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72.2017.26 • TPC TI 72.2017.26 Generato dall'IA

Driving Without Authorization with Suspended Sentence

Numero d'incarto 72.2017.26
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was charged with repeated driving without authorization after their license was revoked, which the defense acknowledged objectively but argued should be mitigated subjectively due to the defendant's genuine, albeit mistaken, belief regarding the revocation period. The court found the defendant guilty of repeated driving without authorization, imposing a fine of CHF 3,600 (40 daily rates of CHF 90) and an additional fine of CHF 500, but suspended the execution of the principal fine for a probationary period of four years, extended the probation of a prior suspended sentence by one year, and waived revocation of the prior suspension, implicitly acknowledging the mitigating circumstances regarding intent and financial hardship presented by the defense.

Regesto Legislator

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Art. 356 cpv. 1 CPP, Art. 21 CP, Art. 46 CP, Art. 79 CPS, Art. 82 CPP, art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr; Driving Without Authorization with Suspended Sentence: The court found the defendant guilty of repeated driving without authorization, imposing a fine of CHF 3,600 (40 daily rates of CHF 90) and an additional fine of CHF 500, but suspended the execution of the principal fine for a probationary period of four years, extended the probation of a prior suspended sentence by one year, and waived revocation of the prior suspension, implicitly acknowledging the mitigating circumstances regarding intent and financial hardship presented by the defense.

Parole chiave

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guida senza autorizzazione revoca della sospensione condizionale circostanza attenuante ristrettezza finanziaria guida recidiva in stato di ebbrezza abbandono del procedimento per infrazione stradale Ripetuta guida senza autorizzazione (95 cpv. 1 lett b. LCStr)

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr.

This article defines the offense of repeated driving without authorization, for which the defendant was found guilty in order 1.1.

art. 46 CP

Cited by the court among the provisions considered in the decision, relating to the calculation of the penalty, which was subsequently modified (Order 2).

art. 47 CP

Cited among the provisions considered, relating to the determination of the penalty.

art. 422 e segg. CPP

Cited among the provisions considered, relating to the costs of the proceedings.

art. 22 TG sulle spese

Cited among the provisions considered, relating to the application of costs.

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Testo completo

Incarto n. 72.2017.26 · Lugano, 10 aprile 2018/ns · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Leventina composta da: · giudice Manuela Frequin Taminelli, Presidente Christiana Lepori, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare nella causa penale Ministero Pubblico

contro · IM 1 e residente a rappresentato dall’avv DF 1

imputato, a norma del decreto d’accusa 357/2016 del 5 dicembre 2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di

ripetuta guida senza autorizzazione

per aver ripetutamente condotto l’autovettura __________W Passat targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 30.05.2016, per il periodo dal 01.08.2016 al 31.10.2016;

fatti avvenuti: il 31.08.2016 sul tratto stradale fra __________ e __________ ed in altre imprecisate località e date precedenti;

reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett b. LCStr.;

Presenti: - l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:50.

Sentiti: - il Procuratore pubblico, che sin dalla conferma del decreto d’accusa del 30.01.2017 (doc. TPC 2) ha comunicato di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento postulando al contempo la conferma del decreto d’accusa in opposizione;

- l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

E’ stata interposta e mantenuta l’opposizione al DAC perché, se sull’aspetto oggettivo c’è poco da discutere, dal punto di vista soggettivo il reato deve essere contestualizzato, poiché proprio il lato soggettivo non è stato preso in considerazione dal PP. L’imputato, consapevole che una decisione deve essere letta, sapendo a quali conseguenze andava incontro essendo già stato condannato, ha ammesso da subito di aver commesso un errore. Il suo comportamento è sempre stato coerente; tutt’oggi ha confermato che era convinto che il periodo di revoca della sua licenza di condurre decorresse dal 01.09.2016. Al momento in cui è stato chiamato al Posto di polizia, non sapeva nemmeno per che motivo doveva essere sentito, cadendo dalle nuvole quando ha saputo di essere sentito in qualità di imputato. In quella sede egli non è mai stato reticente, non sapeva di aver commesso un illecito ed ha ammesso di aver usato il veicolo, senza minimizzare nulla. Avrebbe anche potuto dire di averlo guidato una sola volta nel corso del mese di agosto, invece ha ammesso l’uso effettivo che aveva fatto del veicolo. La sua buona fede è stata costante, tant’è ch’egli ha provveduto a far stargare il veicolo.

L’avv. DF 1 indica che si potrebbe ravvisare l’applicazione dell’art. 21 CP, anche se un po’ sul limite.

Per quanto attiene invece all’aspetto soggettivo del reato, la difesa, in applicazione dell’art. 46 CP, indica che andrebbe tuttavia riquantificata la sanzione pecuniaria proposta dal PP. Quanto prospettato dal PP creerebbe infatti notevoli difficoltà finanziarie all’imputato. Il reato non è contestato, ma viste le conseguenze che la pena proposta avrebbe sulla situazione patrimoniale dell’imputato, l’avv. DF 1 chiede una riquantificazione verso il basso della pena. La situazione finanziaria di IM 1 è rimasta pressoché immutata, se non ch’egli ha nel frattempo avuto un figlio ed ha quindi maggiori spese.

14'000.00 fr non li ha e il doverli corrispondere lo metterebbe in gravi difficoltà.

Il suo errore, grave sicuramente, va mitigato con il comportamento poi assunto. La difesa ricorda che l’imputato non ha nemmeno messo in discussione le decisioni emesse dalla Sezione della circolazione. Ha letto la decisione una sola volta, registrando la data sbagliata, ciò che trova conferma nel comportamento ch’egli ha tenuto in seguito.

La difesa chiede quindi una diminuzione della sanzione pecuniaria, ex art. 79 CPS, da convertirsi in LPU, oltre al fatto che non vengano revocate le sospensioni concesse alle precedenti pene. L’avv. DF 1 chiede la sospensione della pena, anche con il periodo di prova massimo.

Non c’è stata alcuna intenzionalità da parte dell’imputato o tentativo di far il furbo. La difesa chiede quindi un apprezzamento diverso delle prove e una riduzione sostanziale della proposta di pena del PP.

*Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;* visti gli art.: 12, 34, 42, 44, 46, 47, 106 CP;

95 cpv. 1 lett. b LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM

1. è autore colpevole di:

1.1. ripetuta guida senza autorizzazione

per avere,

fra __________, fra il 01.08.2016 ed il 31.08.2016, ripetutamente condotto l’autovettura __________ targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 30.05.2016 per il periodo dal 01.08.2016 al 31.10.2016;

e meglio come descritto nel decreto d’accusa.

2. Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena pecuniaria di fr. 3'600.00 (tremilaseicento), corrispondenti a 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 90.00 (novanta) cadauna;

alla multa di fr. 500.00 (cinquecento).

3. L’esecuzione della pena pecuniaria

è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 4 (quattro).

4. Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena di cui al DAC 2.05.2016 del Minitero pubblico del Cantone Ticino, Bellinzona, ma il periodo di prova viene prolungato di 1 (un) anno.

5. La tassa di giustizia di fr. 1'000.00 (mille) con motivazione scritta e di fr. 500.00 (cinquecento) senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.

Intimazione a:

Comunicazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Multa fr. 500.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 72.75

fr. 1'272.75