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80.1995.157 • CATI TI 80.1995.157 Generato dall'IA

Taxpayer Refund Claim Time-Barred by Payment Date Evidence

Numero d'incarto 80.1995.157
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Taxpayers sought a refund for a previously withheld levy on a dividend, claiming the payment became due in January 1991, which would extend their refund claim deadline past December 31, 1993, and citing accounting errors stemming from issues with their former fiduciary. The court rejected the appeal, reasoning that despite a general assembly minute suggesting a January 1991 payment date, compelling evidence—specifically the withholding agent's timely submission of the necessary tax forms indicating a December 10, 1990, due date and the subsequent payment of the withheld tax shortly thereafter—established that the dividend payment occurred in 1990, thus rendering the refund application untimely under the statutory three-year limitation period ending in 1993.

Regesto Legislator

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Art. 32 cpv. 1 LIP, Art. 31 cpv. 1 LIP, Art. 68 cpv. 1 OIP, Art. 4 cpv. 1 Reg, Art. 48 cpv. 2 LIP, Art. 112 DIFD; Taxpayer Refund Claim Time-Barred by Payment Date Evidence: The court rejected the appeal, reasoning that despite a general assembly minute suggesting a January 1991 payment date, compelling evidence—specifically the withholding agent's timely submission of the necessary tax forms indicating a December 10, 1990, due date and the subsequent payment of the withheld tax shortly thereafter—established that the dividend payment occurred in 1990, thus rendering the refund application untimely under the statutory three-year limitation period ending in 1993.

Parole chiave

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restituzione dell'imposta termine di pagamento termine legale disposizioni fiscali errore contabile tempestività della tassazione fiscale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 32 cpv. 1 LIP

This provision establishes the deadline for claiming the refund of the advance tax, which was the central issue leading to the rejection of the appeal.

art. 54 LIP

Cited in the final disposition regarding the costs of the proceedings.

art. 55 LIP

Cited in the final disposition regarding the costs of the proceedings.

art. 12 Reg. cant. d'applicazione

Cited in the final disposition regarding the costs of the proceedings.

art. 185 cpv. 1 LT

Cited in the final disposition regarding the costs of the proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 80.95.00157 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi Il segretario

statuendo sul ricorso del 4 agosto 1995

in materia di: imposta preventiva

presentato da: · __________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. Il 27 gennaio 1994 __________ e __________ __________ inoltravano l’elenco titoli 1991-92 con il quale domandavano tra l’altro il rimborso dell’imposta preventiva di fr. 35’000.-- trattenuta su un dividendo di fr. 100’000.-- versato loro dalla __________ __________ __________ nel corso del 1990.

Il 30 giugno 1994 l’ Ufficio di tassazione di Locarno respingeva la domanda di rimborso dell’imposta preventiva in quanto tardiva. Secondo l’UT essa avrebbe dovuto essere presentata, in ossequio all’art. 32 cpv. 1 LIP, al più tardi entro il 31 dicembre 1993.

2. I coniugi __________, assistiti dall’avv. __________, presentavano reclamo in tempo utile all’UT di Locarno. Argomentano che, nel quadro dell’esame del reclamo presentato il 16 marzo 1993 contro la tassazione IC/IFD 1991-92, l’UT aveva loro chiesto di presentare tutta la documentazione atta all’evasione del reclamo e che tale richiesta era loro stata rinnovata il 17 dicembre 1993 con proroga fino al 31 gennaio 1994. Rilevano che nella documentazione prodotta sono incorsi in un errore di registrazione relativo al dividendo 1989 della __________ __________ __________: deciso dall’assemblea generale del 5 dicembre 1990 che ha approvato i conti e il bilancio del 1989, sarebbe stato esigibile soltanto il 10 gennaio 1991. Il termine per esigerne il rimborso sarebbe pertanto scaduto soltanto alla fine del 1994. Fanno inoltre presenti i problemi e i disagi provocati, fin nel secondo semestre del 1990, dalla fiduciaria incaricata della tenuta della contabilità, la __________ __________ di __________, contro il cui amministratore è stata aperta un’azione penale per amministrazione infedele, appropriazione indebita e truffa.

Con decisione del 7 luglio 1995 l’ Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, ribadendo come dal modulo n. 103, presentato dalla __________ __________ __________ all’ Amministrazione federale delle contribuzioni risulti che la scadenza della prestazione soggetta all’imposta preventiva era il 10 dicembre 1990, con conseguente scadenza del

diritto al rimborso il 31 dicembre 1993.

3. Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, sempre assistiti dall’avv. __________, ripropongono la tesi già sollevata in sede di reclamo, segnatamente l’esigibilità del dividendo stabilita dall’assemblea generale della __________ __________ __________ per il 10 gennaio 1991. Vi sarebbe stato, a seguito dei problemi incontrati con la __________ __________, incaricata della tenuta della contabilità della farmacia, un errore di registrazione contabile relativo al dividendo di fr. 100’000.-- per il 1989.

L’ Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale tasse di bollo e imposta preventiva, chiede invece di respingere il ricorso.

4. I Cantoni rimborsano di regola l'imposta preventiva mediante computo sulle imposte cantonali e comunali dovute dall'istante, il sovrappiù in contanti (art. 31 cpv. 1 LIP). Il

diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (art. 32 cpv. 1 LIP). Tale termine non può essere prorogato (ASA

47 267; Stockar/Fagetti, Le tasse di bollo e l'imposta preventiva, I.a ed., p. 24; Stockar/Hochreutner, Die Praxis der Bundessteuern, II Teil: Stempelabgaben, vol. 2, ad art. 32, num. 10 e 22; inoltre CDT n. 308 del 30 dicembre 1994 in re P.).

Chiunque chiede il rimborso dell'imposta preventiva deve indicare coscienziosamente all'autorità competente tutti i fatti che possono essere di qualche momento nell'accertamento del diritto al rimborso; in particolare l'istante è tenuto a compilare in tutte le loro parti e esattamente i moduli dell'istanza e i questionari, come pure a fornire, su richiesta dell'autorità, le attestazioni relative alla deduzione dell'imposta (art. 48 cpv. 1 lett. a e b LIP). L'istanza di rimborso deve essere presentata all'autorità competente su modulo ufficiale (art. 68 cpv. 1 OIP; art. 4 cpv. 1 Reg. cantonale di applicazione della LIP). Se l'istante non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e se il diritto al rimborso non può essere accertato senza le informazioni chieste dall'autorità, l'istanza è respinta (art. 48 cpv. 2 LIP).

5. Nel caso in esame, la tesi ricorsuale, si fonda essenzialmente sul verbale dell’assemblea generale della __________ __________ __________, del 5 dicembre 1990, da cui risulta che il dividendo di fr. 100’000.-- era da pagare a partire dal 10 gennaio 1991. Anche facendo astrazione dal fatto che il verbale, sul quale i ricorrenti fondano la loro tesi ricorsuale, è stato prodotto solo in un secondo tempo e, meglio, in sede di reclamo, altri e più convincenti indizi stanno invece a indicare una diversa scadenza della prestazione. Dal modulo relativo all’imposta preventiva sul reddito delle azioni, inviato il 18 dicembre 1990 dalla __________ __________ __________ all’AFC, Divisione principale tasse di bollo e imposta preventiva, la scadenza del dividendo è chiaramente indicata per il 10 dicembre 1990 (e non, come nel verbale assembleare, il 10 gennaio 1991). Ma ciò che più conta è che l’importo di fr. 35’000.-- trattenuto sul dividendo, è stato versato già il 20 dicembre 1990, nel rispetto del termine di trenta giorni dalla nascita del credito fiscale stabilito dalla legge (art. 12 e 16 cpv. 1 lett. c LIP; art. 21 cpv. 2 e 3 OIP). Si tratta di atti concludenti che contraddicono clamorosamente l’indicazione, contenuta nel verbale dell’assemblea generale del 5 dicembre 1990, di una scadenza del dividendo 1989 posticipata al 10 gennaio 1991.

Non solo, che la prestazione sia effettivamente scaduta e stata pagata nel 1990 - sia notato a titolo abbondanziale - è confermato anche dall’iscrizione del dividendo tra i redditi conseguiti nel 1990 nell’elenco titoli 1991/92, come pure dalla sua imposizione nella tassazione IC/IFD 1991/92 e non nella successiva 1993/94, come avrebbe invece dovuto essere il caso, se il dividendo fosse stato pagato nel 1991.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 54 e 55 LIP, 12 Reg. cant. d'applicazione e 185 cpv. 1 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 500.--

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 60.--

per un totale di fr. 560.--

sono a carico dei ricorrenti.

3. Intimazione alle parti.

4. Contro il presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, entro

30 giorni (art. 112 DIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: