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80.1995.166 • CATI TI 80.1995.166 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Untranslated Document

Numero d'incarto 80.1995.166
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A taxpayer filed an appeal regarding a disciplinary fine in German, which is impermissible in proceedings before the Italian-speaking authorities where adherence to the Italian language is a mandatory formal requirement. The court, citing established precedent, granted the appellant a fifteen-day grace period to submit an Italian translation of the appeal, warning of inadmissibility upon failure to comply, and upon the appellant's failure to provide the translation within the set deadline, the court declared the appeal inadmissible and assessed costs against the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 227 cpv. 3 LT-1994, Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT; Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Untranslated Document: The court, citing established precedent, granted the appellant a fifteen-day grace period to submit an Italian translation of the appeal, warning of inadmissibility upon failure to comply, and upon the appellant's failure to provide the translation within the set deadline, the court declared the appeal inadmissible and assessed costs against the appellant.

Parole chiave

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multa al contribuente lingua della procedura dichiarazione fiscale tardiva procedura disciplinare decisione di tassazione assistenza amministrativa fiscale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 227 cpv. 3 LT-1994
This article was the basis for setting the deadline for the appellant to submit the Italian translation of the appeal, which upon failure led to inadmissibility.
Art. 231 LT
Cited in relation to the decision on costs.
Art. 230 cpv. 3 LT
Cited in the dispositive to confirm that the decision is final.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 227 cpv. 3 LT-1994

This article was the basis for setting the deadline for the appellant to submit the Italian translation of the appeal, which upon failure led to inadmissibility.

art. 231 LT

Cited in relation to the decision on costs.

art. 230 cpv. 3 LT

Cited in the dispositive to confirm that the decision is final.

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Testo completo

Incarto n. 80.95.00166 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 15 agosto 1995

in materia di: multa disciplinare

presentato da: · __________ __________, __________ __________ (__________),

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che il contribuente ha presentato il 15 agosto 1995 un ricorso in materia di multa disciplinare redatto in lingua tedesca;

- che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del diritto, per cui si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i requisiti formali (DTF 102 Ia 35; DTF 83 III 58; Rep. 1975 pag. 302);

- che, in tal caso, al ricorrente, in applicazione dell’art. 227 cpv. 3 LT-1994, viene fissato -sotto comminatoria di irricevibilità del ricorsoun termine di grazia per presentare la traduzione del ricorso in lingua italiana;

- che al ricorrente è stato assegnato per lettera raccomandata il 18 agosto 1995 un termine di 15 giorni per presentare la traduzione in italiano del ricorso, rendendolo nel contempo attento sulle conseguenze del mancato ossequio di tale richiesta;

- che il ricorrente, nel termine assegnatogli, non ha presentato la traduzione;

visto per le spese l’art. 231 LT;

decreta

1. Il ricorso è irricevibile

2. Le spese con tassa di giustizia in complessivi fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. La presente decisione è definitiva (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: