Speeding Violation Sentencing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was charged with a serious traffic violation for intentionally driving 150 km/h in an 80 km/h zone, constituting a gross disregard for traffic laws creating a high risk of fatal or serious injury accidents. The court found the defendant guilty based on the undisputed facts constituting the severe violation, and consequently sentenced the individual to 12 months imprisonment, suspended for a two-year probationary period, while also ordering the defendant to pay court fees and procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4a cpv. 1 lett. b ONC, Art. 22 cpv. 1 OSStr, Art. 82 CPP, Art. 135 cpv. 4 CPP, art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr, art. 40, 42, 44, 47 CP; Speeding Violation Sentencing: The court found the defendant guilty based on the undisputed facts constituting the severe violation, and consequently sentenced the individual to 12 months imprisonment, suspended for a two-year probationary period, while also ordering the defendant to pay court fees and procedural costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision defines the substantive offense (serious traffic violation) for which the defendant was found guilty in order 1.
These provisions were implicitly used as the basis for imposing the criminal sentence (punishment and probation/suspension) in orders 2 and 3.
Cited in the context of proceedings, though not explicitly in the core ruling orders, it relates to the lack of written motivation which the court notes it followed.
Cited in order 5.2 as the legal basis for ordering the convicted person to reimburse the State for defense costs.
Cited among the procedural norms used, relating to court costs.
Testo completo
Incarto n. 72.2014.93 · Mendrisio, 10 dicembre 2015 /md · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Mendrisio
composta da: · giudice Rosa Item, Presidente Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo pretorio, per giudicare nella causa penale Ministero Pubblico
contro · IM 1 rappresentato da DUF 1
imputato, a norma dell'atto d'accusa 81/2014 del 22 agosto 2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di grave infrazione alle norme della circolazione per avere, il 22 ottobre 2013 a __________, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,
e meglio per aver circolato alla guida del veicolo Citroen DS3 targato __________, alla velocità di 150 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “Multanova TraffiStar SR590”, malgrado il prescritto limite di 80 Km/h, superando quindi di almeno 70 Km/h la velocità massima consentita;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. IM 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 11:00 alle ore 11:40.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale rileva che i fatti, pacifici, configurano una grave infrazione alle norme della circolazione ex art. 90 cpv. 3 e cpv. 4 della LF sulla circolazione stradale. Postula la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 14 mesi, rimettendosi al giudizio della Corte in merito alla concessione della sospensione condizionale - alla quale comunque non si oppone
- e in merito all’inflizione di una multa;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale pone in rilievo la presa di coscienza da parte del suo assistito, la sua incensuratezza, il percorso terapeutico intrapreso e il lungo tempo trascorso dai fatti. Si rimette alla clemenza della Corte, chiedendo che IM 1 venga condannato al minimo legale previsto e che gli venga concessa la sospensione condizionale. Ritiene che non sia necessario comminare anche una multa, visti gli importi già pagati dal suo patrocinato (fr. 2'600.-- e spese per la psicoterapia).
*Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;* visti gli art. 40, 42, 44, 47 CP;
27 cpv. 1, 32, 90 cpv. 3 e 4 LCStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
è autore colpevole di:
1. grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
il 22 ottobre 2013, a __________, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corso il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, in particolare per aver circolato alla guida del veicolo Citroen DS3 targato __________ alla velocità di 150 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il prescritto limite di 80 km/h,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2. Di conseguenza, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.
3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
4. La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
5. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
5.1. La nota professionale 10 dicembre 2015 dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 1'665.00
spese fr. 100.00
trasferte fr. 95.00
IVA (8%) fr. 148.80
totale fr. 2’008.80
5.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2’008.80 (art. 135 cpv. 4 CPP), che viene dedotto dall’importo di fr. 2'500.-- già versato dall’imputato.
6. A garanzia del pagamento di tassa di giustizia e delle spese procedurali, è mantenuto il sequestro conservativo sull’importo di fr. 2'500.--.
7. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 69.75
fr. 769.75