Legislator Giurisprudenza & Legislazione
80.1995.206 • CATI TI 80.1995.206 Generato dall'IA

Seller Appeal on Taxable Capital Gain Due to Unaccounted Construction Costs

Numero d'incarto 80.1995.206
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal was filed by a seller contesting the taxable capital gain determined on the sale of a property share, arguing the transaction resulted in substantial losses due to significant construction interest and improvement costs not fully accounted for in prior tax assessments. The court partially upheld the appeal after the parties agreed to admit an additional CHF 468,000 in construction expenses, including interest and improvements, which were to be apportioned across individual sales, thereby ordering the tax authority to recalculate the liability based on this newly accepted expenditure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 65 cpv. 1 LT, Art. 20 LIMVI, Art. 184 cpv. 3 LT, art. 11 RIMVI, art. 185 LT; Seller Appeal on Taxable Capital Gain Due to Unaccounted Construction Costs: The court partially upheld the appeal after the parties agreed to admit an additional CHF 468,000 in construction expenses, including interest and improvements, which were to be apportioned across individual sales, thereby ordering the tax authority to recalculate the liability based on this newly accepted expenditure.

Parole chiave

Generato dall'IA
imposta sugli utili immobiliari costo del capitale tassazioni fiscali costo di costruzione sostanza immobiliare accollo delle spese Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 65 cpv. 1 LT
Art. 20 LIMVI
Cited in the preliminary section as a basis for costs/fees related to the appeal regarding the Real Estate Appreciation Tax.
Art. 184 cpv. 3 LT
Cited in order 4 to declare the judgment final.
art. 11 RIMVI
Cited in the preliminary section as a basis for costs/fees related to the appeal regarding the Real Estate Appreciation Tax.
art. 185 LT
Cited in the preliminary section as a basis for costs/fees related to the appeal regarding the Real Estate Appreciation Tax.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 20 LIMVI

Cited in the preliminary section as a basis for costs/fees related to the appeal regarding the Real Estate Appreciation Tax.

art. 11 RIMVI

Cited in the preliminary section as a basis for costs/fees related to the appeal regarding the Real Estate Appreciation Tax.

art. 185 LT

Cited in the preliminary section as a basis for costs/fees related to the appeal regarding the Real Estate Appreciation Tax.

art. 184 cpv. 3 LT

Cited in order 4 to declare the judgment final.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 80.95.00206 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi Il segretario

statuendo sul ricorso del 29 settembre 1995

in materia di: IMVI

presentato da: · __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________. __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. Il 15 febbraio 1993 la __________ __________ alienava la quota di PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________ a signori __________ e __________ -__________ __________ al prezzo di fr. 50'000.--.

L' Ufficio dei registri, autorità di tassazione in materia d'imposta sul maggior valore immobiliare, valutava il maggior valore imponibile in fr. 10'000.-- (cfr. notifica della tassazione del 1° aprile 1993). A seguito del reclamo presentato dall'alienante, l'imponibile veniva poi determinato analiticamente e stabilito, con decisione su reclamo del 7 aprile 1995, in fr. 17'436.--.

Decidendo il ricorso presentato dall'alienante contro la suddetta decisione su reclamo, la Divisione cantonale delle contribuzioni, con risoluzione del 31 agosto 1995, confermava l'imponibile determinato in sede di reclamo, ma riduceva l'aliquota sopprimendo la maggiorazione di dodici punti, poiché le fondazioni non rientrano nella categoria delle persone giuridiche secondo l'art. 65 cpv. 1 LT 1976.

2. Con il presente tempestivo ricorso la __________ __________ chiede l'annullamento della suddetta decisione, argomentando sostanzialmente che dall'operazione immobiliare di Locarno sono scaturite soltanto ingenti perdite e facendo valere interessi di costruzione supplementari, come pure ulteriori spese di costruzione e di miglioria. Dei motivi ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.

La Divisione cantonale delle contribuzioni ha preso posizione sulle richieste di deduzione avanzate dalla ricorrente, senza tuttavia formulare proposte precise.

3. All'udienza del 26 aprile 1996, dopo esame delle nuove spese fatte valere, le parti, su proposta del giudice, hanno convenuto "*di ammettere ulteriori spese di costruzione per fr. 468'000.–, di cui fr. 350'000.– per interessi di costruzione calcolati in base alla ricapitolazione prodotta dalla ricorrente fino alla data dell'abitabilità dell'immobile, fr. 100'000.– per ulteriori spese di miglioria comprendenti quelle fatte valere in sede di ricorso e considerate nelle osservazioni 6 marzo 1996 della Divisione cantonale delle contribuzioni e fr. 18'000.– per contributi di canalizzazione, il cui pagamento è stato richiesto dal Comune di __________ soltanto nel 1996"*.

È inoltra stato convenuto che le suddette spese "*verranno ripartite per millesimi e considerate nelle singole vendite*".

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto 'a sensi del considerando 3.

§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'autorità fiscale per l'emissione del nuovo conteggio.

2. Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: