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80.1995.155 • CATI TI 80.1995.155 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal Regarding Retroactive Taxation of Partnership Capital Gains

Numero d'incarto 80.1995.155
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Following a divorce, a taxpayer appealed her 1991-92 income and wealth tax assessment, challenging the inclusion of substantial capital gains income from a partnership in 1989-90, arguing that the retroactive taxation system led to being taxed on income not actually earned during the relevant period. The court partially accepted the appeal based on an agreement reached after reviewing the income for prior years, where the parties agreed to adjust the capital gains income for 1989-90 by excluding an extraordinary income component of 250,000 which had already been considered in the preceding 1989-90 tax period, thus reforming the initial assessment in accordance with the agreement that income factors should only be taxed once.

Regesto Legislator

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Art. 111 DIFD, Art. 184 cpv. 3 LT, Art. 112 DIFD, art. 185 LT; Taxpayer Appeal Regarding Retroactive Taxation of Partnership Capital Gains: The court partially accepted the appeal based on an agreement reached after reviewing the income for prior years, where the parties agreed to adjust the capital gains income for 1989-90 by excluding an extraordinary income component of 250,000 which had already been considered in the preceding 1989-90 tax period, thus reforming the initial assessment in accordance with the agreement that income factors should only be taxed once.

Parole chiave

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tassazione del guadagno in capitale tassazione dell'imposta sul reddito riforma fiscale imposizione dei coniugi società di persone contratto di factoring Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 184 cpv. 3 LT

This provision is cited in the dispositive to establish that the judgment is final for the IC (Direct Federal Tax).

art. 112 DIFD

This provision is cited in the dispositive to establish the right to appeal to the Federal Tribunal for the IFD (Income Tax).

art. 185 LT

This article (mentioned alongside Art. 111 DIFD) is cited in the preamble to the costs ruling as the basis for deciding on costs, even though the operative point states no costs are levied.

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Testo completo

Incarto n. 80.95.00155 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi Il segretario

statuendo sul ricorso del 3 agosto 1995

in materia di: IC/IFD 91/92

presentato da: · __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. Con sentenza del 1° luglio 1992 il Pretore di Locarno-Campa-gna scioglieva il matrimonio tra __________ __________ e __________ __________ per divorzio, omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie.

L'11 aprile 1994 l'UT di Locarno notificava a __________ __________ personalmente la tassazione IC/IFD 1991-92 degli ex coniugi, in cui venivano esposti sia i redditi conseguiti dalla moglie durante il periodo di computo per fr. 31'092.-- di media annua, sia il reddito della sostanza della moglie, tra cui quelli provenienti dalla società in nome collettivo __________ __________ e __________ __________, per fr. 893'910.-- di media annua (cfr. notifica di tassazione dell'11 aprile 1994).

Il 26 aprile 1994 __________ __________, assistita dalla __________ __________, si rivolgeva all'UT, chiedendo che la tassazione IC/IFD 1991-92 venisse intimata anche a lei personalmente. Faceva presente, da un lato, di essere divorziata dal 1° luglio 1992 e, dall'altro, che nella tassazione IC/IFD 1991-92 i suoi beni sono nettamente preponderanti rispetto a quelli del marito.

Come si evince da una nota manoscritta in calce alla lettera del 26 aprile 1994 della __________ __________, l'autorità fiscale consegnava il 28 aprile 1994 copia della notifica di tassazione a __________ __________ personalmente e che avrebbe in seguito allestito il riparto tra marito e moglie, non appena la tassazione fosse cresciuta in giudicato.

2. Il 6 maggio 1994 __________ __________, sempre assistita dalla __________ __________, presentava reclamo. Contestava sia il reddito aziendale sia quello della sostanza e chiedeva deduzioni superiori; in particolare lamentava la durezza dell'imposizione determinata dal sistema fiscale ticinese, che impone i redditi secondo il sistema *praenumerando* (sul passato). Il 10 maggio 1994 anche __________ __________ personalmente contestava la tassazione IC/IFD 1991-92.

Il dottor __________ , quale rappresentante di __________ __________, veniva sentito dall'UT il 18 maggio 1995, le parti concordavano di definire la perdita della società in nome collettivo negli anni 1989-90 in fr. 135'000.-- di media annua e quella aziendale del marito in fr. 45'000.-- di media annua. L'UT precisava inoltre che il reddito della sostanza sarebbe stato esposto in media annua e che eventuali fluttuazioni avvenute durante il periodo di tassazione sarebbero state considerate nel periodo successivo. Puntualizzava pure che nel reddito della sostanza era compresa una quota di fr. 10'160.-- relativa al figlio minorenne. Gli interessi passivi, dal canto loro, venivano definiti in fr. 121'087.-- di media annua. Il rappresentante della contribuente, sentite le spiegazioni dell'UT, recedeva a sua volta dalla contestazione relativa alla differenza di fr. 237'430.-- sulla sostanza complessiva (cfr. verbale di audizione del 18 maggio 1995). Donde la decisione su reclamo del 17 luglio 1995.

3. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, assistita sempre dalla __________ __________, contesta unicamente il reddito della sostanza, stabilito dall' Ufficio di tassazione in fr. 893'910.--. Precisa che era socia, unitamente alla sorella, della __________ __________ & __________ __________ con sede a __________, la quale ha realizzato utili consistenti, superiori al milione di franchi, negli anni 1989-90, utili che si sono poi ridotti a fr. 237'505.-- nel 1990 e a zero nel 1991. Rileva quindi che, per effetto del sistema di tassazione sul passato, nel corso degli anni 1988-1992 è stata imposta su redditi per fr. 5'026'352.-- mentre ha conseguito redditi per soli 2'670'575.--. Chiede quindi, ragionando a contrario rispetto all'inizio dell'imponibilità, l'allestimento di una tassazione intermedia per cessazione dell'attività; in via subordinata di considerare l'uscita dalla __________, avvenuta nel 1990, valido motivo di intermedia.

All'udienza del 16 novembre 1995, tenuto conto delle particolarità del caso, il giudice invitava le parti a esaminare nuovamente la fattispecie in modo da considerare la capacità contributiva della ricorrente alla luce dell'eccezionale aumento del reddito della sostanza verificatosi negli anni 1989-90.

4. Il 6 dicembre 1995, dopo riesame dei redditi dei titoli 1988, 1989, 1990 e 1991, le parti hanno concordato di definire il reddito dei titoli 1989 in fr. 703'365.--, in quanto l'importo dichiarato (fr. 953'365.--) comprendeva un reddito straordinario di fr. 250'000.--, già considerato una volta nel periodo fiscale 1989-90 e quindi non più entrante in considerazione una seconda volta quale base di calcolo della tassazione 1991-92.

In conseguenza di ciò, le parti definivano il reddito dei titoli negli anni di computo 1989-90 in fr. 495'490.-- di media annua (cfr. verbale del 6 dicembre 1995).

La ricorrente dava la propria adesione all'accordo il 22 dicembre successivo.

Nulla osta pertanto a evadere il ricorso in base al suddetto accordo, conforme per altro ai disposti di legge e alla giurisprudenza relativa all'imposizione, una sola volta, di fattori eccezionali di reddito.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 17 luglio 1995 è riformata conformemente a quanto indicato nel consid. 4 e, meglio, a quanto partitamente stabilito nel verbale del 6 dicembre 1995.

2. Non si prelevano né spese né tassa di giudizio.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro

30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: