Taxpayer Appeal on Real Estate Profit Tax Assessment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer appealed a real estate profit tax assessment following the sale of a property, seeking further deductions for excavation costs and a sales commission, after prior administrative reductions had already lowered the initial taxable amount. The Court accepted the appeal because, following further verification, including an examination of company accounts and a direct hearing with the taxpayer, the tax authority and the appellant agreed to reduce the taxable base to a final amount of 10,000, leading the Court to reform the previous decision accordingly and remit the case for recalculation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20 LIMVI, Art. 184 cpv. 3 LT, art. 185 LT; Taxpayer Appeal on Real Estate Profit Tax Assessment: The Court accepted the appeal because, following further verification, including an examination of company accounts and a direct hearing with the taxpayer, the tax authority and the appellant agreed to reduce the taxable base to a final amount of 10,000, leading the Court to reform the previous decision accordingly and remit the case for recalculation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the decision as a basis for costs concerning the tax on real estate gains.
Cited in the preamble to the decision as a basis for costs.
Cited in the dispositive (order 4) to declare the judgment final.
Testo completo
Incarto n. 80.95.00137 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario: · Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 12 luglio 1995
in materia di: IMVI
presentato da: · __________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. Il 17 maggio 1994 __________ __________ vendeva la part. n. __________ di __________ a __________ __________ al prezzo di fr. 540'000.--. L' Ufficio dei registri del distretto di Locarno, autorità di tassazione in materia di imposta sul maggior valore immobiliare, determinava l'imponibile in fr. 103'138.-- (cfr. notifica della tassazione del 29 luglio 1994). L'imponibile veniva poi ridotto in sede di reclamo a fr. 34'120.-- con decisione su reclamo del 21 aprile 1995, che veniva confermata dalla Divisione cantonale delle contribuzioni con decisione su ricorso del 13 giugno 1995.
2. __________ __________ presentava tempestivo ricorso a questa Camera contro la suddetta decisione, chiedendo l'ulteriore deduzione di fr. 20'000.-- per le maggiori spese di scavo pagate alla ditta __________ di __________ Piano per l'edificazione di due case sulla part. n. __________ "__________" e di una provvigione di fr. 20'000.-- versata alla __________ __________. __________ in occasione della vendita a __________.
3. Dopo aver presentato le proprie osservazioni, la Divisione cantonale delle contribuzioni con lettera dell' 8 novembre 1995 chiedeva di poter verificare ulteriormente i costi, di cui il ricorrente chiede la deduzione, esaminando i conti delle ditte, che hanno beneficiato dei versamenti.
La Divisione cantonale delle contribuzioni con scritto del 30 gennaio 1995 comunicava a questa Camera, dopo ulteriore esame degli atti e audizione diretta del contribuente, di aver concordato la riduzione dell'imponibile a fr. 10'000.--. A tale comunicazione era allegata l'adesione del ricorrente, datata 15 gennaio.
Nulla osta all'evasione del ricorso nel senso della proposta della Divisione cantonale delle contribuzioni, che è stata formulata dopo attenta valutazione di tutte le spese fatte valere dal ricorrente ed esame comparato delle stesse con i conti delle ditte beneficiarie dei versamenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su ricorso del 13 giugno 1995 è riformata nel senso che l'imponibile è ridotto a fr. 10'000.--.
§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'Autorità fiscale per l'emissione di un nuovo conteggio.
2. Non si prelevano né spese né tassa di giudizio.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: