Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Untranslated Document
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer filed an appeal regarding a disciplinary fine in German, which is impermissible in proceedings before the Italian-speaking authorities where adherence to the Italian language is a mandatory formal requirement. The court, citing established precedent, granted the appellant a fifteen-day grace period to submit an Italian translation of the appeal, warning of inadmissibility upon failure to comply, and upon the appellant's failure to provide the translation within the set deadline, the court declared the appeal inadmissible and assessed costs against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 227 cpv. 3 LT-1994, Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT; Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Untranslated Document: The court, citing established precedent, granted the appellant a fifteen-day grace period to submit an Italian translation of the appeal, warning of inadmissibility upon failure to comply, and upon the appellant's failure to provide the translation within the set deadline, the court declared the appeal inadmissible and assessed costs against the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was the basis for setting the deadline for the appellant to submit the Italian translation of the appeal, which upon failure led to inadmissibility.
Cited in relation to the decision on costs.
Cited in the dispositive to confirm that the decision is final.
Testo completo
Incarto n. 80.95.00166 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 15 agosto 1995
in materia di: multa disciplinare
presentato da: · __________ __________, __________ __________ (__________),
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che il contribuente ha presentato il 15 agosto 1995 un ricorso in materia di multa disciplinare redatto in lingua tedesca;
- che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del diritto, per cui si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i requisiti formali (DTF 102 Ia 35; DTF 83 III 58; Rep. 1975 pag. 302);
- che, in tal caso, al ricorrente, in applicazione dell’art. 227 cpv. 3 LT-1994, viene fissato -sotto comminatoria di irricevibilità del ricorsoun termine di grazia per presentare la traduzione del ricorso in lingua italiana;
- che al ricorrente è stato assegnato per lettera raccomandata il 18 agosto 1995 un termine di 15 giorni per presentare la traduzione in italiano del ricorso, rendendolo nel contempo attento sulle conseguenze del mancato ossequio di tale richiesta;
- che il ricorrente, nel termine assegnatogli, non ha presentato la traduzione;
visto per le spese l’art. 231 LT;
decreta
1. Il ricorso è irricevibile
2. Le spese con tassa di giustizia in complessivi fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. La presente decisione è definitiva (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: