Taxpayer Appeal of Real Estate Gains Tax on Option Exercise Following Lease
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer appealed the real estate gains tax assessment based on the exercise of a purchase option following two leasing contracts for properties, where the tax authority calculated the transaction value by adding the option price to the lessee's prior lease payments. The court partially upheld the appeal after an expert valuation, confirming the overall transaction value determined by the tax office but raising the value attributed to improvement expenses to a specified amount, thereby adjusting the taxable gain for the acquirer to a lower figure, while apportioning the procedural costs between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 cpv. 2 LIMVI, Art. 20 LIMVI, Art. 184 cpv. 3 LT, art. 11 RIMVI, art. 185 LT; Taxpayer Appeal of Real Estate Gains Tax on Option Exercise Following Lease: The court partially upheld the appeal after an expert valuation, confirming the overall transaction value determined by the tax office but raising the value attributed to improvement expenses to a specified amount, thereby adjusting the taxable gain for the acquirer to a lower figure, while apportioning the procedural costs between the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the orders regarding the assessment of costs related to the tax on real estate gains.
Cited in the preamble to the orders regarding the assessment of costs related to the tax on real estate gains.
Cited in the preamble to the orders regarding the finality of the decision.
Cited in order point 4 to state that the judgment is final.
Testo completo
Incarto n. 80.94.00070 · Lugano 4 novembre 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 16 maggio 1994
in materia di: IMVI
presentato da: · __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. Il 2 aprile 1993 __________ __________ esercitava nei confronti della __________ + __________ __________ l'opzione di acquisto che vantava in virtù di due distinti contratti di leasing sui fogli PPP n. __________ e N__________ della part. RFD n. __________ di __________ e sui fogli n. __________ e __________ della part. RFD n. __________ di Bioggio, per un prezzo globale di fr. 1'440'000.--.
L' Ufficio dei registri, autorità di tassazione in materia di imposta sul maggior valore immobiliare, accertava, in applicazione dell'art. 7 cpv. 2 LIMVI, il valore complessivo dell'alienazione in complessivi fr. 3'020'000.-- e il valore della contrattazione determinante per l'acquirente in fr. fr. 2'310'000.--, pari al prezzo rogato di fr. 1'440'000.-- più l'importo delle rate di leasing personalmente pagate dal prenditore di leasing che ha esercitato l'opzione (cfr. decisione su ricorso dell' Amministrazione cantonale delle contribuzioni del 18 aprile 1994).
2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contestava il valore complessivo dell'alienazione accertato dall' Ufficio dei registri in fr. 3'020'000.--.
Nell'ambito dell'istruzione del ricorso veniva ordinato l'allestimento di una perizia intesa a stabilire il valore dell'alienazione stabilito d'ufficio dall' Ufficio dei registri.
3. In occasione dell'udienza del 19 ottobre 1996, in cui le parti hanno avuto modo di esaminare i due rapporti specialistici sintetici presentati dal perito il 20 giugno 1996 e di approfondire, data la particolarità delle due fattispecie, l'aspetto legato alle spese di miglioria o manutenzione in relazione ai frequenti cambiamenti di inquilini, il giudice, dopo approfondita discussione, ha proposto di confermare, da un lato, il valore della contrattazione accertato d'ufficio dall' Ufficio dei registri in fr. 3'020'00.--e di elevarlo, dall'altro, il valore complessivo delle opere di miglioria a fr. 520'000.--, ritenuto che la differenza tra detto importo e le spese fatte valere complessivamente dal ricorrente devono essere ritenute spese di manutenzione da considerare nel quadro della tassazione ordinaria del prenditore di leasing e locatore degli spazi commerciali.
4. Visto l'esito del ricorso spese e tassa di giustizia devono essere caricate in misura del 50% al ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza la decisione su ricorso dell' Amministrazione cantonale delle contribuzioni del 18 aprile 1994 è riformata nel senso che le spese di miglioria sono elevate a fr. 520'000.-- e l'imponibile a carico dell' acquirente è determinato in fr. 190'000.--.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.--
b. nelle spese di cancelleria di fr. 150.--
c. nelle spese di perizia di fr. 6’400.--
per un totale di fr. 6’850.--
sono a carico del ricorrente in ragione della metà.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: