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72.2017.200 • TPC TI 72.2017.200 Generato dall'IA

State v. Defendant (DWI Acquittal and Compensation)

Numero d'incarto 72.2017.200
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The defendant was charged with driving while intoxicated based on an alcohol breath test result of 0.44 mg/l; however, the defense successfully argued that the police failed to conduct necessary verification steps and ignored evidence suggesting the defendant's stated alcohol consumption level, when factored against metabolism rates over time, would result in a lower breath alcohol reading that might not meet the threshold for inebriation, leading the court to acquit the defendant of the charge due to insufficient proof that they were driving while impaired, and consequently awarded the defendant compensation.

Regesto Legislator

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Art. 356 cpv. 1 CPP, Art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr, Art. 82 CPP, Art. 429 CPP, art. 91 cpv. 2 LCStr, art. 422 e segg. CPP; State v. Defendant (DWI Acquittal and Compensation): C’è inoltre un precedente, relativo, per certi versi, ad un caso simile, di cui il difensore cita un passaggio (PRPEN inc. 10.2007.287), in cui poteva essere provato che la vettura era stata spostata, ciò che non può essere il caso per quanto ci concerne oggi.

Parole chiave

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esame dell'alito guida in stato di ebbrezza qualificata indennizzo statale prova del dolo omicidio colposo verdetto di colpevolezza Guida in stato di inattitudine (91 cpv. 2 lett. a), proscioglimento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 91 cpv. 2 LCStr

This article defines the crime for which the defendant was acquitted in order 1.

art. 422 e segg. CPP

Cited in conjunction with the basis for the judgment, specifically governing the procedure for the decision.

art. 429 CPP

Cited as the basis for granting the defendant's request for compensation/indemnity in order 2.

art. 82 CPP

Cited regarding the conditions for pronouncing the judgment without a written motivation.

art. 22 TG sulle spese

Cited alongside procedural articles concerning costs.

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Testo completo

Incarto n. 72.2017.200 · Lugano, 9 marzo 2018/lc · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Bellinzona

composta da: · giudice Manuela Frequin Taminelli, Presidente Christiana Lepori, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare nella causa penale Ministero Pubblico

contro IM 1

e domiciliato a

rappresentato dall’ DF 1

imputato, a norma del decreto d'accusa 272/2017 del 28 settembre 2017, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di

guida in stato di inattitudine

per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza così come risulta dall’esame dell’alito tramite etilometro probatorio (risultato: 0,44 mg/l);

fatti avvenuti: a __________ il 25 agosto 2017;

reato previsto: dall'art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr.;

Presenti: - l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:27.

Sentiti: - l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Il legale fa innanzitutto una premessa personale: la mattina del

25 agosto, l’imputato ha subito chiamato il proprio legale per dire che non aveva guidato ubriaco e chiedere come dovesse procedere. La domanda che pone oggi il difensore è quindi la seguente:

“Il signor IM 1 ha guidato ubriaco, sì oppure no?”

Il PP ha ritenuto di sì. Gli agenti intervenuti sul posto hanno sempre chiesto la verificabilità di tutte le affermazioni che man mano sono state rese dall’imputato, il quale ha sempre indicato i mezzi atti a permettere agli inquirenti di verificare la fondatezza della propria posizione. Purtroppo le verifiche in questione non sono poi state fatte: gli agenti sono infatti partiti dalla convinzione che se un’automobile è accesa lo è perché qualcuno l’ha guidata, ommettendo qualsiasi ulteriore verifica. L’unico elemento agli atti che lascia supporre che qualcuno abbia guidato è il fatto che si fosse in presenza di un’auto col motore acceso. Agli atti tuttavia abbiamo anche altro; facendo infatti la stima del tasso alcolico secondo quanto il signor IM 1 ha dichiarato di aver bevuto si giunge ad un 0.7 mg/litro. Il tasso di smaltimento è di circa 0.05 mg/l all’ora. Prendendo questo dato e spalmandolo su 6 ore, tenendo conto dell’ora alla quale è stato sottoposto al test, si determina un tasso alcolico dello 0.4. Quindi non solo gli agenti non hanno proceduto alle dovute verifiche, ma non hanno nemmeno tenuto conto dell’unico elemento agli atti che avrebbe permesso di confermare quando dichiarato dal signor IM 1.

Non si è quindi dimostrato ch’egli abbia guidato ubriaco.

C’è inoltre un precedente, relativo, per certi versi, ad un caso simile, di cui il difensore cita un passaggio (PRPEN inc. 10.2007.287), in cui poteva essere provato che la vettura era stata spostata, ciò che non può essere il caso per quanto ci concerne oggi.

Il legale chiede quindi il pieno proscioglimento del proprio assistito.

*Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;* visti gli art. 12, 34, 42, 44, 46, 47, 49 CP;

91 cpv. 2 LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di guida in stato di inattitudine, di cui al decreto d’accusa 272/2017 del 28.09.2017

Di conseguenza,

2. L’istanza di indennizzo presentata da IM 1 è accolta. Di conseguenza a titolo di indennità giusta l’art. 429 CPP, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, rifonderà a IM 1 l’importo di fr. 2'931.60

3. La tassa di giustizia di fr. 750.00 (settecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 500.00 (cinquecento) senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico dello Stato.

Intimazione a:

Comunicazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente La vicecancelliera

Distinta spese a carico dello Stato:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 74.60

fr. 774.60