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80.1995.214 • CATI TI 80.1995.214 Generato dall'IA

Taxpayers' Appeal of Disciplinary Fine for Late Tax Filing Based on Diminished Capacity

Numero d'incarto 80.1995.214
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Taxpayers appealed a disciplinary fine of 1,100 francs imposed for failing to file their 1995/96 tax declaration despite receiving reminders and an extension, leading to the fine being issued after the extended deadline passed, and they sought a reduction arguing the fine should reflect their diminished taxpaying capacity following the sale of their primary residence. The court reasoned that while the failure to file was an admitted procedural violation justifying a fine up to 1,000 francs plus potential federal amounts, the penalty should be calculated based on the taxpayers' current capacity, utilizing a specific administrative tariff for limited taxpayers based on estimated current tax liability and global income, concluding that the fine should be reduced to 600 francs (300 francs based on the tariff for their estimated situation, doubled for a first recurrence) and partially upheld the appeal, waiving court costs.

Regesto Legislator

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Art. 174 LIFD, Art. 257 LT, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Taxpayers' Appeal of Disciplinary Fine for Late Tax Filing Based on Diminished Capacity: The court reasoned that while the failure to file was an admitted procedural violation justifying a fine up to 1,000 francs plus potential federal amounts, the penalty should be calculated based on the taxpayers' current capacity, utilizing a specific administrative tariff for limited taxpayers based on estimated current tax liability and global income, concluding that the fine should be reduced to 600 francs (300 francs based on the tariff for their estimated situation, doubled for a first recurrence) and partially upheld the appeal, waiving court costs.

Parole chiave

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multa al contribuente atto tardivo assoggettamento fiscale limitato responsabilità disciplinare violazioni delle norme procedurali spese di procedura Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 230 cpv. 3 LT 1994

This provision regulates the finality of the judgment regarding Cantonal Tax Law (LT) before the Appeal Court.

art. 146 LIFD

This provision regulates the possibility of appeal to the Federal Tribunal regarding Federal Direct Tax Law (LIFD).

art. 144 LIFD

This provision is cited in relation to the costs (fees and expenses) concerning Federal Direct Tax Law.

art. 231 LT 1994

This provision is cited in relation to the costs (fees and expenses) concerning Cantonal Tax Law.

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Testo completo

Incarto n. 80.95.00214 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Andrea Pedroli vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 9 ottobre 1995

in materia di: multa disciplinare

presentato da: · __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che, non avendo i coniugi __________ e __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 1995/96 nel termine prescritto, l'Ufficio di tassazione (UT) di __________ -__________ inviava loro dapprima un richiamo e quindi, in data 17 maggio 1995, una diffida raccomandata;

- che, contestualmente alla diffida, l'autorità fiscale assegnava loro d'ufficio una proroga del termine di ulteriori dieci giorni;

- che, tuttavia, non essendo ancora pervenuta la dichiarazione, con decisione del 21 giugno 1995, l'UT infliggeva ai contribuenti una multa disciplinare di fr. 1'100.–;

- che, in seguito a reclamo, la multa veniva confermata dall'UT con decisione dell'11 settembre 1995;

- che, con tempestivo ricorso, __________ e __________ __________ postulano una riduzione della multa da fr. 1'100.– a fr. 100.–, per tenere conto in particolar modo della circostanza che essi hanno alienato la loro casa di __________;

- che, per la violazione di norme d'ordine, quali la mancata presentazione della dichiarazione d'imposta, il contribuente é punito, sia dal diritto cantonale sia dal diritto federale, con una multa di 1'000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 10'000 franchi al massimo (cfr. art. 174 LIFD e art. 257 LT 1994);

- che, nella fattispecie, i ricorrenti non contestano la violazione dell'obbligo procedurale, ma si limitano a chiedere una riduzione dell'importo della sanzione;

- che, di conseguenza, la dichiarazione fiscale si deve ritenere inoltrata solo successivamente all'intimazione della multa, la quale è pertanto pienamente legittima;

- che, nella determinazione della multa disciplinare, le autorità fiscali cantonali fissano un ammontare unico comprensivo sia della multa cantonale che di quella federale (cfr. Circolare n. 12 del 1° dicembre 1994 della Divisione delle contribuzioni, in particolare tariffario allegato), commisurato alla capacità contributiva;

- che, per i contribuenti limitatamente imponibili e per quelli illimitatamente imponibili con elementi di reddito e di sostanza sottostanti ad altre sovranità fiscali, la multa deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto, da una parte, dell'imposta cantonale effettivamente dovuta nel Cantone per il precedente periodo, e dall'altra della totalità dei redditi e della sostanza ovunque posti;

- che, nella fattispecie, la sanzione dovrebbe dunque essere commisurata, da un lato, all'imposta cantonale dovuta dai ricorrenti per il periodo 1993/94, e, dall'altro, al reddito globale dello stesso periodo, secondo il tariffario menzionato;

- che, tuttavia, l'ultima tassazione cresciuta in giudicato, cui ci si potrebbe richiamare, risale al periodo fiscale 1989/90, e si riferisce ad una situazione personale ben diversa da quella attuale dei ricorrenti, per il fatto che il prof. __________ __________ non era ancora coniugato ed era stato imposto per un reddito straordinario, cioè per l'utile da commercio professionale di immobili, conseguito alienando la casa che possedeva ad __________;

- che ne consegue che, se si vuole che la sanzione rifletta la capacità contributiva del ricorrente, è opportuno fondarsi sulla sua posizione economica successiva, tenendo dunque presente che, dopo la vendita della casa di __________, egli è ormai imponibile nel Cantone solo per il valore della casa di __________ e per il relativo reddito;

- che l'imposta sul reddito del periodo 1993/94 ammonterà pertanto verosimilmente a circa fr. 2570.– (imponibile fr. 22'100.– dedotto il 25%, con aliquota commisurata ad un reddito globale di fr. 550'000.–, pari cioè al 15,522%) e quella sulla sostanza a fr. 1'075.– (imponibile fr. 340'000.–, con aliquota massima del 3,162‰);

- che, per contribuenti limitatamente imponibili, debitori di un'imposta cantonale superiore a fr. 3'000.–, ma con reddito globale superiore a fr. 300'000.–, il già citato tariffario della Divisione delle contribuzioni commisura la multa in fr. 300.–;

- che, per la prima recidiva, è previsto il raddoppio della multa, che nella fattispecie si eleva pertanto a fr. 600.–;

- che il ricorso è dunque parzialmente accolto, sicché si rinuncia a porre a carico dei ricorrenti la tassa di giustizia e le spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo dell'11 settembre 1995 è riformata nel senso che la multa è ridotta da fr. 1'100.– a fr. 600.–.

2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.

Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: