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72.2016.84 • TPC TI 72.2016.84 Generato dall'IA

State v. Defendant (Attempted Assault, Threats, Suspended Sentence Review)

Numero d'incarto 72.2016.84
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was charged with attempted simple assault with a dangerous object, making threats, and repeated violation of narcotics law, stemming from an altercation where he attempted to strike another individual with a plastic pole while uttering death threats, and subsequent unauthorized consumption of cocaine and marijuana. The court found the defendant guilty of attempted assault with a dangerous object and making threats, but dismissed the narcotics charge; considering the mitigating personal circumstances and the nature of the offenses, the court imposed a 90-day custodial sentence, the execution of which was suspended for a three-year probationary period, and notably declined to revoke a previously suspended sentence from 2011, ordering the defendant to seek assistance from a local protection authority as a condition of probation.

Regesto Legislator

Ufficiale

Autore colpevole di lesioni semplici con oggetto pericoloso (tentate) e di minaccia, in quanto nell’ambito di un litigio ha minacciato e tentato di colpire con un palo di plastica la vittima sulla testa, non riuscendo nel suo intento siccome bloccato dagli agenti di polizia intervenuti sul luogo

Parole chiave

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minaccia assistenza riabilitativa sospensione condizionale della pena reati della legge sugli stupefacenti oggetto pericoloso circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 123 cifra 1 CP in relazione all’art. 22 cpv.1 CP

This article defines the crime of attempted simple assault, for which the accused was found guilty in order 1.1.

art. 180 cpv.1 CP

This article defines the crime of threat, for which the accused was found guilty in order 1.2.

art. 82 CPP

Cited as a procedural basis for declaring the written grounds of the sentence unnecessary, which is an aspect of the procedure referenced in the dispositive.

art. 135 cpv. 4 CPP

Cited in order 8.2 regarding the reimbursement of costs for defense by office when the economic conditions allow it.

art. 22 TG sulle spese

Cited among the applicable laws, likely related to the imposition of procedural costs in order 7.

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Testo completo

Incarto n. 72.2016.84 · Lugano, 3 dicembre 2018/bm · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali

composta da: · giudice Mauro Ermani, Presidente Veronica Lipari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare nella causa penale Ministero Pubblico

e in qualità di accusatore privato: ACPR 1

contro · IM 1, rappresentato dall’avv. DUF 1

imputato, a norma dell'atto d'accusa 70/2016 del 3.5.2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

1. lesioni semplici, tentate

per avere, a __________, in data 12 gennaio 2014, intenzionalmente tentato di cagionare un danno al corpo o alla salute di una persona, e meglio,

per avere, nell’ambito di un litigio, tentato di colpire sulla testa con un palo di plastica ACPR 1, non riuscendo nel suo intento siccome bloccato dagli agenti di polizia intervenuti sul luogo;

2. minaccia

per avere, a __________, in data 12 gennaio 2014, usando grave minaccia, incusso spavento o timore a una persona, e meglio,

per avere, nelle circostanze di cui al punto 1., proferendo le parole *“ti ammazzo*” e “*ti spacco il palo in testa*”, incusso timore a ACPR 1;

3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, ripetuta

per avere, a __________, nel corso dell’estate 2014, senza essere autorizzato, consumato un quantitativo imprecisato di cocaina e di marijuana, ma almeno 2 grammi di cocaina e alcuni spinelli di marijuana;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 123 cifra 1 CP in relazione all’art. 22 cpv.1 CP, art. 180 cpv.1 CP e art. 19a LS;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:50 alle ore 16:20.

Evase le seguenti

questioni: *Verbale del dibattimento del 3.12.2018*

*Il Presidente comunica alle parti che, con riferimento all’accusa di cui al pt. 1 dell’AA, la Corte si chinerà anche sull’ipotesi di lesioni semplici con oggetto pericoloso. Le parti ne prendono atto e non hanno osservazioni al proposito.*

Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

chiede la conferma dell’AA. Con riferimento alla commisurazione della pena, chiede la revoca della sospensione condizionale per la pena di 180 aliquote a fr. 110.- l’una di cui al precedente penale del 2011. Chiede una pena detentiva, aggiuntiva al decreto 28.2.2018, non sospesa, di 40 giorni;

- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

le condizioni dell’imputato lasciano senza parole, la vita gli ha riservato brutte sorprese. Egli ha lavorato per 23 anni nella nostra nazione e si è mantenuto da solo, poi, per varie vicissitudini della vita, si è ritrovato solo. Con riferimento ai fatti, si chiede se l’imputato avesse davvero avuto l’intenzione di colpire qualcuno, o se si trattava semplicemente di un gesto dimostrativo. Lascia alla Corte decidere, mettendo comunque in dubbio l’intenzione di colpire e ferire l’accusatore privato. A mente del difensore, si trattava di una semplice minaccia che certamente ha incusso timore, ma finiva lì. Sulla pena, lo stesso PP PP 1 ha, con decreto del 2018, emesso una pena sospesa condizionalmente, egli ha dunque certamente valutato la situazione dell’imputato e ritenuto una prognosi favorevole. Nella disgrazia di questa situazione, ritiene che non abbiamo a che fare con un delinquente. Chiede il mantenimento della sospensione condizionale per la pena del 2011, non avrebbe nessun senso revocarla se non per farla trasformare in una pena detentiva, non avendo l’imputato i mezzi per farvi fronte. Per quanto riguarda la pena per il reato di minaccia, data per prescritta la contravvenzione, la pena pecuniaria sospesa è un’operazione praticabile. Chiede dunque che la pena odierna anche sia più mite possibile ed in ogni caso sospesa con la condizionale.

*Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;* visti gli art. 12, 22, 40, 42, 44, 47, 49, 97, 123, 180 CP; 19a LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. lesioni semplici con oggetto pericoloso, tentate

per avere,

a __________, in data 12 gennaio 2014,

nell’ambito di un litigio, tentato di colpire sulla testa con un palo di plastica ACPR 1, non riuscendo nel suo intento siccome bloccato dagli agenti di polizia intervenuti sul luogo;

1.2. minaccia

per avere,

a __________, in data 12 gennaio 2014,

nelle circostanze di cui al punto 1.1, proferendo le parole “ti ammazzo” e “ti spacco il palo in testa”, incusso timore a ACPR 1;

2. Il procedimento penale nei confronti di IM 1 per titolo di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti è abbandonato.

3. Di conseguenza,

trattandosi di pena totalmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa del 28.02.2018 del Ministero pubblico del cantone Ticino

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 90 (novanta) giorni.

4. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

5. Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena di 180 aliquote giornaliere a CHF 110.- l’una di cui al DAC no. 2008.10319 del 21.03.2011 del Ministero pubblico del Cantone Ticino.

6. Quale norma di condotta, è fatto ordine ad IM 1 di rivolgersi all’Autorità regionale di protezione del luogo di domicilio, per i provvedimenti del caso.

7. La tassa di giustizia di fr. 500.- senza motivazione scritta o di fr. 2'000.- con motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.

8. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

8.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 3’420.00

spese fr. 349.00

IVA (8%-7,7%) fr. 290.00

totale fr. 4'059.00

8.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 4'059.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 95.80

fr. 795.80