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80.1995.154 • CATI TI 80.1995.154 Generato dall'IA

Business Owners v. Tax Authority: Reassessment of Business Profit for Private Asset Use

Numero d'incarto 80.1995.154
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellate tax court addressed a challenge by business owners against the tax authority's reassessment of their profit for tax years 1991/92, which increased their declared business profit by adding an amount justified by the authority as compensation for private use of business assets, after initially linking the increase to expense disparities. The court ruled in favor of the taxpayers, finding that the amounts already accounted for as private withdrawals of goods and private shares of expenses (totaling an average of 17,570) documented in their accounting were proportional to their business type and family size according to official guidelines, meaning no further upward adjustment for private benefits was warranted, thus reducing the assessed business profit back to the originally declared amount.

Regesto Legislator

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Art. 18 cpv. 1 LT, Art. 21 cpv. 2 DIFD, Art. 16 cpv. 2 LT, Art. 111 DIFD, Art. 184 cpv. 3 LT, Art. 112 DIFD; Business Owners v. Tax Authority: Reassessment of Business Profit for Private Asset Use: The court ruled in favor of the taxpayers, finding that the amounts already accounted for as private withdrawals of goods and private shares of expenses (totaling an average of 17,570) documented in their accounting were proportional to their business type and family size according to official guidelines, meaning no further upward adjustment for private benefits was warranted, thus reducing the assessed business profit back to the originally declared amount.

Parole chiave

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revisione d'imposta sostanza aziendale autorità fiscale spese giustificate dall'uso commerciale azienda familiare utile fiscale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 18 cpv. 1 LT
Secondo l'art. 18 cpv. 1 LT é imponibile quale reddito da attività indipendente il prodotto di un commercio, di un'industria, di un'arte o mestiere, dell'agricoltura e selvicoltura, di una professione liberale e di ogni altra attività indipendente; analogamente, l'art.
Art. 21 cpv. 2 DIFD
Secondo l'art. 21 cpv. 2 DIFD "sono considerati come reddito anche i proventi in natura di qualsiasi specie (vitto ed alloggio gratuiti, derrate e merci utilizzate e consumate dall'industriale o dall'agricoltore che le ha prodotte, ecc.).
Art. 16 cpv. 2 LT
Una disposizione analoga figura all'art. 16 cpv. 2 LT.
Art. 111 DIFD
Cited in the section before the orders regarding the costs applicable to the Federal Direct Tax Law.
Art. 184 cpv. 3 LT
Cited in the dispositive to confirm that the judgment is final regarding the IC (Imposta Cantonale).
Art. 112 DIFD
Cited in the dispositive to indicate the possibility of appeal to the Federal Tribunal regarding the IFD (Imposta Federale Diretta).
art. 185 LT
Cited in the section before the orders regarding the costs applicable to the Cantonal Tax Law.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 184 cpv. 3 LT

Cited in the dispositive to confirm that the judgment is final regarding the IC (Imposta Cantonale).

art. 112 DIFD

Cited in the dispositive to indicate the possibility of appeal to the Federal Tribunal regarding the IFD (Imposta Federale Diretta).

art. 185 LT

Cited in the section before the orders regarding the costs applicable to the Cantonal Tax Law.

art. 111 DIFD

Cited in the section before the orders regarding the costs applicable to the Federal Direct Tax Law.

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Testo completo

Incarto n. 80.95.00154 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Andrea Pedroli vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 3 agosto 1995

in materia di: IC/IFD 91/92

presentato da: · __________ e __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. I coniugi __________ e __________ __________ sono titolari di una macelleria a __________.

Notificando loro la tassazione IC/IFD 1991/92, con decisione del 16 maggio 1994, l' Ufficio di tassazione di Locarno elevava l'utile aziendale da fr. 99'530.- in media annua a fr. 110'000.- in media annua e aggiungeva un ulteriore utile di fr. 5'908.-, quale reddito da commercio di immobili a titolo professionale.

I contribuenti impugnavano detta tassazione con reclamo allo stesso Ufficio di tassazione. In quest'ultimo argomentavano che la constatazione dell'autorità fiscale, secondo cui "controllando le voci delle spese di personale e l'affitto... le spese sono più alte che in generale", non teneva conto della infelice situazione dei locali di produzione e vendita che richiedeva maggiore impiego di dipendenti. Nella sua decisione su reclamo, l' Ufficio di tassazione stralciava il reddito da commercio di immobili a titolo professionale, mentre confermava l'utile aziendale proveniente dall'attività di macellaio. Nella motivazione spiegava che la rivalutazione dell'utile era stata effettuata non per i motivi esposti nel reclamo bensì per tenere conto delle partecipazioni private e dei vantaggi vari goduti dai contribuenti nell'ambito dell'attività aziendale.

2. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________ chiedono lo stralcio della ripresa per vantaggi e partecipazioni private, riferendosi alla contabilità della propria azienda, dalla quale risultano riprese già effettuate per complessivi fr. 15'400.--, di media annua.

3. Secondo l'art. 18 cpv. 1 LT é imponibile quale reddito da attività indipendente il prodotto di un commercio, di un'industria, di un'arte o mestiere, dell'agricoltura e selvicoltura, di una professione liberale e di ogni altra attività indipendente; analogamente, l'art. 21 cpv. 1 lett. *a* DIFD prevede l'imponibilità di qualsiasi reddito proveniente da un'attività (p. es. commercio, arte e mestiere, industria, agricoltura o selvicoltura, professione liberale, ufficio, impiego o assunzione, esecuzione di un servizio obbligatorio), compresi i redditi accessori.

Secondo l'art. 21 cpv. 2 DIFD "sono considerati come reddito anche i proventi in natura di qualsiasi specie (vitto ed alloggio gratuiti, derrate e merci utilizzate e consumate dall'industriale o dall'agricoltore che le ha prodotte, ecc.). Essi sono valutati secondo il loro valore commerciale". Una disposizione analoga figura all'art. 16 cpv. 2 LT.

Fra le prestazioni valutabili in denaro si annoverano in particolare l'uso di cose e di diritti: la messa a disposizione di un appartamento gratuitamente al dipendente o all'azionista della società, oppure la corresponsione di un affitto inferiore a quello normalmente dovuto (cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 452; CDT n. 255 del 6 settembre 1985 in re V.; CDT n. 7 del 9 febbraio 1987 in re G.B.).

Per conoscere il valore commerciale dei proventi in natura, l'Amministrazione federale delle contribuzioni pubblica periodicamente degli appositi promemoria (Känzig, op. cit. p. 456).

4. Nella fattispecie, l'autorità fiscale si è limitata ad aggiungere all'utile dichiarato dai ricorrenti un importo di fr. 10'470.- (pari alla differenza fra fr. 110'000.- e l'importo dichiarato di fr. 99'530.-), osservando nella motivazione allegata alla tassazione che "l'utile derivante dall'attività in proprio quale macellaio" era stato "definito dall'autorità di tassazione in fr. 110'000.- annui netti". Il fatto che poi nel reclamo i contribuenti si preoccupino di confutare l'affermazione secondo cui l'accertamento dell'utile effettuato dall' Ufficio di tassazione sarebbe stato giustificato dalla sproporzione fra i ricavi dichiarati e le spese per affitto e personale conduce alla conclusione che essi abbiano chiesto all'autorità fiscale come essa sia pervenuta alla rivalutazione dell'utile aziendale. Sennonché, in sede di decisione su reclamo, l' Ufficio di tassazione propone una motivazione alternativa: l'aggiunta di fr. 10'470.- si spiega non con la sproporzione fra ricavi e spese, bensì con la ripresa di vantaggi privati.

Peraltro, dalla contabilità prodotta dai contribuenti unitamente alla dichiarazione fiscale è possibile rilevare chiaramente che i contribuenti avevano registrato prelevamenti privati di merce, quote private di spese d'automobile altre spese private, per il seguente ammontare complessivo:

1989 · 1990 prelevamento merce · 14'185.- · 8'555.- quota spese auto · 3'000.- · 3'000.- altre quote private · 3'200.- · 3'200.- totale riprese · 20'385.- · 14'755.-

Ne consegue che i proventi in natura e le quote private alle spese generali sono già stati considerati dai contribuenti nella misura di fr. 17'570.- in media annua. Alla luce del Promemoria n. 1/1989 dell'AFC, tale ammontare appare senz'altro proporzionato alla natura dell'azienda dei ricorrenti nonché alla dimensione della loro famiglia.

Non vi è pertanto spazio per alcuna ulteriore ripresa.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 111 DIFD e

185 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 10 luglio 1995 è riformata nel senso che il reddito aziendale è ridotto da fr. 110'000.- a fr. 99'530.- in media annua.

2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: