Legislator Giurisprudenza & Legislazione
80.1995.128 • CATI TI 80.1995.128 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal of Disciplinary Fine for Untimely Tax Return Submission

Numero d'incarto 80.1995.128
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A taxpayer appealed a disciplinary fine imposed for failing to submit their 1993 tax return, despite having received two extensions and requesting a third, which was denied, followed by a formal warning before the fine was issued and subsequent office assessment. The court rejected the appeal, reasoning that the taxpayer had no automatic right to further extensions, as the decision rests with the tax authority's discretion, and the justification provided—computer program issues—was deemed pretextual since a basic financial statement could have been submitted without specialized software, especially since the non-submission persisted even after the final requested extension deadline had passed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131 cpv. 1 DIFD, Art. 202 cpv. 2 LT, Art. 111 DIFD, Art. 184 cpv. 3 LT, Art. 112 DIFD, art. 185 LT; Taxpayer Appeal of Disciplinary Fine for Untimely Tax Return Submission: The court rejected the appeal, reasoning that the taxpayer had no automatic right to further extensions, as the decision rests with the tax authority's discretion, and the justification provided—computer program issues—was deemed pretextual since a basic financial statement could have been submitted without specialized software, especially since the non-submission persisted even after the final requested extension deadline had passed.

Parole chiave

Generato dall'IA
dichiarazione fiscale tardiva multa al contribuente amministrazione fiscale tassazioni fiscali proroga tardiva del termine diritto al ritorno Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131 cpv. 1 DIFD
art. 131 cpv. 1 DIFD) e dal diritto cantonale con una multa fino a 5'000 franchi e in caso di recidiva fino a 10'000 franchi (cfr.
Art. 202 cpv. 2 LT
Art. 111 DIFD
Cited in the section preceding the orders regarding the assessment of costs.
Art. 184 cpv. 3 LT
Cited to confirm that the judgment for the Cantonal Tax (IC) is final.
Art. 112 DIFD
Cited to indicate the possibility of recourse to the Federal Tribunal for the Federal Direct Tax (IFD).
art. 185 LT
Cited in the section preceding the orders regarding the assessment of costs.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 184 cpv. 3 LT

Cited to confirm that the judgment for the Cantonal Tax (IC) is final.

art. 112 DIFD

Cited to indicate the possibility of recourse to the Federal Tribunal for the Federal Direct Tax (IFD).

art. 111 DIFD

Cited in the section preceding the orders regarding the assessment of costs.

art. 185 LT

Cited in the section preceding the orders regarding the assessment of costs.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 80.95.00128 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Andrea Pedroli vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 28 giugno 1995

in materia di: multa disciplinare

presentato da: · __________ __________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che, dopo avere beneficiato di due proroghe per l'inoltro della dichiarazione fiscale IC 1993, scaduta la seconda, con istanza del 5 marzo 1995 la __________ __________ __________ chiedeva all'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) un'ulteriore proroga del termine fino al 30 aprile 1995, argomentando che la propria fiduciaria non aveva ancora "preparato la contabilità definitiva";

- che, con scritto del 14 marzo 1995, l'autorità di tassazione comunicava alla contribuente che la proroga non veniva concessa, e quindi, in data 13 aprile 1995, la contribuente veniva diffidata, con lettera raccomandata, a presentare la dichiarazione fiscale, con l'avvertimento che sarebbe poi stata multata, in caso di inottemperanza;

- che una multa di fr. 100.- veniva infatti inflitta con decisione del 4 maggio 1995, e che quest'ultima decisione veniva impugnata con reclamo del 18 maggio, in cui la contribuente si diceva in grado di presentare la dichiarazione e la documentazione richiesta entro il 30 giugno 1995, una volta risolti i problemi con il programma informatico della contabilità;

- che il gravame veniva respinto dall'UTPG, che osservava di non aver mai avuto notizia delle difficoltà con il programma informatico, limitandosi invece sull'ultima istanza di proroga ad accennare a meri ritardi imputabili allo studio fiduciario;

- che, infine, il 10 luglio 1995 alla contribuente veniva notificata la tassazione d'ufficio per l'imposta cantonale 1993;

- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ __________ __________ postula l'annullamento della multa ed anche della diffida a presentare la dichiarazione entro dieci giorni, pena la tassazione d'ufficio, ribadendo che il tempestivo inoltro della dichiarazione è stato reso impossibile dalle difficoltà avute con il programma informatico di contabilità e che, trattandosi dunque di motivi indipendenti dalla propria volontà, ritiene che non siano dati né il presupposto dell'intenzionalità né quello della negligenza, per infliggere una sanzione e per procedere ad una tassazione d'ufficio;

- che, per la violazione di norme d'ordine quali la mancata presentazione della dichiarazione d'imposta (cfr. art. 92 cpv. 1 e 131 cpv. 1 DIFD, nonchè l'art. 165 s. e 202 LT), il contribuente é punito dal diritto federale con una multa da 5 a 10'000 franchi (cfr. art. 131 cpv. 1 DIFD) e dal diritto cantonale con una multa fino a 5'000 franchi e in caso di recidiva fino a 10'000 franchi (cfr. art. 202 cpv. 2 LT);

- che, nel caso in esame, la fattispecie descritta è stata indubbiamente posta in essere dalla ricorrente, la quale ha inoltrato la terza istanza di proroga del termine per presentare la dichiarazione ben cinque giorni dopo la scadenza della seconda proroga, limitandosi d'altronde ad accennare ad un generico ritardo della propria fiduciaria nella preparazione della contabilità definitiva;

- che, d'altra parte, il contribuente non ha alcuna pretesa di differire l'inoltro della dichiarazione fiscale, secondo il proprio gradimento, ma al contrario la decisione su di un'istanza in tal senso è rimessa all'apprezzamento dell'autorità fiscale (Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, II ediz., Berna 1983, p. 373; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1004; Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 470);

- che il Tribunale federale ha già avuto occasione di sottolineare come una pretesa giuridica di ottenere una proroga non sia data neppure al contribuente che asserisca di non essere assolutamente in chiaro circa il proprio reddito e la propria sostanza, per esempio perché mancano determinati documenti, dovendo egli compilare la dichiarazione anche in una simile evenienza entro il termine attribuitogli, secondo lo stato attuale della sua conoscenza (STF del 29 marzo 1979, citata in Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, op. cit., p. 373);

- che, dopo aver ricevuto la decisione con cui l'UTPG negava un'ulteriore proroga del termine, la ricorrente è stata ancora diffidata ed avvertita delle conseguenze della sua mancata collaborazione, con raccomandata del 13 aprile 1995, e che nondimeno ha omesso anche solo di inoltrare una dichiarazione contenente le informazioni essenziali circa il risultato dell'esercizio 1993;

- che, in simili circostanze, appaiono pretestuosi gli argomenti contenuti nel ricorso, in particolare ove si nega ogni negligenza della ricorrente, per il fatto che "*nessuno (nemmeno gli esperti informatici) potevano prevedere che il programma potesse creare simili problemi*", giacché per redigere sommariamente un bilancio ed un conto economico non è certamente indispensabile disporre di un particolare programma informatico;

- che comunque, se fosse stata concessa l'ultima proroga richiesta, anche il relativo termine sarebbe scaduto senza che la contribuente avesse adempiuto i suoi obblighi, dal momento che l'istanza del 5 marzo postulava "*un'ulteriore ed ultima proroga fino al 30 aprile 1995*", mentre la multa è stata inflitta solo con decisione del 5 maggio 1995;

- che l'intenzione della ricorrente di prolungare la procedura di tassazione è comprovata anche dalla circostanza che tuttora la dichiarazione fiscale 1993 non è pervenuta all'autorità fiscale;

- che, nella determinazione della multa disciplinare, le autorità fiscali cantonali fissano un ammontare unico comprensivo sia della multa cantonale che di quella federale (cfr. Circolare n. __________/__________ del 18 aprile 1991 dell'ACC, in particolare tariffario, cifra 5.4), commisurato alla capacità contributiva;

- che, per i contribuenti illimitatamente imponibili, sia che si tratti di persone fisiche sia che si tratti invece di persone giuridiche, la multa deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto dell'imposta cantonale effettivamente dovuta nel Cantone per il precedente periodo;

- che l'importo di fr. 100.-, stabilito nella decisione impugnata, corrisponde al minimo previsto dall'apposito tariffario per le persone giuridiche;

- che il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto, e la tassa di giustizia e le spese processuali devono essere poste a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 111 DIFD e

185 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese processuali, consistenti in complessivi fr. 80.-, sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: