Legislator Giurisprudenza & Legislazione
80.1995.177 • CATI TI 80.1995.177 Generato dall'IA

Foreign Resident Withholding Tax Rate Appeal

Numero d'incarto 80.1995.177
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An employee, subject to withholding tax as a foreign resident, appealed the tax authority's decision to apply the "married with double income" withholding rate after his spouse, a Colombian national residing in the canton, began working as a self-employed designer, arguing that her income was not yet immediate; the court rejected the appeal, reasoning that for the schematic purposes of withholding tax, the mere commencement of the spouse's self-employment activity is sufficient to warrant the double income rate, while any subsequent adjustments based on actual income from the new independent activity would be addressed during the periodic tax assessment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 233 lett. a-b LT, Art. 235 cpv. 1 LT, Art. 233 LT, Art. 185 cpv. 5 LT-1976, Art. 184 cpv. 3 LT-1976, Art. 230 cpv. 3 LT-1994; Foreign Resident Withholding Tax Rate Appeal: b. i lavoratori che, pur non avendo domicilio o dimora fiscale in Svizzera, risiedono nel Cantone per corti periodi, durante la settimana o come frontalieri.

Parole chiave

Generato dall'IA
imposta alla fonte reddito di un'attività lucrativa indipendente imposta sui salari residente straniero coniuge occupato tassazioni fiscali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 233 lett. a-b LT
Secondo l’art. 233 lett. a-b LT sono soggetti a ritenuta di imposta alla fonte sul reddito d'attività lucrativa dipendente esercitata nel cantone:
Art. 235 cpv. 1 LT
L'imposta è prelevata sull'ammontare lordo della prestazione (art. 235 cpv. 1 LT).
Art. 233 LT
Secondo l’art. 233 lett.
Art. 185 cpv. 5 LT-1976
Art. 184 cpv. 3 LT-1976
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT-1976 e art.
Art. 230 cpv. 3 LT-1994
3 LT-1976 e art. 230 cpv. 3 LT-1994.
art. 185 cpv. 5 LT-1976 e 231 cpv. 1 e 5 LT-1994
These articles were cited in the context of imposing court costs due to the rejection of the appeal.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 185 cpv. 5 LT-1976 e 231 cpv. 1 e 5 LT-1994

These articles were cited in the context of imposing court costs due to the rejection of the appeal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 80.95.00177 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi Il segretario

statuendo sul ricorso del 25 agosto 1995

in materia di: imposte alla fonte

presentato da: · __________ __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. __________ __________ __________, cittadino straniero, lavora alle dipendenze della __________ __________ di __________ e in quanto tale è assoggettato alla trattenuta alla fonte. Sua moglie, __________ __________ __________ -__________, di nazionalità colombiana, nata in Svizzera, ha iniziato a lavorare in proprio, quale disegnatrice, l’ 8 settembre 1994, dopo il matrimonio.

L’Ufficio cantonale delle imposte alla fonte in Bellinzona ha pertanto stabilito che l’aliquota applicabile per la trattenuta alla fonte è quella della categoria dei coniugati con doppio reddito (cfr. decisione su reclamo del 4 agosto 1995).

2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ __________ chiede la riforma della suddetta decisione nel senso che gli venga riconosciuta, come precedentemente, l’aliquota per dimoranti con un solo reddito, vale a dire l’aliquota del 10,9% invece di quella del 14,8%. Argomenta l’attività svolta dalla moglie quale libera professionista non fornisce una fonte di reddito immediata.

L’ Autorità fiscale propone invece di respingere il ricorso.

3. Secondo l’art. 233 lett. a-b LT sono soggetti a ritenuta di imposta alla fonte sul reddito d'attività lucrativa dipendente esercitata nel cantone:

a. i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio, hanno il domicilio o la dimora fiscale nel Cantone;

b. i lavoratori che, pur non avendo domicilio o dimora fiscale in Svizzera, risiedono nel Cantone per corti periodi, durante la settimana o come frontalieri.

L'imposta è prelevata sull'ammontare lordo della prestazione (art. 235 cpv. 1 LT).

L’aliquota applicabile ai soggetti di imposta di cui alle lett. a) e b) dell'art. 233 LT è, in linea di principio, progressiva e tiene conto sia della capacità contributiva conformemente al principio dell'aliquota globale, vale a dire dell'aliquota corrispondente all'intero reddito (reddito unico o doppio) sia della situazione familiare del contribuente (stato civile, numero dei figli), come emerge dalle apposite tabelle per le aliquote allestite dall’Autorità fiscale, che tengono conto delle aliquote applicabile ai contribuenti assoggettati in via ordinaria. L'imposta alla fonte poggia infatti su di un sistema basato su molteplici generalizzazioni e semplificazioni, che non dà luogo, di regola, nel caso di salari medio-bassi, a differenze intollerabili rispetto all'imposizione ordinaria (Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, Kommentar zum ZH-StG, Ergänzungsband, 2.a ed., p. 26).

4. Il ricorrente, per quanto si può evincere dalla succintissima motivazione del suo ricorso, non contesta in quanto tale la tabella delle aliquote applicabile ai dimoranti con doppi redditi; chiede unicamente che non la si applichi nel suo caso, poiché l’attività che sua moglie, libera professionista, ha iniziato a svolgere, non fornisce un reddito immediato.

L’argomento non è di pregio nel contesto del presente gravame. Che la moglie del ricorrente, libera professionista, non consegua immediatamente un reddito, è questione di cui si terrà conto nel determinare il reddito imponibile con la tassazione intermedia per inizio dell'attività indipendente, che le verrà allestita. In quel contesto occorrerà infatti tener conto di un periodo di attività sufficientemente significativo, per poi riportarlo a dodici mesi, come vogliono gli articoli 100 cpv. 3 e 96 cpv. 1 LT-1976 e gli articoli 96 cpv. 1 e 41 cpv. 4 DIFD. In altre parole il reddito che le verrà imposto, sarà un reddito medio e varrà tanto per il periodo di tassazione iniziale quanto per il successivo periodo ordinario. Ai fini dell'imposizione alla fonte del ricorrente, data anche la schematicità della stessa, basta prendere atto che la consorte ha iniziato a lavorare quale indipendente. Sotto questo profilo, quindi, la decisione impugnata non appare minimamente censurabile.

Per questi motivi,

visto per le spese gli articoli 185 cpv. 5 LT-1976 e 231 cpv. 1 e 5 LT-1994

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 100.--

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--

per un totale di fr. 150.--

sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT-1976 e art. 230 cpv. 3 LT-1994.

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: