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72.2018.258 • TPC TI 72.2018.258 Generato dall'IA

Traffic Violation and Suspended Sentence Modification

Numero d'incarto 72.2018.258
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was charged with a severe traffic violation for driving 138 km/h in an 80 km/h zone, which posed a serious danger to others. The defense acknowledged the speeding but argued that the maneuver occurred safely during a passing, and the defendant immediately self-reported upon realizing the radar reading. The court found the defendant guilty of the severe traffic infraction and imposed a fine equivalent to 120 daily rates of 100 currency units, along with a separate fine, but suspended the execution of the main monetary penalty and granted a five-year probationary period, while extending the probation period of a prior suspended sentence instead of revoking it.

Regesto Legislator

Ufficiale

Imputato colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale, per avere circolato alla velocità di 138 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h. Esecuzione della pena pecuniaria sospesa

Parole chiave

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infrazione alle norme della circolazione sospensione condizionale della pena reato di pirateria della strada gravità della pena modifica della sentenza violazione del principio di celerità

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 90 cpv. 2 LCStr.

This article defines the crime of serious violation of traffic regulations, for which the defendant was found guilty in order 1.1.

art. 106, cpv. 2, CP

Cited in order 2 to specify the substitution of the fine with a custodial sentence in case of non-payment.

art. 46 cpv. 2 CP

Applied in order 4 to justify the extension of the probation period for the previously suspended sentence.

art. 22 TG sulle spese

Cited in the introductory list of applicable articles, relevant to the allocation of procedural costs in order 5.

art. 422 e segg. CPP

Cited in the introductory list of applicable articles, relevant to the allocation of procedural costs in order 5.

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Testo completo

Incarto n. 72.2018.258 · Lugano, 14 marzo 2019/lc · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali

composta da: · giudice Manuela Frequin Taminelli, Presidente Stefano Stillitano, vicecancelliere

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare nella causa penale Ministero Pubblico

contro · IM 1, rappresentato dall’avv. DF 1

imputato, a norma del decreto d’accusa 303/2018 del 29 novembre 2018, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di

grave infrazione alle norme della circolazione per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con alla velocità di 138 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accer­tata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vi­gente limite di 80 Km/h.;

fatti avvenuti: a __________ il 25 agosto 2018;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv.

1 OSS;

Presenti: - l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:05.

Sentiti: - l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: la fattispecie è semplice. Il signor IM 1 circolava sulla strada cantonale in territorio di __________, quando effettuava un sorpasso. La manovra è avvenuta in piena sicurezza, con fondo asciutto, visibilità perfetta e senza traffico in contromano. Dopo il superamento non ha frenato, volendo lasciare che l’auto decelerasse lentamente. Purtroppo, prima che questo accadesse, è incappato nell’apparecchio radar alla velocità di 138 km/h.

Nonostante non vi fosse il posto di blocco, egli si è subito notificato motu proprio, ammettendo di essere alla guida. Altri avrebbero magari voluto vedere prima la foto e, se non fosse stata chiara, negare di essere il conducente.

Il decreto d’accusa del 29 novembre 2018 è stato emanato quale pena unica a fronte di una precedente condanna per lesioni colpose (60 aliquote sospese), legate a un incidente durante una manovra di carico quando era al comando di un __________. Purtroppo non ha impugnato quel decreto, sia per un consiglio mal riposto, sia perché la pena era mite e con la condizionale. È comunque importante rilevare che si era trattato di un errore in buona fede, non avendo verificato nello specchietto che l’assistente aveva agganciato un carico. E quest’ultimo non aveva avvisato dell’aggancio del carico quando il IM

1 stava per __________. __________. Purtroppo per sfortuna l’assistente è rimasto impigliato e ferito a un braccio.

Il secondo decreto commina 180 aliquote; pena che non viene contestata. Le aliquote sono troppo elevate sia per numero che in entità.

Ciò che appare invece eccessivo è la mancata concessione della sospensione condizionale.

Il signor IM 1 non è un delinquente, ma un onesto lavoratore che è incappato in un incidente involontario (primo decreto) e poi in un controllo di velocità eccessiva.

Se pensiamo che i “pirati” (le virgolette sono più che opportune) della strada vengono di regola puniti con un anno di detenzione con il beneficio della sospensione condizionale, se ne conclude che non si comprende come in questo caso non sia stata data anche a lui la prognosi favorevole. È vero che ha un precedente di circolazione, ma è di molti anni fa.

*Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;* visti gli art. 12, 34, 42, 44, 46, 47, 106 CP;

3, 27, 32, 90 LCStr.; 4a ONC; 22 OSS;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. grave infrazione alle norme della circolazione stradale

per avere, a __________ il 25 agosto 2018, circolato con la vettura Subaru targata TI __________ alla velocità di 138 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;

e meglio come descritto nel decreto d’accusa.

2. Di conseguenza, IM 1 è condannato:

- alla pena pecuniaria di fr. 12'000.-, corrispondenti a 120 (centoventi) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento) cadauna;

- alla multa di fr. 1’000.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva pari a 10 (dieci) giorni (art. 106, cpv. 2, CP).

3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 5 (cinque).

4. Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere a 110.- fr l’una, di cui al DAC 08.03.2017, ma il periodo di prova è prolungato di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CP).

5. La tassa di giustizia di fr. 500.- senza motivazione scritta o di fr. 1'500.- con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente Il vicecancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Multa fr. 1'000.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 73.60

fr. 1'773.60