a settlement reached at the hearing to limit the taxable income addition related to the expense reimbursement to CHF 6,000 annually on average (reflecting a total CHF 3,000 recovery per year over four years), while rejecting the claim for double household expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in order no. 4 to state that the decision is final for the IC (Imposta Comunale).
Cited in order no. 4 regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal for the IFD (Imposta Federeale Diretta).
Cited as the basis for considering costs regarding the DIFD (Imposta Federeale Diretta) before issuing the final orders.
Cited as the basis for considering costs regarding the LT (Legge Tributaria) before issuing the final orders.
Testo completo
Incarto n. 80.95.00220 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario: · Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 17 ottobre 1995
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da: · __________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. I coniugi __________ e __________ __________, domiciliati a __________, sono entrambi dipendenti della __________ __________. Con decisione del 10 luglio 1995, l' Ufficio di tassazione di __________ notificava loro la tassazione IC/IFD 1993/94, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 86'551.– in media annua per l'IC e in fr. 96'055.– per l'IFD, e la sostanza imponibile in fr. 23'520.–.
I contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 3 agosto 1995, lamentando l'imposizione dell'importo di fr. 12'000.– in media annua, figurante nel certificato di salario del marito alla voce «rifusione di spese, spese di rappresentanza e simili». Tale rifusione sarebbe stata giustificata, a loro avviso, dalla necessità di partecipare a frequenti giornate informative, corsi di aggiornamento, seminari eccetera, neppure integralmente coperti dalla somma di fr. 12'000.– all'anno pagata dalla ditta da lui diretta.
L'autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 18 settembre 1995, argomentando che le spese di perfezionamento non erano state documentate. L' Ufficio di tassazione negava poi la deduzione delle spese per doppia economia domestica, in considerazione della vicinanza del luogo di lavoro al domicilio del contribuente.
2. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________ contestano nuovamente l'imposizione dell'importo di fr. 12'000.– all'anno, versato a titolo di rifusione di spese, ribadendone la stretta connessione con l'attività svolta nell'azienda. Menzionano quindi le conseguenze finanziarie sopportate dalla famiglia in seguito ad un incidente occorso alla figlia. Postulano infine la deduzione di fr. 1'584.– per spese di doppia economia domestica, osservando che la ditta rifonde solo le spese per pranzi con clienti.
All'udienza del 14 dicembre 1995, le parti hanno concordato, con l'assenso del Presidente della Camera di diritto tributario, di limitare la ripresa sulla rifusione di spese a fr. 3'000.– all'anno. Di conseguenza, riferendosi la ripresa a quattro anni successivi, al salario saranno aggiunti fr. 6'000.– in media annua, anziché fr. 12'000.–.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 18 settembre 1995 è riformata nel senso che il reddito d'altra fonte è ridotto da fr. 12'000.– a fr. 6'000.– in media annua.
2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: