State v. Intoxicated Driver (BAC Dispute and Probation Violation)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was charged with driving while intoxicated, with an alcohol level measured between 1.13 and 2.00 g/1000, and with a traffic violation for negligently losing control and hitting a wall while impaired. The defense argued that the alcohol level recorded later was inaccurate for the time of driving, claiming the level was below the threshold when the incident occurred, and disputed the reliability of initial statements due to lack of an interpreter. The court found the defendant guilty of driving while intoxicated with a confirmed BAC of 1.13 g/1000 and the related traffic violation, sentencing the defendant to a fine of 9,000 Swiss Francs in 90 daily installments, a supplementary fine of 500 Swiss Francs, suspending the pecuniary penalty for a three-year probation period, and extending the probation on a prior suspended sentence.
Regesto Legislator
UfficialeGuida in stato di inattitudine (91 cpv. 2 lett. a), tasso di alcolemia min 1.13 - max. 2.00 grammi per mille, infrazione alle norme della circolazione (90 cpv. 1 LCStr)
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the provision violated for the conviction of driving while impaired (guilty finding in order 1.1).
Cited as the provision violated for the conviction of traffic violation due to negligent loss of control (guilty finding in order 1.2).
Cited in relation to the fine imposed as part of the penalty in order 2.2.
Cited in the list of applicable articles before the final orders, relating to the procedure for costs/fees.
Cited in the list of applicable articles before the final orders, relating to the procedure for costs/fees.
Cited in the list of applicable articles before the final orders, used for sentencing (order 3 and 4 concerning probation).
Cited in the list of applicable articles before the final orders, used for sentencing (order 2.1 regarding daily rates).
Cited in the list of applicable articles before the final orders, used for sentencing (order 2.1 regarding daily rates).
Cited in the list of applicable articles before the final orders, used for sentencing (order 2.1 regarding daily rates).
These articles were cited in the list preceding the dispositive orders, covering substantive criminal law aspects related to the conviction and sentencing, although their specific application is detailed in orders 2, 3, and 4.
Cited in the list of applicable articles before the final orders, relating to the justification of the sentence/lack of written motivation (order 6 regarding the cost of the written motivation).
Cited in the list of applicable articles before the final orders, relating to costs.
Cited for the rejection of the associated claim in order 5.
Cited in the list of applicable articles before the final orders, specifically referring to the subsidiary detention time for the fine in order 2.2.
Cited in the list of applicable articles before the final orders, related to the penalty imposed.
Cited in the list of applicable articles before the final orders, related to the penalty imposed (probation in order 3 and 4).
Cited in the list of applicable articles before the final orders, related to the penalty imposed.
Cited in the list of applicable articles before the final orders, related to the procedure for costs in order 6.
Cited in the list of applicable articles before the final orders, related to the justification of the sentence and costs in order 6.
This is not a provision from the actual decision text provided.
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Testo completo
Incarto n. 72.2017.211 · Lugano, 8 marzo 2018/ns · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Locarno composta da: · giudice Manuela Frequin Taminelli, Presidente Christiana Lepori, vicecancelliera
sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare nella causa penale Ministero Pubblico
contro · IM 1 domiciliato a DF 1
imputato, a norma del decreto d'accusa 296/2017 del 16 ottobre 2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di
1. guida in stato di inattitudine
per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.13 - max. 2.00 grammi per mille);
fatti avvenuti: a __________ il 23.06.2017;
reato previsto: dall'art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr.;
2. infrazione alle norme della circolazione
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro un muro sito sulla sua destra;
fatti avvenuti: a __________ il 23.06.2017;
reato previsto: dall'art. 90 cpv. 1 LCStr. in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr., art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv.
2 ONC;
Presenti:
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, DF 1 in sostituzione dell’avv. DF 1 che non ha potuto comparire;
- in qualità di interprete per la lingua tedesca, __________, i cui dati sono noti alla Corte, la quale viene resa edotta sugli obblighi nell’ambito della traduzione come pure sulle comminatorie di pena previste dall’art. 307 cpv. 1 CP in caso di falsa traduzione.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 11:00 alle ore 12:52.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, che sin dalla conferma del decreto d’accusa del 13.11.2017 (doc. TPC 3) ha comunicato di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento postulando al contempo la conferma del decreto d’accusa in opposizione;
- la DF 1, difensore dell’imputato IM 1, la quale consegna la propria arringa scritta, che viene assunta agli atti quale doc. dib. 4, e formula e motiva le seguenti conclusioni:
La difesa ripercorre i fatti di cui al decreto d’accusa emesso nei confronti del proprio assistito. Attorno alle ore 18:00 di quella sera, ricorda DF 1, l’imputato ha iniziato la serata presso il bar __________ con amici, bevendo 3 – 4 birre da 3 dl. Ha quindi deciso di fare visita ad un’amica, __________. Nel dirigersi presso l’abitazione di quest’ultima, l’imputato ha cozzato contro un muro sito sulla sua destra. Ha posteggiato il proprio veicolo poco più avanti, con l’intenzione di contattare il danneggiato il giorno seguente, non ravvisando in quel momento la presenza di persone nella casa danneggiata. Dopo aver chiacchierato e bevuto del vino in terrazza con l’amica, il signor IM 1 è stato contattato dal signor __________, proprietario dell’immobile danneggiato, al quale ha ammesso di essere l’autore del danno. Il signor __________ ha poi chiamato la Polizia, forse a causa di incomprensioni linguistiche. Nell’attesa dell’arrivo degli agenti, il signor IM 1 si è appisolato sui sedili posteriori del proprio veicolo. Si precisa ch’egli non aveva in quell’intervallo temporale la possibilità di accendere il motore, avendo previamente consegnato le chiavi del proprio veicolo ad __________.
In merito al tasso alcolemico rilevato, la difesa evidenzia che lo stesso non può essere ritenuto corretto. Nel caso di specie non si può ritenere che vi fosse un tasso alcolico tale da impedire all’imputato la guida, tantomeno qualificato, nel momento in cui il signor IM 1 ha effettivamente guidato. Come risulta dal rapporto dell’esame medico agli atti, prendendo in considerazione le caratteristiche fisiche dell’imputato, i documenti prodotti dalla difesa in data odierna (doc. dib. 1 e 2) dimostrano come non fosse possibile che con le sole tre - quattro birre, consumate per di più unitamente a dell’affettato, il signor IM 1 avesse un tasso alcolemico, oltretutto qualificato.
In un primo momento, vale a dire all’impatto del veicolo contro il muro, il tasso alcolemico dell’imputato, come quanto esposto dalla difesa dimostrerebbe, doveva dunque essere inferiore allo 0.5 per mille. Due ore dopo, vale a dire dopo aver consumato del vino in compagnia dell’amica, il signor IM
1 non ha più condotto alcun veicolo.
Il PP non ha quantificato nel DAC il valore alcolico del signor IM
1 quando questi era effettivamente alla guida. La difesa ribadisce infatti, poggiando sulle dichiarazioni dell’imputato e sui doc. dib. 1 e 2, che in quel momento il tasso alcolico del suo assistito era inferiore allo 0.5 per mille.
Una volta che sono arrivati gli agenti di Polizia, il suo tasso alcolico era invece effettivamente maggiore, ma egli non aveva più guidato dal suo arrivo presso l’abitazione dell’amica, né poteva farlo, non rispondendo delle chiavi del proprio veicolo.
La difesa indica quindi che i reati imputati al proprio assistito non sono stati compiuti e chiede quindi la piena reiezione del decreto d’accusa.
Quanto alla seconda imputazione, la difesa rileva che non vi erano feriti, non vi era urgenza e in casa del danneggiato sembrava non esserci nessuno. Vista l’ora tarda, l’imputato, avendo peraltro difficoltà ad esprimersi in italiano, ha preferito attendere l’indomani per contattare il signor __________. Ha quindi posteggiato il proprio veicolo, con il logo della ditta ben visibile, a soli 20 metri dal luogo dell’incidente, non avendo mai l’intenzione di scappare.
Quanto alla prima verbalizzazione ed al primo interrogatorio sul posto cui il signor IM 1 è stato sottoposto, la difesa rileva che ciò non è avvenuto alla presenza di un interprete, ragione per la quale la versione fornita in tale momento dall’imputato non può essere presa in considerazione. Anche la seconda versione riportata dall’imputato, a oltre 7 giorni dai fatti, in merito a ricordi riferiti a momenti in cui egli era in stato di ebbrietà, non può essere considerata attendibile.
In considerazione di quanto sopra, la difesa chiede l’annullamento del DAC in opposizione e la conseguente piena assoluzione del proprio assistito, oltre al rimborso delle spese legali sostenute fino all’odierna udienza.;
*Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;* visti gli art.: 12, 34, 42, 44, 46, 47, 49, 106 CP;
91 cpv. 2 lett. a, 90 cpv. 1 LCStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. guida in stato di inettitudine
per avere,
il 23.06.2017, a __________, condotto il veicolo __________ targato __________ essendo in stato di ubriachezza, con un tasso alcolemico di 1.13 grammi per mille;
1.2. infrazione alle norme della circolazione
per avere,
in analoghe circostanze di tempo e di luogo, circolando nello stato psico-fisico di cui al punto 1.1., negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro un muro sito alla sua destra;
e meglio come descritto nel decreto d’accusa.
Di conseguenza,
2. IM 1 è condannato:
2.1. Alla pena pecuniaria di fr. 9'000.00 (novemila), corrispondenti a 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 100.00 (cento) cadauna.
2.2. Alla multa di CHF 500.00 (cinquecento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).
4. Non è revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria pronunciata con decreto d’accusa 13.05.2015 del Ministero Pubblico del Canton Berna, Regione Oberland, Thun, ma il periodo di prova viene prolungato di 1 (un) anno.
5. L’istanza ai sensi dell’art. 429 CPP è respinta.
6. La tassa di giustizia di fr.
750.00 (settecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 500.00 (cinquecento) senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.
Intimazione a:
Comunicazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente la vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 500.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 88.65
fr. 1'288.65