Tax Authority Notification Error Leads to Annulment of Disciplinary Fine
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer appealed a disciplinary fine, arguing that the tax authority had improperly served the preceding notice and formal demand upon their former contractual representative instead of the newly appointed attorney, despite the change in representation being communicated as of a specific date. The court sided with the taxpayer, reasoning that when an authority is aware of a duly appointed representative, all official acts must be served upon that representative; consequently, since the tax authority admitted that the notification error resulted from an internal oversight, the resulting fine and related decision were annulled, and the taxpayer was awarded costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 154 LT, Art. 100 DIFD, Art. 190 LT, Art. 117 LIFD, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT; Tax Authority Notification Error Leads to Annulment of Disciplinary Fine: The court sided with the taxpayer, reasoning that when an authority is aware of a duly appointed representative, all official acts must be served upon that representative; consequently, since the tax authority admitted that the notification error resulted from an internal oversight, the resulting fine and related decision were annulled, and the taxpayer was awarded costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble before the dispositive regarding the assessment of costs.
Cited in the preamble before the dispositive regarding the assessment of costs.
Testo completo
Incarto n. 80.95.00193 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario: · Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 18 settembre 1995
in materia di: multa disciplinare
presentato da: · __________ __________, __________ -__________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che, con ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula l'annullamento della multa inflittagli dall' Ufficio di tassazione di __________ -__________, lamentando che sia il richiamo sia la diffida siano stati intimati al suo precedente rappresentante contrattuale, sebbene egli avesse conferito procura al nuovo rappresentante, l'avv. __________ __________, fin dal 16 gennaio 1995;
- che, nel suo preavviso del
27 settembre 1995, l'autorità di tassazione propone di annullare la multa, ammettendo che per un disguido non era stata registrata la comunicazione della sostituzione del rappresentante, ragione per cui il richiamo, la diffida e anche la multa disciplinare erano poi state notificate al signor __________ __________, precedente rappresentante;
- che, quando il contribuente è assistito da un rappresentante (cfr. art. 154 LT 1976 e art. 100 DIFD; ora art. 190 LT 1994 e art. 117 LIFD) e il potere di rappresentanza è provato e noto all'autorità fiscale, gli atti devono essere intimati al o anche al rappresentante (cfr. CDT n. __________ del __________ 1987 in re R.F. SA), cui l'autorità fiscale è pertanto tenuta a rivolgersi direttamente, fintanto che la revoca del mandato non le venga comunicata (cfr. Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 431);
- che, se l'autorità fiscale non procede in tal modo, nessun pregiudizio risultante dalla notificazione irregolare può essere posto a carico del contribuente (cfr. DTF
113 Ib 296);
- che il ricorso deve pertanto essere accolto, ritenuto che l'intimazione del richiamo e della diffida al signor __________ anziché all'avv. __________ __________ è avvenuta, per espressa ammissione dell' Ufficio di tassazione, in seguito ad un disguido imputabile alla stessa autorità fiscale;
- che, alla luce dell'esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali, mentre al ricorrente deve essere attribuita un'indennità di fr. 250.- a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del16 agosto 1995 e la multa disciplinare del 21 giugno 1995 sono annullate.
2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
Al ricorrente è assegnata una indennità di fr. 250.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: