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72.2018.18 • TPC TI 72.2018.18 Generato dall'IA

Speeding and Suspended Sentence for Excessive Velocity

Numero d'incarto 72.2018.18
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was charged with a serious traffic violation for intentionally driving 141 km/h in an 80 km/h zone, exceeding the limit by 61 km/h, thereby creating a high risk of serious injury or death. The court found the defendant guilty, sentencing them to the statutory minimum of 12 months imprisonment, but suspended the execution of the sentence for a two-year probationary period, considering the defendant's previously clean record, the severity of the infraction, and mitigating personal circumstances, including sole responsibility for a dependent child.

Regesto Legislator

Ufficiale

Colpevole di aver circolato alla guida dell’autoveicolo alla velocità di 141 km/h, malgrado il prescritto limite di 80 km/h, superando quindi di 61 km/h la velocità massima consentita. Sospensione dell’esecuzione della pena detentiva con un periodo di prova di due anni

Parole chiave

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superamento del limite di velocità sospensione condizionale della pena circostanze personali circostanza attenuante pena minima gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr.

This article defines the crime of serious traffic violation for which the defendant was found guilty in order 1.1.

art. 42 CP

This article was used to determine and pronounce the penalty of 12 months' imprisonment in order 2.1.

art. 44 CP

This article was used to grant the suspension of the execution of the custodial sentence (probation period) in order 2.2.

art. 22 TG sulle spese

This provision governs the imposition of court fees (tassa di giustizia) and procedural costs on the convicted person in order 3.

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Testo completo

Incarto n. 72.2018.18 · Lugano, 17 ottobre 2018/sg · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali

composta da: · giudice Amos Pagnamenta, Presidente Cristina Laghi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare nella causa penale Ministero Pubblico

contro · IM 1 rappresentato dall’avv. DF 1 imputato, a norma dell'atto d'accusa 15/2018 del 24.1.2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

1. grave infrazione alle norme della circolazione per avere, il 6 dicembre 2016 ad __________, violato intenzionalmente norme elementari della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,

e meglio per aver circolato alla guida del veicolo Mercedes targato (I)__________, alla velocità di 141 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “TraffiStar SR 590”, malgrado il prescritto limite di 80 Km/h, superando quindi di almeno

61 Km/h la velocità massima consentita;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv.

2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.

Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: si tratta di un caso scolastico, siccome l’imputato circolava a 61 km/h in più rispetto alla velocità consentita e non vi è motivo di aggravare il minimo di

12 (dodici) mesi di pena detentiva previsto dalla legge, da porre al beneficio della sospensione condizionale per 2 (due) anni, e chiede inoltre la condanna dell’imputato alla multa di CHF 1'000.00, oltre al pagamento di spese e tasse;

- l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: visto quanto raccontato dal signor IM 1, che è incensurato sia in Svizzera che in Italia, e tenuto conto che si è trattato di un caso unico, di una svista dovuta anche a circostanze un po’ sfortunate, non mette in discussione che il limite è stato chiaramente superato, ma è anche vero che il superamento passa veramente di poco i 60 km/h e la legge prevede una pena molto severa. Chiede la sospensione condizionale della pena commiata e chiede se possibile di valutare se non possa rientrare in una pena espressa in aliquote giornaliere. IM 1 si è organizzato per evitare ulteriori problemi, ora non può guidare, ma tenuto conto della situazione ha fatto in modo che sia qualcun altro a guidare al posto suo, sia adesso che per il prossimo futuro. IM 1 ha una figlia che purtroppo deve allevare da solo e di cui è interamente responsabile, essendo la madre deceduta per malattia, e quindi una pena privativa della libertà avrebbe conseguenze gravissime sulla sua vita. IM 1 si dispiace molto delle sue colpe, si è poi adoperato, non appena ha scoperto che lo si cercava, per manifestarsi immediatamente, e si è sempre presentato puntualmente a tutte le richieste che ne sono seguite. In via principale la difesa chiede che si possa comminare una pena in aliquote giornaliere, e non una pena privativa della libertà, e nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse pronunciare una pena detentiva, postula che venga sospesa condizionalmente per 2 (due) anni.

*Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;* visti gli art.: 12, 40, 42, 44, 47 CP;

27, 90 LCStr;

4a ONC;

22 OSStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM

1. è autore colpevole di:

1.1. grave infrazione alle norme della circolazione per avere,

il 6 dicembre 2016, ad __________, violato intenzionalmente norme elementari della circolazione, correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, e meglio per avere circolato alla guida dell’autoveicolo Mercedes targato (I)__________ alla velocità di 141 km/h, malgrado il prescritto limite di 80 km/h, superando quindi di 61 km/h la velocità massima consentita;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa

2. Di conseguenza,

IM 1 è condannato

2.1. alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.

2.2. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

3. La tassa di giustizia di fr. 500.00 senza motivazione scritta o di fr. 750.00 con motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 65.90

fr. 765.90