Misappropriation, Attempted Insurance Fraud, and Perverting the Course of Justice
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of misappropriation for failing to return a leased vehicle after the leasing contract was terminated due to payment default, and subsequently committed attempted insurance fraud by falsely reporting the vehicle as stolen to receive compensation, which was prevented by evidence suggesting a copied key. The court convicted the individual on this misappropriation and attempted fraud, along with perverting the course of justice for filing the false theft report to cover up the initial act, resulting in a fine of CHF 9,000 in 300 daily installments, conditionally suspended for two years, and an order to pay legal costs to one private accuser.
Regesto Legislator
UfficialeAppropriazione indebita; tentata truffa; sviamento della giustizia: per aver notificato un furto che l'autore in realtà sapeva non essere stato commesso
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of the primary offense of misappropriation (appropriazione indebita).
The defendant was found guilty of the charge of attempted fraud against the insurance (tentata truffa all’assicurazione).
This article was cited to qualify the attempted nature of the attempted fraud.
The defendant was found guilty of the charge of perversion of the course of justice (sviamento della giustizia).
This article governed the simplified procedure due to the parties not requesting a written reasoning.
This set of articles likely governs the procedural aspects related to the evidentiary measures or case handling referenced in the judgment.
This set of articles concerns the imposition of costs and compensation to the private prosecutor.
This provision was cited in relation to the court fees imposed on the defendant.
This article regulates the requirement for the defendant to reimburse the State for defense costs when his economic situation permits.
Testo completo
Incarto n. 72.2014.128 · Lugano, 6 aprile 2016/lc · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Mendrisio
composta da: · giudice Rosa Item, Presidente Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare nella causa penale Ministero Pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1, patrocinata dall’avv. RAAP 1 ACPR 2 contro · IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1 imputato, a norma dell'atto d'accusa nr. 105/2014 del 20.10.2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. appropriazione indebita
per essersi,
a __________ ed in altre località,
nel mese di dicembre 2011,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, indebitamente appropriato di una cosa mobile altrui che gli è stata affida, e meglio,
per essersi indebitamente appropriato del veicolo marca VW Golf CL
2.0 TDI PD 140cv del valore di CHF 40'520.00, di proprietà di ACPR 1, __________ a lui affidato a seguito della sottoscrizione in data 29.01.2009 di un contratto leasing per la durata di 48 mesi, omettendo di riconsegnarlo alla legittima proprietaria nonostante la disdetta 12.12.2011 del contratto leasing per mora del debitore (ultimo pagamento al 27.09.2011) e la diffida del 12.12.2011 di consegna del veicolo entro il 19.12.2011 alle ore 15.00,
conseguendo così un indebito profitto di pari importo;
2. tentata truffa all’assicurazione,
per avere,
a __________, a __________ ed in altre località, nel periodo tra gennaio 2012 e giugno 2012, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure confermandone subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, e meglio per avere,
annunciato in data 7 gennaio 2012 alla propria compagnia assicurativa, ACPR 2, il furto, in realtà mai avvenuto, del veicolo marca VW Golf CL 2.0 TDI PD 140c di cui egli si era indebitamente appropriato come al sub. 1.,
in seguito, inviato in data 8 marzo 2012 un questionario debitamente compilato relativo al sinistro e il formulario “chiavi del veicolo”, documenti precedentemente inviati dall’assicurazione all’imputato, e promettendo di inviare ulteriore documentazione, sempre richiesta dall’assicurazione in data 5 giugno 2012 (documentazione tuttavia mai trasmessa),
al fine di ottenere un risarcimento, che non è mai stato versato in quanto a seguito di accertamenti da parte dell’assicurazione e del mancato invio della documentazione mancante da parte dell’imputato, nonostante i solleciti della compagnia d’assicurazione, ACPR 2 si è accorta delle intenzioni delittuose di IM 1, segnatamente a seguito della perizia allestita per ACPR 2 da __________ in data 04.04.2012 da cui è emerso che la chiave del veicolo è stata copiata,
3. sviamento della giustizia
per avere,
a __________, presso la Gendarmeria territoriale,
in data 8 dicembre 2011,
fatto all’autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sapeva non commesso,
e meglio,
per avere,
notificato alla polizia cantonale il furto del veicolo VW Golf CL
2.0 TDI PD 140cv, in realtà mai avvenuto, al fine di giustificare la mancata riconsegna del summenzionato veicolo, di cui si era indebitamente appropriato, alla legittima proprietaria, ACPR 1, __________, e mascherare così i reati di cui sopra,
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 138 cifra 1 CP, art. 146 cpv. 1 CP, richiamato l’art. 22 CP per il tentativo e art. 304 cifra 1 CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:55.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa e propone la condanna dell’imputato, che - anche se in extremis - ha ammesso i
fatti, alla pena pecuniaria di 300 aliquote da fr. 30.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. In merito al risarcimento all’accusatore privato, si rimette al giudizio della Corte;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale sottolinea la difficile situazione finanziaria del suo assistito nonché l’ammissione da lui resa in aula e non si oppone alla pena proposta dalla Pubblica accusa.
*Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;* visti gli art. 12, 22, 34, 42, 44, 47, 49, 138 cifra 1, 146 cpv. 1, 304 cifra 1 CP;
82, 135, 263 segg., 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. appropriazione indebita
per essersi, a __________ e in altre località, nel dicembre 2011, per procacciarsi un indebito profitto, appropriato del veicolo marca VW Golf CL
2.0 TDI PD 140cv del valore di fr. 40'520.-- affidatogli dalla ACPR 1 __________ a seguito del contratto di leasing del 29 gennaio 2009;
1.2. tentata truffa
per avere,
a __________, __________ ed in altre località, nel periodo tra gennaio 2012 e giugno 2012, per procacciarsi un indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia i dipendenti della ACPR 2 di __________, annunciando il furto in realtà mai avvenuto del veicolo marca VW Golf CL 2.0 TDI PD 140cv di cui si era appropriato come al punto 1.1 del dispositivo, al fine di ottenere un risarcimento;
1.3. sviamento della giustizia per avere, a __________, l’8 dicembre 2011, notificato alla Polizia cantonale il furto del veicolo VW Golf CL 2.0 TDI PD 140cv che egli sapeva non essere stato commesso, essendosi appropriato dello stesso come al punto 1.1 del dispositivo, e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2. Di conseguenza, IM 1 è condannato alla pena pecuniaria di fr. 9'000.-- (novemila), corrispondenti a 300 (trecento) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta) cadauna.
3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
4. IM 1 è inoltre condannato a versare all’accusatore privato ACPR 1, rappr. dall’avv. RAAP 1, fr. 4'275.70 oltre interessi del 5% dal 5 aprile 2016 a titolo di risarcimento delle spese legali.
5. È ordinato il dissequestro e la restituzione alla ACPR 2, della perizia in originale della __________ del
4 aprile 2012 e delle due chiavi originali (doc. TPC 19 e doc. TPC 21).
6. La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
7. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
7.1. Le note professionali 23 marzo 2016 e 5 aprile 2016 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fr. 2'640.00
spese fr. 74.00
IVA (8%) fr. 217.10
totale fr. 2'931.10
7.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2'931.10 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
8. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 121.90
fr. 821.90