Taxpayer Challenge to 1991-92 Assessment Based on Mortgage Expenses and Intercantonal Apportionment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer challenged a tax assessment for 1991-92, claiming high mortgage expenses nullified the taxable income and wealth, and after delays, submitted documentation, including an intercantonal tax apportionment, which led the Tax Office to concede that the documentation supported the taxpayer's total exemption for those years, while noting further investigation was needed regarding reactivation costs. Consequently, the appellate court annulled the initial decision and remanded the case to the Tax Office for a new decision, noting that the necessary documentation for correct taxation had finally been obtained during the appeal proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 184 cpv. 3 LT, art. 184 cpv. 3 LT 1976, art. 185; Taxpayer Challenge to 1991-92 Assessment Based on Mortgage Expenses and Intercantonal Apportionment: Consequently, the appellate court annulled the initial decision and remanded the case to the Tax Office for a new decision, noting that the necessary documentation for correct taxation had finally been obtained during the appeal proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is cited in the dispositive to establish the finality of the judgment for the purposes of Income Tax (IC).
This article is cited regarding the view on costs ('visto per le spese').
Testo completo
Incarto n. 80.95.00012 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 20 gennaio 1995
in materia di: IC 91/92 (IC 11/95)
presentato da: · __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. L’ Ufficio di tassazione di Locarno notificava il 19 dicembre 1994 la decisione su reclamo in materia di IC 1991-92 ad __________ __________ __________, in cui determinava il reddito imponibile in fr. 49’265.-- di media annua e la sostanza in fr. 15’158’358.--.
2. Con tempestivo ricorso del 19 gennaio 1995 __________ __________ __________ contestava la suddetta decisione, rilevando di aver dovuto far fronte a elevati oneri ipotecari, che annullerebbero sia il reddito sia la sostanza imponibili.
3. Dopo numerose sollecitatorie il ricorrente ha potuto finalmente produrre la documentazione richiestagli già dall’ Ufficio di tassazione, tra cui il riparto d’imposta intercantonale provvisorio del Canton Lucerna, che gli è stato notificato soltanto il 3 giugno 1996.
Invitato da questa Camera a esprimersi sulla nuova documentazione, l’ Ufficio di tassazione di Locarno con scritto del 2 luglio 1996 comunicava che alla luce della documentazione prodotta con il ricorso sembra rendere del tutto legittima la totale esenzione del contribuente per gli anni 1991-92, rilevando tuttavia che meriterebbero ulteriore approfondimento gli aspetti inerenti ai costi da riattivare e al loro ammontare.
4. Visto quanto precede e considerato in particolare come nell’ambito della presente procedura sia stato possibile acquisire agli atti la documentazione necessaria per una corretta tassazione, questa Camera non può far altro che annullare in ordine la decisione su reclamo del 19 dicembre 1994 e retrocedere gli atti all’ Ufficio di tassazione per nuova decisione suscettibile d’essere impugnata.
Per questi motivi,
visto per le spese l’ art. 185
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è evaso a’ sensi dei considerandi.
§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all’ Ufficio di tassazione per nuova decisione su reclamo in materia di IC 1991-92.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: