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80.1995.218 • CATI TI 80.1995.218 Generato dall'IA

Taxpayers' Appeal on Property Valuation and Time Bar for Intermediate Assessment

Numero d'incarto 80.1995.218
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Taxpayers, only partially subject to cantonal tax due to property ownership, appealed assessment decisions for an intermediate tax period (1992) and a subsequent ordinary tax period (1993/94), primarily contesting property valuation figures; the court first dismissed the appeal regarding the intermediate tax as time-barred because the taxpayers' absence abroad following a scheduled professional meeting did not constitute an unforeseen impediment excusing the late filing of their administrative appeal. Although the court affirmed the tax authority's right to issue the intermediate assessment based on a change in intercantonal tax relations due to subsequent property acquisition, it found a minor calculation error in the property valuation applied to both assessments and thus partially granted the appeal, correcting the total valuation amount and ordering the tax authority to rectify the earlier, final intermediate assessment based on this calculation error.

Regesto Legislator

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Art. 175 cpv. 1 LT, Art. 206 cpv. 1 LT, Art. 157 cpv. 1 LT, Art. 192 cpv. 1 LT, Art. 157 cpv. 4 LT, Art. 192 cpv. 5 LT; Taxpayers' Appeal on Property Valuation and Time Bar for Intermediate Assessment: Although the court affirmed the tax authority's right to issue the intermediate assessment based on a change in intercantonal tax relations due to subsequent property acquisition, it found a minor calculation error in the property valuation applied to both assessments and thus partially granted the appeal, correcting the total valuation amount and ordering the tax authority to rectify the earlier, final intermediate assessment based on this calculation error.

Parole chiave

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tassazione intermedia diritti del contribuente imposta immobiliare errore di calcolo regime della proprietà autorità fiscale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 235 LT 1994

Cited as the basis for rectifying the intermediate tax decision (IC 1992) due to a calculation error.

art. 231 LT 1994

Cited as the basis for determining the costs associated with the decision.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited in the final order to establish that the present judgment is final.

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Testo completo

Incarto n. 80.95.00218 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Andrea Pedroli vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 12 ottobre 1995

in materia di: IC 1991/92 intermedia - IC 1993/94

presentato da: · __________ e __________

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che, con decisione del 12 giugno 1995, l' Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi __________ e __________ __________, domiciliati a __________ e limitatamente imponibili nel Cantone in quanto proprietari di immobili, una tassazione intermedia con effetto dal 1° aprile al 31 dicembre 1992, giustificata da una modifica dei rapporti intercantonali;

- che una settimana dopo, il

19 giugno 1995, l'autorità fiscale notificava loro pure la tassazione ordinaria IC 1993/94, fondata sugli stessi fattori di reddito e di sostanza;

- che, con reclamo del 14 luglio 1995, i contribuenti interponevano reclamo contro le due decisioni in questione, contestando i valori di stima attribuiti agli immobili di loro proprietà;

- che, con decisione del 18 settembre 1995, l' Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo contro la tassazione intermedia IC 1992, in quanto tardivo, mentre respingeva nel merito quello relativo alla tassazione IC 1993/94, argomentando che la verifica dei valori di stima ufficiale confermava i valori imposti;

- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________ contestano nuovamente i valori di stima attribuiti alle loro proprietà immobiliari di __________, lamentando un’aggiunta ingiustificata di fr. 157'872.–, mentre, per quanto si riferisce alla tardività del reclamo contro la tassazione intermedia, adducono a giustificazione la loro assenza all'estero;

- che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

- che, infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

- che l'art. 175 cpv. 1 LT 1976 (art. 206 cpv. 1 LT 1994) stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 157 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 157 cpv. 1 LT, art. 192 cpv. 1 LT 1994), essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art.

157 cpv. 4 LT 1976, art. 192 cpv. 5 LT 1994);

- che, per quanto attiene alla restituzione dei termini per assenza dal Cantone la giurisprudenza la ammette nei casi in cui la partenza é inopinata e imprevista, in modo da non permettere al contribuente di dare le necessarie disposizioni per incombenti procedurali che possono rendersi necessari prima del ritorno (sentenze CDT __________/1980 in re S; __________/1985 in re H; __________/1986 in re H);

- che, in altri termini, come gli altri impedimenti, anche l'assenza all'estero deve sopraggiungere in modo che non sia possibile prendere i provvedimenti idonei a garantire il rispetto dei termini;

- che, nella fattispecie, i ricorrenti non negano di avere ricevuto la decisione intimata dall'autorità fiscale mediante invio raccomandato, in data 12 giugno 1995, ma adducono di essersi dovuti in seguito recare all'estero per una riunione dei direttori delle organizzazioni economiche europee tenutasi a Taormina (cfr. lettera inviata all' Ufficio di tassazione in data 20 luglio 1995);

- che in simili circostanze non vi è ragione di concedere la restituzione del termine, non trattandosi di partenza imprevista, né si può negare che i contribuenti avrebbero potuto comunque prendere i provvedimenti necessari per il reclamo prima di partire, avendo già ricevuto la decisione;

- che peraltro, se anche fosse data una causa di restituzione del termine di reclamo, si vuole precisare che il ricorso dovrebbe comunque essere respinto nel merito, per le ragioni che seguono;

- che, secondo l'art. 99 lett. *d* LT 1976 il reddito e la sostanza fanno oggetto di tassazione intermedia in caso di modificazione delle basi determinanti per l'imposizione nelle relazioni intercantonali;

- che, infatti, per il soggetto fiscale limitatamente imponibile in ragione della sua appartenenza economica (art. 7 cpv. 1 lett. *b* LT 1976), l'aumento o la diminuzione della sostanza posseduta e del reddito conseguito nel Ticino, è tale da modificare le basi determinanti per l'imposizione nelle relazioni intercantonali;

- che, in caso di tassazione intermedia, gli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono commisurati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento (art.

100 cpv. 3 LT 1976);

- che, nella fattispecie, i ricorrenti sono stati oggetto di una tassazione per inizio assoggettamento al momento in cui hanno acquistato i primi beni immobiliari a __________ (3 febbraio 1992), cioè le particelle __________ e __________;

- che, avendo poi acquistato, in data 1° aprile 1992, le ulteriori particelle __________, __________ e __________, l'autorità di tassazione ha correttamente proceduto a emettere una tassazione intermedia per modifica delle relazioni intercantonali;

- che i valori di stima ufficiale presi in considerazione a tal fine erano già in vigore, secondo informazioni assunte da questa Camera presso la Cancelleria del Comune di __________, nel corso del 1992, al momento dell'acquisto dei suddetti immobili;

- che pertanto, se anche l' Ufficio di tassazione fosse entrato nel merito del gravame, la decisione relativa all'imposta cantonale dovuta per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 1992 avrebbe dovuto essere confermata;

- che l'unico aspetto sul quale le decisioni impugnate devono essere modificate è rappresentato dalla somma dei valori di stima dei singoli immobili, la quale ammonta non a fr. 498'614.– bensì a fr. 498'604.–;

- che tale correzione può essere apportata sia alla tassazione IC 1993/94, non ancora cresciuta in giudicato, sia alla tassazione intermedia IC 1992, già passata in giudicato, ma suscettibile tuttavia di rettificazione in presenza di un errore di calcolo (art.

235 LT 1994);

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 25 settembre 1995, in materia di IC 1993/94, è riformata nel senso che il valore degli immobili di __________ è ridotto a fr. 498'604.–.

§§ Gli atti sono rinviati all'autorità di tassazione, perché proceda a rettificare la decisione del 12 giugno 1995, in materia di IC 1992 intermedia, nello stesso senso.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.–

per un totale di fr. 150.–

sono a carico dei ricorrenti.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: