Repeat DUI Conviction and Sentencing Modification
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court found the defendant guilty of driving while impaired, based on a breathalyzer result of 0.47 mg/l from an incident on June 14, 2018, noting this constituted a repeat offense given a prior conviction for a similar crime in 2015. Despite the defense acknowledging the facts and requesting a reduction in the proposed penalty due to personal and professional circumstances and arguing against the revocation of previous conditional sentences, the court imposed a fine of 1,800 monetary units (at 40 units/day) plus a 500 fine convertible to five days imprisonment, suspended the fine execution for a four-year probationary period, but notably declined to revoke the defendant's two prior suspended sentences, instead extending their respective probation periods by one year each.
Regesto Legislator
UfficialeGuida in stato di inattitudine: per avere guidato l’autovettura in stato di ubriachezza, così come emerso dall’esame dell’alito tramite etilometro probatorio (risultato: 0,47 mg/l)
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAProvision establishing the crime of driving while intoxicated for which the defendant was found guilty.
Cited in order 2 to determine the penalty replacement for the fine in case of non-payment.
Cited because the parties waived the written grounds for the sentence, affecting the imposition of the judicial fee in order 5.
Cited as a general basis for ruling on costs.
Cited as a general procedural basis, relevant for the costs imposed in order 5.
Testo completo
Incarto n. 72.2019.21 · Lugano, 6 novembre 2019/ns · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali
composta da: · giudice Manuela Frequin Taminelli, Presidente Stefano Stillitano, cancelliere
sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare nella causa penale · Ministero Pubblico contro · IM 1, rappresentato dall’avv. DF 1
imputato, a norma del decreto d'accusa 10/2019 del 10 gennaio 2019 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di
guida in stato di inattitudine
per aver condotto l'autovettura VW targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza così come risulta dall’esame dell’alito tramite etilometro probatorio (risultato: 0,47 mg/l) malgrado fosse già stato condannato nel 2015 (alcolemia: min. 2.05 grammi per mille) per analogo reato;
fatti avvenuti: ad __________ il 14 giugno 2018;
reato previsto: dall'art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr.;
Presenti: - l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:05.
Sentito: - l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
La difesa riconosce i fatti così come imputati. Chiede che la pena proposta dall’accusa sia sensibilmente ridotta, considerata la peculiare situazione familiare e lavorativa dell’imputato, e che si prescinda dalla revoca delle precedenti sospensioni condizionali.
*Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;* visti gli art.: 12, 34, 42, 44, 46, 47, 106 CP;
91 LCStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. guida in stato di inattitudine
per avere, il 14.06.2018, ad __________, guidato l'autovettura VW targata TI __________ in stato di ubriachezza, così come risulta dall’esame dell’alito tramite etilometro probatorio (risultato: 0,47 mg/l);
e meglio come descritto nel decreto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. Di conseguenza, IM 1 è condannato:
- alla pena pecuniaria di fr. 1'800.-, corrispondenti a 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 40.- (quaranta) cadauna;
- alla multa di fr. 500.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva pari a 5 (cinque) giorni (art. 106, cpv. 2, CP).
3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
4. Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere a 70.- fr. l’una, stabilita con DAC del 26.01.2015, né della pena pecuniaria di
50 aliquote giornaliere a 30.- fr. l’una, stabilita con DAC 23.01.2018, ma i relativi periodi di prova sono prolungati di 1 anno.
5. La tassa di giustizia di fr. 500.- senza motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.
In caso di richiesta di motivazione scritta avanzata dall’imputato (art. 82 cpv. 2 lett. a CPP o annuncio d’appello), la tassa di giustizia sarà aumentata di fr. 1'000.-.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente Il cancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 500.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 71.45
fr. 1'271.45