Economist's Independent Contractor Status and Work Expense Deductions Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn economist performing consulting work for public entities in the 1991/92 period declared income and claimed substantial deductions for work-related expenses, arguing his status was closer to that of an independent contractor; the tax office initially assessed his income as an employee, allowing only limited statutory deductions, and rejected his administrative appeal seeking to deduct all incurred costs including travel and office supplies. The appellate tax court partially accepted the appeal, ultimately reforming the taxable income based on an agreement reached between the parties during the hearing, resulting in a reduction of the income tax and direct tax assessments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111 DIFD, Art. 184 cpv. 3 LT, Art. 112 DIFD, art. 185 LT; Economist's Independent Contractor Status and Work Expense Deductions Dispute: The appellate tax court partially accepted the appeal, ultimately reforming the taxable income based on an agreement reached between the parties during the hearing, resulting in a reduction of the income tax and direct tax assessments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive to establish the finality of the judgment regarding IC tax.
Cited in the dispositive to establish the possibility of an appeal to the Federal Tribunal regarding IFD tax.
Cited as the basis for considering costs before issuing the judgment.
Cited as the basis for considering costs before issuing the judgment.
Testo completo
Incarto n. 80.95.00179 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario: · Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 28 agosto 1995
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da: · __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. __________ __________ __________, domiciliato a __________, è economista. Nel periodo di computo 1991/92 ha svolto diverse attività di consulenza, su mandato del Dipartimento delle opere sociali (studio sulle nuove forme familiari in Ticino, studio sul rapporto medico-paziente) e del Comune di __________, per il quale ha svolto pure la funzione di animatore del Centro giovanile.
Nella dichiarazione fiscale 1993/94 esponeva pertanto redditi per complessivi fr. 47'345.-, comprensivi anche di alcune indennità dell'assicurazione disoccupazione; chiedeva peraltro la deduzione di complessivi fr. 21'167.- a titolo di spese per il conseguimento del reddito, spiegando che i mandati conferitigli lo avevano obbligato a sostenere spese elevate per telefono, trasferte in automobile, affitto di un locale eccetera.
Notificandogli la tassazione IC/IFD 1993/94, con decisione del 13 marzo 1995, l' Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il reddito del lavoro del contribuente in fr. 40'000.- in media annua, da cui deduceva quindi fr. 4'000.- a titolo di deduzione da attività dipendente nonché fr. 2'400.- per spese di doppia economia domestica.
2. Il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo all'autorità fiscale, sottolineando che la sua posizione professionale era più vicina a quella di un lavoratore indipendente che non a quella di un dipendente, in considerazione delle rilevanti spese necessarie al conseguimento del reddito; chiedeva pertanto la deduzione di tutte le spese sostenute.
L' Ufficio di tassazione respingeva il gravame con decisione del 14 agosto 1995 ribadendo i limiti cui sottostà la deduzione delle spese professionali per i lavoratori dipendenti e facendo notare al reclamante come questi avesse già beneficiato della soluzione a lui più favorevole.
3. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ __________ postula nuovamente la deduzione delle spese di trasporto, avendo egli dovuto recarsi giornalmente, per sei mesi, da __________ a __________, e, per un anno da __________ a __________; la spesa complessiva ammonta a fr. 12'000.-, cui devono ancora aggiungersi 1'550.-- franchi di spese per computer e cancelleria.
All'udienza del 16 novembre 1995, le parti hanno concordato, con l'assenso del Presidente della Camera di diritto tributario, di stabilire il reddito imponibile netto annuo in fr. 28'674.– per l'IC e in fr. 28'493.– per l'IFD.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 14 agosto 1995 è riformata nel senso che il reddito imponibile è ridotto a fr. 28'674.– per l'IC e in fr. 28'493.– per l'IFD.
2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: