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72.2016.144 • TPC TI 72.2016.144 Generato dall'IA

Speeding Prosecution and Suspended Sentence

Numero d'incarto 72.2016.144
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The court found the defendant guilty of a serious traffic violation for driving 210 km/h in a zone with a 120 km/h limit, an excess of at least 90 km/h, which constituted a high risk of causing an accident. The defense contested the radar evidence due to questions regarding the validation certificate's conditions, acknowledged the speeding but argued against the severity, citing the defendant's clean record, driving experience, and favorable road conditions, and requested acquittal or a reduced penalty. Ultimately, the court convicted the defendant, sentencing them to thirteen months imprisonment, with the execution suspended and a two-year probation period imposed.

Regesto Legislator

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Art. 82 CPP, art. 90 cpv. 3 e 4 lett. d LCStr, art. 47 CP, art. 22 TG sulle spese; Speeding Prosecution and Suspended Sentence: The defense contested the radar evidence due to questions regarding the validation certificate's conditions, acknowledged the speeding but argued against the severity, citing the defendant's clean record, driving experience, and favorable road conditions, and requested acquittal or a reduced penalty. Ultimately, the court convicted the defendant, sentencing them to thirteen months imprisonment, with the execution suspended and a two-year probation period imposed.

Parole chiave

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superamento del limite di velocità sospensione condizionale della pena gravità della pena incidenti della circolazione stradale esecuzione delle pene abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 90 cpv. 3 e 4 lett. d LCStr

This provision defines the crime of which the defendant was found guilty in order 1.1.

art. 47 CP

This article was cited in the preliminary section (visti gli art...) and is likely the basis for imposing the penalty, even if not explicitly named in the dispositive orders 2.1 and 2.2.

art. 22 TG sulle spese

This procedural article was cited as the basis for the imposition of procedural costs in order 3.

art. 82 CPP

This procedural article was cited as the basis for rendering the judgment without a written motivation, as noted before the dispositive section.

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Testo completo

Incarto n. 72.2016.144 · Lugano, 23 marzo 2017/bm · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Riviera

composta da: · giudice Amos Pagnamenta, Presidente

Cristina Laghi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale Ministero Pubblico

contro · IM 1

rappresentato dall’avv. DF 1

imputato, a norma dell'atto d'accusa 123/2016 del 25.7.2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 6 gennaio 2014 in territorio di __________, sulla carreggiata A (sud/nord), al km 64.650 in direzione nord, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità, e meglio per aver circolato alla guida del veicolo marca BMW, targato __________, alla velocità di 210 Km/h (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar MULTANOVA 6F, malgrado il prescritto limite di 120 Km/h, superando quindi di almeno 90 Km/h la velocità massima consentita;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo.

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:38 alle ore .11:14.

Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiede la conferma dell’atto d’accusa, essendo dati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato. Osserva che il motivo per cui è stata commessa l’infrazione è estremamente futile. È peraltro poco credibile che l’imputato non si sia accorto di essere fortemente al di sopra del limite consentito. La velocità a cui circolava IM 1 costituisce un pericolo elevato per gli utenti della circolazione. Si tratta di un superamento della velocità grave, di quasi il doppio della velocità consentita. Dall’altro lato IM 1 è incensurato. L’accusa conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi, non opponendosi alla sospensione condizionale della stessa;

l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: per quanto attiene alla dinamica dei fatti, IM

1 riconosce che era alla guida del veicolo, ma come unico elemento probatorio per la velocità abbiamo il rapporto del radar. La difesa contesta la risultanza di tale prova, siccome dal certificato di verificazione risulta che aveva validità fino a ottobre 2014, ma tale validità è soggetta all’adempimento di determinate condizioni, e meglio quelle indicati nel certificato di verificazione. Non ci sono prove prodotte agli atti che dimostrino le condizioni poste perché la certificazione fosse valida. È quindi contestata la velocità stabilita dal radar. IM 1 ha riconosciuto di aver superato il limite di velocità, ma manca la prova di un superamento così importante, motivo per cui non si può configurare il reato di cui all’art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr. Subordinatamente, nel caso in cui la Corte dovesse ritenere IM 1 colpevole di questo reato, va tenuto conto del fatto che egli ha immediatamente collaborato e del fatto che la messa in pericolo effettiva degli altri utenti della strada era limitata, in considerazione soprattutto della grande esperienza di guidatore dell’imputato, il quale attraversa spesso il nostro territorio senza mai incappare in incidenti o altre forme di contravvenzione. Vi è poi che il manto stradale era asciutto e il traffico scorrevole. Va in fine tenuto conto del fatto che IM 1 è incensurato. La difesa conclude chiedendo, in via principale, che l’atto d’accusa non venga confermato e, subordinatamente, una riduzione importante della pena proposta dall’accusa e quindi la condanna a una pena pecuniaria sospesa con la condizionale.

Il Procuratore pubblico in replica: ritiene tardiva l’eccezione di inutilizzabilità della prova;

l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1 in duplica: ritiene che l’eccezione sollevata sia tempestiva. Osserva che non spettava all’imputato dimostrare il corretto funzionamento dello strumento radar, quanto al Ministero pubblico.

*Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;* visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47 CP;

27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cpv. 3 e 4 lett. d LCStr;

4a cpv. 1 lett. b ONC;

22 cpv. 1 OSStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. grave infrazione alle norme della circolazione

per avere,

il 6 gennaio 2014, in territorio di __________, sulla carreggiata A (sud/nord), al km 64.650 in direzione nord, violato intenzionalmente norme elementari della circolazione, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, e meglio per avere circolato alla guida dell’autoveicolo BMW targato __________ alla velocità di 210 Km/h (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar MULTANOVA 6F, malgrado il vigente limite di

120 Km/h, superando quindi di almeno 90 Km/h la velocità massima consentita;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

2. Di conseguenza,

IM 1 è condannato

2.1. alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

2.2. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

3. La tassa di giustizia di CHF 500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Traduzioni fr. 242.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 68.45

fr. 1'010.45