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72.2014.150 • TPC TI 72.2014.150 Generato dall'IA

Speeding Offense Sentencing and Conditional Sentence Revocation

Numero d'incarto 72.2014.150
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was found guilty of a serious traffic offense for driving a motorcycle 68 km/h over the 80 km/h speed limit, creating a significant risk of serious injury or death, though the facts of the violation were admitted by the defense who argued the actual risk was remote due to road conditions and highlighted the defendant's resulting job loss as a mitigating factor. The court ultimately sentenced the defendant to 16 months imprisonment, suspended for a three-year probationary period, ordered the revocation of a prior conditional sentence suspension, and mandated the release of the seized motorcycle with an obligation to sell it upon resolution of the existing lease agreement.

Regesto Legislator

Ufficiale

Grave infrazione alle norme della circolazione stradale per eccesso di velocità: 148 km/h sul limite di 80 km/h, già dedotto il margine di tolleranza

Parole chiave

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superamento del limite di velocità commisurazione della pena revoca della sospensione condizionale liberazione condizionale contratto di locazione abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c) LCStr

This provision defines the crime of serious violation of traffic rules, for which the defendant was found guilty in order 1.

art. 82 CPP

Cited in the preamble to the dispositive as the procedural basis for dispensing with the written reasoning due to lack of request by the parties.

art. 135 cpv. 4 CPP

Cited in order 7.2 regarding the obligation of the convicted person to reimburse the state for the costs of official defense when their economic conditions allow.

art. 22 TG sulle spese

Cited in the preamble to the dispositive regarding court costs.

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Testo completo

Incarto n. 72.2014.150 · Lugano, 11 febbraio 2015/md · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Leventina

composta da: · giudice Mauro Ermani, Presidente Veronica Lipari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare nella causa penale Ministero Pubblico

contro · IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1 imputato, a norma dell'atto d'accusa 127/2014 del 4.12.2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di grave infrazione alle norme della circolazione per avere, in data 17 agosto 2014, alle ore 13:58, a __________, lungo la strada cantonale che conduce ad __________, gravemente violato i limiti di velocità consentiti,

e meglio,

per avere, circolando alla guida del motoveicolo Yamaha __________ targato TI __________ alla velocità di 148 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “TRUCam n° 000962”, malgrado il prescritto limite di 80 Km/h, superando quindi di almeno 68 Km/h la velocità massima consentita, violato intenzionalmente e in modo grave le elementari norme della circolazione stradale, correndo altresì il forte rischio di causare un incidente della circolazione stradale con feriti gravi o morti;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c) LCStr.

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 11:00 alle ore 12:10.

Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

I fatti sono ammessi. L’unico problema del caso di specie è il fresco precedente penale. Il signor IM 1 ha commesso il reato due volte, sempre con lo stesso motoveicolo. Il ritiro della patente di guida non avveniva immediatamente in quanto non ritenuto necessario. Ciò permetteva invece all’imputato di commettere un nuovo eccesso di velocità, agendo con estrema leggerezza. Il pericolo creato con la seconda infrazione a mente del PP, viste le condizioni della strada, è quasi equivalente al primo, avvenuto ad una velocità inferiore ma in un centro abitato. Si tratta di un veicolo di grande cilindrata che raggiunge facilmente alte velocità.

Chiede una pena detentiva di 16 mesi, sospesi con la condizionale per un periodo di prova di anni 5. Chiede la revoca della sospensione condizionale della precedente pena di 45 aliquote da fr. 110.- l’una. Chiede la confisca del motoveicolo ex art. 90a LCStr.;

- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

La dinamica dei fatti è ammessa e non contestata. È vero che la norma crea una presunzione di messa in pericolo della vita altrui, ma è altrettanto vero che nel caso concreto fortunatamente il rischio effettivo di causare un danno o un incidente era remoto. La circolazione era scorrevole, la visibilità era buona, il fondo stradale era asciutto.

Rileva che date le dimensioni del contachilometri, per guardare la velocità effettiva avrebbe dovuto distogliere gli occhi dalla strada. Rileva che le conseguenze che IM 1 sta patendo a seguito del ritiro della patente sono state pesanti: egli ha perso il suo lavoro e si trova in difficoltà a reinserirsi professionalmente. Ha collaborato sin dall’inizio e si è assunto le sue responsabilità. Ha manifestato un sincero pentimento, ha ancora i sensi di colpa per il pericolo creato, si rende conto di aver dato un brutto esempio anche ai propri figli. Chiede una riduzione importante della pena proposta dal PP. In merito alla confisca, il difensore chiede il dissequestro del motoveicolo, essendo che a suo parere non sono date le condizioni cumulative dell’art. 90 a LCStr. Cita il Messaggio all’introduzione della legge, secondo cui la confisca deve essere proporzionata e giustificata e deve avvenire solo in casi eccezionali, solo se la violazione della norma è stata commessa senza scrupoli ed essa eviterà all’autore di commettere nuovi reati. IM 1 ha commesso un errore dettato dalla leggerezza, non dall’assenza di scrupoli. Inoltre egli non potrebbe commettere nuovi reati del genere, non avendo più la patente di guida fino a novembre 2016. In ogni caso egli ha intenzione di vendere il motoveicolo e rinunciare alla patente per condurre la moto. Ritiene la confisca sproporzionata considerate anche le conseguenze economiche, visto il leasing che grava il mezzo e la difficoltà finanziaria in cui il suo cliente versa.

*Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;* visti gli art. 12, 40, 42, 44, 46, 47, 69 CP; 90 cpv. 3 e 4 LCStr

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

grave infrazione alle norme della circolazione stradale per avere,

in data 17 agosto 2014, alle ore 13:58, a __________, lungo la strada cantonale che conduce ad __________, gravemente violato i limiti di velocità consentiti,

e meglio per avere, circolando alla guida del motoveicolo Yamaha __________ targato TI __________ alla velocità di 148 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “TRUCam n°000962”, malgrado il prescritto limite di 80 km/h, superando quindi di almeno

68 km/h la velocità massima consentita, violato intenzionalmente e in modo grave le elementari norme della circolazione stradale, correndo altresì il forte rischio di causare un incidente della circolazione stradale con feriti gravi o morti;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

2. Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi.

3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

4. È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena di 45 aliquote giornaliere da CHF 110.00 cadauna di cui al DA 3045/2014 del 23 luglio 2014, emesso dal PP __________.

5. È ordinato il dissequestro del motoveicolo Yamaha __________, targato TI __________ (inc. SR 18882), con l’obbligo di procedere alla vendita dello stesso, una volta ottenuto l’accordo della società di leasing, rispettivamente una volta terminato il contratto di leasing.

6. La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

7. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

7.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 1’960.00

spese fr. 240.00

IVA (8%) fr. 176.00

totale fr. 2’376.00

7.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2'376.- non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Perizia fr. 230.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 72.--

fr. 1'002.--