Speeding Conviction and Suspended Sentence
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a summary proceeding, an individual was charged and subsequently convicted of a serious traffic offense for driving 126 km/h in a zone with a 60 km/h speed limit, exceeding the limit by 66 km/h, which carried a high risk of serious accident. Given that the parties agreed to the facts and the proposed penalties, the court approved the indictment, declared the defendant guilty, and imposed a 12-month custodial sentence, the execution of which was suspended conditionally for a two-year probationary period, and ordered the defendant to bear the court costs and fees, including the previously granted official defense fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4a cpv. 5 ONC, Art. 22 cpv. 1 OSStr, Art. 90 cpv. 4 lett. c LCStr, art. 90 cpv. 3 LCStr, art. 42 e segg. CP, art. 362 CPP; Speeding Conviction and Suspended Sentence: Given that the parties agreed to the facts and the proposed penalties, the court approved the indictment, declared the defendant guilty, and imposed a 12-month custodial sentence, the execution of which was suspended conditionally for a two-year probationary period, and ordered the defendant to bear the court costs and fees, including the previously granted official defense fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the substantive offense for which the defendant was convicted and whose proposals were approved in the dispositive.
Cited in the dispositive regarding the conditional suspension of the sentence.
Cited among the provisions governing the abbreviated procedure, which the court ordered approved in the dispositive.
Cited as the legal basis for ordering the payment of procedural costs in the dispositive.
Testo completo
Incarto n. 72.2015.88 · Lugano, 6 novembre 2015/lc · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Bellinzona
composta da: · giudice Rosa Item, Presidente Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare nellaprocedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP proposta dal Ministero Pubblico
contro · IM 1 rappresentato dall’avv. DF 1 imputato, a norma dell’atto d'accusa 68/2015 del 16.06.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
a __________, Via __________, in data 25 gennaio 2015, alle ore 21.43,
violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione stradale con feriti gravi o morti, a seguito della grave inosservanza di un limite di velocità,
e meglio,
per avere circolato, sul tratto stradale sopra citato, alla guida del veicolo Mercedes – Benz E 350, colore grigio, targato __________, di sua proprietà, alla velocità di 126 km/h (già dedotto il margine di tolleranza di 6 km/h), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar Gatso RS-GS11, S.-nr. 699, Metas 15547 (certificato di verificazione 258 – 21540,
valido sino al 31 ottobre 2015), malgrado il vigente limite di 60 km/h, superando in tal modo di 66 km/h la valocità massima consentita;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 5 ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;
atto d’accusa contemplante le seguenti proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.
di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena detentiva di 12 mesi;
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).
E’ pure
condannato 2. IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.
3. È ordinata la revoca della difesa d’ufficio di IM 1, in relazione al procedimento penale di cui al presente atto d’accusa. Di conseguenza la nota d’onorario 12 maggio 2015 dell’Avv. DF 1 è integralmente a carico del condannato.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 09:49.
Evase le seguenti
questioni: *Verbale del dibattimento*
*Con l’accordo delle parti, l’atto d’accusa viene così rettificato:*
*- viene stralciato l’art. 90 cpv. 4 lett. c LCStr indicato a pag. 1 dell’atto d’accusa;*
*- il punto 3 delle proposte dell’atto d’accusa viene così modificato: “È ordinata la revoca della difesa d’ufficio di IM 1, in relazione al procedimento penale di cui al presente atto d’accusa. Di conseguenza la nota d’onorario 12 maggio 2015 dell’Avv. DF 1 e le successive prestazioni relative al presente procedimento penale sono integralmente a carico del condannato”.*
- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
- considerato che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n. 68/2015 del 16 giugno 2015 contro IM 1 con le relative proposte e le modifiche apportate al dibattimento è approvato.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.
3. Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 74.95 fr. 774.95