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72.2014.139 • TPC TI 72.2014.139 Generato dall'IA

Defendant Convicted for Dangerous Overtaking on Highway Right Lane

Numero d'incarto 72.2014.139
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The court found the defendant guilty of a serious traffic violation for dangerously overtaking another vehicle on the right side of the A2 highway, contrary to the public prosecutor's request for a conviction based on established case law regarding such actions constituting a grave violation. The defense argued the maneuver was not dangerous due to light traffic and the defendant's intention to return to the correct lane, requesting a reclassification to a minor infraction to avoid severe administrative consequences; however, the court convicted the defendant, sentencing them to a fine of 75 daily installments, a monetary fine, and ordering the revocation of the conditional suspension of a prior suspended sentence, while suspending the execution of the current penalty for a four-year probationary period.

Regesto Legislator

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Art. 356 cpv. 1 CPP, Art. 90 cpv. 2 LCStr, Art. 82 CPP, art. 22 TG sulle spese; Defendant Convicted for Dangerous Overtaking on Highway Right Lane: The defense argued the maneuver was not dangerous due to light traffic and the defendant's intention to return to the correct lane, requesting a reclassification to a minor infraction to avoid severe administrative consequences; however, the court convicted the defendant, sentencing them to a fine of 75 daily installments, a monetary fine, and ordering the revocation of the conditional suspension of a prior suspended sentence, while suspending the execution of the current penalty for a four-year probationary period.

Parole chiave

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infrazione alle norme della circolazione revoca della sospensione condizionale sorpasso pericoloso commisurazione della pena reato di pirateria della strada incidenti della circolazione stradale Grave infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 90 cpv. 2 LCStr

This provision defines the crime of serious traffic offense for which the accused was found guilty in order 1.

art. 82 CPP

This procedural article is cited as the basis for not providing a written justification for the judgment, which is procedural context for the decision.

art. 22 TG sulle spese

This provision is cited in the context of procedural costs applied to the condemned in order 5.

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Testo completo

Incarto n. 72.2014.139 · Mendrisio, 10 dicembre 2015 /md · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da: · giudice Rosa Item, Presidente Anna Grümann, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo pretorio, per giudicare nella causa penale Ministero Pubblico

contro · IM 1 e domiciliato a rappresentato da DF 1

imputato, a norma del decreto d’accusa 234/2014 dell'11 agosto 2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di

grave infrazione alle norme della circolazione per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con il motoveicolo Ducati targato __________, effettuato una pericolosa manovra di sorpasso sulla destra di un’antistante vettura;

fatti avvenuti: a __________, autostrada A2, l’11.06.2014;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 2 LCStr. in rel. con gli

26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 35 cpv. 2 LCStr., 3 cpv. 1, 7 cpv. 2, 10 cpv. 1 ONC;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. DF 1

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:50.

Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale rileva che i fatti imputati sono pacifici e per costante giurisprudenza del TF configurano una grave violazione alle norme della circolazione. Chiede quindi la condanna dell’imputato alla pena pecuniaria di 75 aliquote da fr. 190.-- cadauna, rimettendosi al giudizio della Corte in merito alla concessione della sospensione condizionale. Postula inoltre la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di cui al DA del 17.09.2012, avendo l’imputato delinquito in pieno periodo di prova;

- l’avv. DF 1, difensore dell’imputato, il quale mette in evidenza che al momento della manovra imputata il traffico era scarsissimo, che il suo patrocinato non sarebbe rientrato sulla corsia di sinistra dopo il sorpasso se non vi fosse stato il blocco di polizia e che il conducente della vettura sorpassata nemmeno si è accorto della manovra, per cui in concreto non si è trattato di una manovra pericolosa, come riportato anche dagli agenti di polizia nel loro rapporto. Facendo riferimento alla dottrina, che critica la schematizzazione del TF in materia, chiede quindi la derubrica in infrazione lieve alle norme della circolazione, mettendo anche in rilievo le pesanti conseguenze amministrative che la condanna per infrazione grave avrebbe per il suo assistito. Postula pertanto una riduzione della pena proposta dalla Pubblica accusa e la rinuncia alla revoca della sospensione condizionale della precedente condanna.

*Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;* visti gli art. 34, 40, 42, 44, 46, 47 CP;

26 cpv. 1, 35, 90 cpv. 2 LCStr;

10 cpv. 1 ONC;

82, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

grave infrazione alle norme della circolazione per avere,

l’11 giugno 2014, a __________, sull’autostrada A2, circolando con il motoveicolo Ducati targato __________, effettuato una manovra di sorpasso sulla destra di un’antistante vettura, e meglio come descritto nel decreto d’accusa 234/2014.

2. Di conseguenza,

IM 1 è condannato:

2.1. alla pena pecuniaria di fr. 14'250.--, corrispondenti a 75 aliquote giornaliere di fr. 190.-- cadauna;

2.2. alla multa di fr. 1'000.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci).

3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 4 (quattro).

4. È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 190.-- cadauna inflitta a IM 1 con decreto d’accusa del 17 settembre 2012.

5. La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

6. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Multa fr. 1'000.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 83.75

fr. 1'783.75