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80.1995.201 • CATI TI 80.1995.201 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal on Imputed Rental Value and Sewage Fee Deductibility

Numero d'incarto 80.1995.201
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The taxpayer, owner of two properties, appealed an income and wealth tax assessment for 1991/92, primarily contesting the imputed rental value of the primary residence and seeking to deduct actual administration and maintenance expenses for another property, specifically including sewage connection fees and work costs. The appellate tax court considered that while expenditures increasing an asset's value (like new sewer installations) are non-deductible investments, recurring fees such as connection and usage fees for sewage systems are generally deductible under maintenance/management expenses unless passed on to tenants. Since the initial tax authority only partially admitted the claim without verifying the breakdown of costs borne by the owner versus tenants for these recurring charges, the court annulled the decision and remanded the case to the tax office to verify the specific conditions for deductibility of these recurring tributes.

Regesto Legislator

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Art. 30 cpv. 1 LT, Art. 23 DIFD, Art. 111 DIFD, Art. 184 cpv. 3 LT, Art. 112 DIFD, art. 185 LT; Taxpayer Appeal on Imputed Rental Value and Sewage Fee Deductibility: The appellate tax court considered that while expenditures increasing an asset's value (like new sewer installations) are non-deductible investments, recurring fees such as connection and usage fees for sewage systems are generally deductible under maintenance/management expenses unless passed on to tenants. Since the initial tax authority only partially admitted the claim without verifying the breakdown of costs borne by the owner versus tenants for these recurring charges, the court annulled the decision and remanded the case to the tax office to verify the specific conditions for deductibility of these recurring tributes.

Parole chiave

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valore locativo tasse di allacciamento fognario tassazioni fiscali deducibilità delle spese imposta immobiliare conduttore Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 30 cpv. 1 LT
- che la legge tributaria consente la deduzione dai proventi della sostanza privata delle spese effettive di manutenzione, di gestione e di amministrazione, ivi compresi i contributi ricorrenti, ad esclusione di quelli versati una tantum (art. 30 cpv. 1 LT).
Art. 23 DIFD
- che non sono invece deducibili i costi che influenzano il valore commerciale, il prezzo di un immobile e ne costituiscono un incremento (art. 23 DIFD) e una miglioria (art.
Art. 111 DIFD
Cited in the section 'visti per le spese' (considered for costs) concerning DIFD provisions.
Art. 184 cpv. 3 LT
Cited in the dispositive to specify that the judgment is final regarding Income Tax (IC).
Art. 112 DIFD
Cited in the dispositive to specify the procedure for appeal to the Federal Tribunal regarding Direct Federal Tax (IFD).
art. 185 LT
Cited in the section 'visti per le spese' (considered for costs) concerning LT provisions.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 184 cpv. 3 LT

Cited in the dispositive to specify that the judgment is final regarding Income Tax (IC).

art. 112 DIFD

Cited in the dispositive to specify the procedure for appeal to the Federal Tribunal regarding Direct Federal Tax (IFD).

art. 111 DIFD

Cited in the section 'visti per le spese' (considered for costs) concerning DIFD provisions.

art. 185 LT

Cited in the section 'visti per le spese' (considered for costs) concerning LT provisions.

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Testo completo

Incarto n. 80.95.00201 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Andrea Pedroli vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 27 settembre 1995

in materia di: IC/IFD 91/92

presentato da: · __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che __________ __________, esercente alle dipendenze della __________ __________ __________, è proprietario di un immobile a __________ e di uno a __________;

- che, con decisione del 27 settembre 1993, l' Ufficio di tassazione di __________ -__________ gli notificava la tassazione IC/IFD 1991/92, nella quale commisurava il reddito della sostanza in fr. 107'058.- e le relative deduzioni in fr. 56'156.-;

- che il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo, nel quale, in primo luogo, contestava il valore locativo attribuito all'abitazione primaria di __________, e, in secondo luogo, chiedeva di poter dedurre le spese effettive sostenute per l'amministrazione e la manutenzione dello stabile di __________, comprensive in particolare delle tasse per l'uso e l'allacciamento alla fognatura e dei costi per opere commissionate alla ditta __________ e __________ __________;

- che l'autorità di tassazione ammetteva solo parzialmente il gravame, concedendo un'ulteriore detrazione di fr. 5'650.- in media annua;

- che con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone la richiesta di dedurre le spese sopportate per l'allacciamento alla canalizzazione;

- che la legge tributaria consente la deduzione dai proventi della sostanza privata delle spese effettive di manutenzione, di gestione e di amministrazione, ivi compresi i contributi ricorrenti, ad esclusione di quelli versati una tantum (art. 30 cpv. 1 LT).

- che analogamente la legge federale ammette la deduzione dal reddito lordo delle spese di manutenzione di fondi e fabbricati durante il periodo di computo (art. 22 cpv. 1 lett. *e* DIFD).

- che sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. CDT n. __________ del __________ 1986 in re R.T.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; CDT n. __________ del __________ __________ 1983 in re A.D.R.; CDT n. __________ del __________ 1993 in re G.K.).

- che non sono invece deducibili i costi che influenzano il valore commerciale, il prezzo di un immobile e ne costituiscono un incremento (art. 23 DIFD) e una miglioria (art.

32 lett. *e* LT), per il fatto che tali spese sono considerate degli investimenti: fra esse rientrano ad esempio i costi di allacciamento a una canalizzazione (cfr. ASA 41 p. 179 ss.), i contributi pagati a un consorzio di bonifiche fondiarie (cfr. RTT 1973 p. 79 ss.) o ancora i contributi dovuti dal proprietario di un immobile per l'esecuzione di impianti di depurazione (cfr. CDT n. __________ del __________ 1986 in re R.T.);

- che lo stesso Tribunale federale ha avuto modo di precisare che le spese di costruzione di una nuova canalizzazione costituiscono spese di manutenzione deducibili solo se servono alla sostituzione dell'impianto precedente. (STF del 22 dicembre 1978 in *Sammlung BGE* n. 563bis = *ASA* 48 p. 482);

- che diverso è invece il discorso che deve farsi in relazione alla tassa di allacciamento ed alla tassa d'uso di un impianto di depurazione delle acque, le quali rientrano nella categoria dei "contributi ricorrenti" menzionati dall'art. 30 cpv. 1 LT (cfr. Circolare n. __________/__________ dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni, dell'8 settembre 1992, cifra 5; inoltre AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 374);

- che il problema che si pone in relazione a tali tasse è piuttosto quello del loro eventuale accollo agli inquilini, nel qual caso esse non dovrebbero più figurare tra le spese chieste in deduzione dal proprietario (__________);

- che pertanto la prassi dell'autorità fiscale, in simili casi, è di chiedere al contribuente la presentazione del conteggio dettagliato allestito con gli inquilini, per verificare quali costi siano stati recuperati e quali siano rimasti a carico del proprietario (Circolare cit., allegato n. 2);

- che, nella fattispecie, l'autorità di tassazione si è limitata a negare la deduzione fatta valere dal ricorrente, asserendo che le spese di manutenzione *«non possono essere ammesse così come richieste dal reclamante, vengono comunque rettificate in fr. 5'650.- di media annua»*;

- che appare allora opportuno rinviare gli atti all' Ufficio di tassazione, perché provveda a verificare l'esistenza dei presupposti per la deducibilità dei suddetti tributi.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

28 agosto 1995 è annullata e gli atti sono rinviati all'autorità fiscale, perché proceda come indicato nella motivazione della presente decisione.

2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: