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80.1995.118 • CATI TI 80.1995.118 Generato dall'IA

Taxpayer's Appeal Inadmissible Due to Untimely Administrative Complaint

Numero d'incarto 80.1995.118
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer's representative filed a complaint against tax assessments over a year after they were notified, and the Tax Office correctly declared the complaint inadmissible due to tardiness after granting a deadline for justifying a request for reinstatement of the term, which the representative failed to utilize. The appellate tax court ruled that because the initial administrative complaint was procedurally inadmissible due to missing the statutory 30-day deadline without valid cause for extension, the court was precluded from considering the merits of the subsequent appeal challenging the tax assessment itself, thus upholding the inadmissibility decision.

Regesto Legislator

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Art. 176 cpv. 1 LT, Art. 157 cpv. 1 LT, Art. 157 cpv. 4 LT, Art. 99 cpv. 4 DIFD, Art. 185 cpv. 5 LT, Art. 184 cpv. 3 LT; Taxpayer's Appeal Inadmissible Due to Untimely Administrative Complaint: The appellate tax court ruled that because the initial administrative complaint was procedurally inadmissible due to missing the statutory 30-day deadline without valid cause for extension, the court was precluded from considering the merits of the subsequent appeal challenging the tax assessment itself, thus upholding the inadmissibility decision.

Parole chiave

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reclamo amministrativo tassazioni fiscali proroga tardiva del termine dichiarazione fiscale tardiva assistenza amministrativa fiscale termine legale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 185 cpv. 5 LT

This provision was cited in relation to the assessment of costs for the rejected appeal.

art. 184 cpv. 3 LT

This provision was cited to declare the finality of the judgment.

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Testo completo

Incarto n. 80.95.00118 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi Il segretario

statuendo sul ricorso del 19 giugno 1995

in materia di: IC 87/88 int (IC 98/95)

presentato da: · __________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________ __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. Il

29 novembre 1993 l' Ufficio di tassazione ha notificato a __________ e __________ __________ le tassazioni IC 1987-88, IC/IFD 1989-90, 1991-92 e l'intermedia 1991-92, che limitava l'assoggettamento al periodo dal 1° al 23 gennaio 1991. Oltre un anno dopo, il 5 dicembre 1994 l'Ufficio contabile e fiduciario __________ si rivolgeva all' Amministrazione cantonale delle contribuzioni del Canton __________ in __________, trasmettendo in pari copia della stessa lettera all' Ufficio di tassazione di Lugano-Città a valere quale reclamo.

Con lettera raccomandata del 21 dicembre 1994 l' Ufficio di tassazione attirava l'attenzione dell' Ufficio fiduciario __________ sulla tardività del reclamo, invitandolo nel contempo a far valere eventuali motivi di restituzione del termine entro il

23 gennaio 1995, pena l'irricevibilità del gravame. Scaduto infruttuoso il termine per invocare e provare eventuali motivi di restituzione del termine il reclamo, nella misura in cui era da considerare rivolto contro le tre suddette tassazioni e l'intermedia 1991-92, è stato dichiarato irricevibile con decisioni del 25 maggio 1995.

2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ e __________ __________ chiedono l'annullamento della tassazione IC 1987-88, contestando sostanzialmente d'aver conseguito redditi nel primo anno d'attività. Degli argomenti ricorsuali verrà detto in seguito per quanto necessario.

3. 3.1

Contro la notifica della tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità di tassazione entro 30 giorni dall'intimazione della tassazione (cfr. art. 176 cpv. 1 LT). La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. Caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

3.2

I termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 157 cpv. 1 LT). La restituzione dei termini è data se è provato che l'inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Cantone o altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 157 cpv. 4 LT). In altre parole, la restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; DTF 106 II 173). Il reclamo, rispettivamente il ricorso devono essere presentati entro 30 giorni dal momento in cui è cessato l'impedimento (art. 99 cpv. 4 DIFD).

4. Orbene, nel caso di specie il reclamo presentato dall' Ufficio fiduciario __________ contro le tassazioni IC 1987-88, IC/IFD 1989-90, 1991-92 e l'intermedia 1991-92 è manifestamente tardivo. Correttamente, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Città ha concesso all' Ufficio fiduciario reclamante un termine di grazia di un mese per far valere e provare eventuali motivi di restituzione del termine che avessero impedito i contribuenti a presentare reclamo in tempo utile contro le notifiche di tassazione intimate il 29 novembre 1993. Malgrado la generosità del termine assegnatogli (un mese), l' Ufficio fiduciario __________ non ha neppure degnato l' Ufficio di tassazione di una risposta. In simili condizioni l' autorità di tassazione non poteva far altro che dichiarare tardivo e quindi irricevibile il reclamo del 5 dicembre 1994.

5. A questa Camera è quindi preclusa la facoltà di entrare nel merito della contestazione sollevata dalla __________ __________ di __________ nel ricorso del 19 giugno 1995.

Poiché l'esito del ricorso appariva da tutto principio scontato, questa Camera ha fatto astrazione, eccezionalmente, dal richiedere ai ricorrenti la traduzione in lingua italiana dell'atto ricorsuale, che è presupposto di ricevibilità (DTF

102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 pag. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re M.V.).

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.--

b nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.-- per un totale di fr. 250.--

sono a carico dei ricorrenti.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: