Taxpayer Appeal on Imputed Rental Value of Shared Apartment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer contested the imputed rental value for his half-share of an apartment for the tax years 1991/92 and 1993/94, arguing it should be lowered to match the value assigned to the co-owner's half, which he had purchased in 1990. The initial tax office based the value on a previously declared rental income to the co-owner, but the taxpayer asserted the initial declaration did not reflect his pre-existing shared financial responsibility for the mortgage interest. Ultimately, the court accepted the appeal and reformed the decisions, reducing the imputed rental value for the taxpayer's half of the apartment to a mutually agreed average annual amount of fr. 13,200.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111 DIFD, Art. 184 cpv. 3 LT, Art. 112 DIFD, art. 185 LT; Taxpayer Appeal on Imputed Rental Value of Shared Apartment: The initial tax office based the value on a previously declared rental income to the co-owner, but the taxpayer asserted the initial declaration did not reflect his pre-existing shared financial responsibility for the mortgage interest. Ultimately, the court accepted the appeal and reformed the decisions, reducing the imputed rental value for the taxpayer's half of the apartment to a mutually agreed average annual amount of fr. 13,200.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive to confirm the finality of the judgment concerning the Income Tax (IC).
Cited in the dispositive regarding the admissibility of an appeal to the Federal Tribunal concerning the Direct Federal Tax (IFD).
Cited in the preamble to the dispositive as a rule concerning court fees (spese) for the DIFD.
Cited in the preamble to the dispositive as a rule concerning court fees (spese) for the LT.
Testo completo
Incarto n. 80.95.00109 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario: · Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 9 giugno 1995
in materia di: IC/IFD 91/92 - IC/IFD 93/94 (IC/IFD 90/95)
presentato da: · __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. Con reclamo del 25 ottobre 1994, __________ __________, separato, impugnava le tassazioni IC/IFD 1991/92 e IC/IFD 1993/94, contestando fra l'altro il valore locativo attribuito al suo appartamento di __________. Il reddito dell'immobile era infatti stato commisurato in fr. 8'000.– in media annua per il periodo 1991/92 ed in fr. 18'000.– nel periodo successivo. Il contribuente chiedeva invece di ridurlo, rispettivamente, a fr. 4'800.– e fr. 7'200.–, in modo tale da conformarlo al valore imposto alla comproprietaria __________ __________, dalla quale egli aveva acquistato il 50% della quota di PPP il 30 aprile 1990.
L' Ufficio di tassazione accoglieva solo in parte il reclamo contro la tassazione IC/IFD 1991/92, mentre respingeva quello contro la tassazione 1993/94. Argomentava di avere stabilito il valore locativo dell'appartamento, ricavandolo dalla dichiarazione fiscale della comproprietaria __________ __________: quest'ultima, infatti, aveva dichiarato, fino al momento della vendita della metà dell'appartamento al reclamante, di avergliene locato la metà per fr. 3'000.– al mese.
2. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta nuovamente il valore locativo attribuito all'appartamento di cui è comproprietario insieme alla signora __________ __________. Spiega che quest'ultima aveva dichiarato un canone di locazione di fr. 3'000.– solo perché, prima di alienare a lui metà dell'appartamento, tutti gli interessi ipotecari erano a suo carico; il ricorrente contribuiva tuttavia al pagamento degli interessi in questione, essendo stato fin dal principio condebitore solidale.
3. All'udienza del 5 dicembre 1995, le parti, con il consenso del Presidente della Camera, hanno concordato di ridurre il valore locativo della metà dell'appartamento occupata dal ricorrente a fr. 13'200.– in media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 29 maggio 1995 sono riformate nel senso che il valore locativo della metà dell'appartamento occupata dal ricorrente è ridotto a fr. 13'200.– in media annua.
2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: